Fondo per l’occupazione. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con l’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale Enbicredito. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per un periodo sperimentale di 5 anni, da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 56. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: giovani disoccupati fino a 32 anni di età; disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione). L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà espansivi” di cui al punto 5 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. Un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti stipulanti il presente contratto provvederà, entro 2 mesi dalla stipulazione, a stabilire, nel rispetto dei suddetti principi, quanto necessario per il funzionamento del Fondo. Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. In appendice n. 11 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012.
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Fondo per l’occupazione. 1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con l’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale Enbicredito.
3. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° 10 gennaio 2012, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.
4. Il II contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per un periodo sperimentale di 5 anni, da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 56.
5. Il II Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: − giovani disoccupati fino a 32 anni di età; − disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; − donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e. e.
6. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).
7. L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto.
8. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà espansivi” di cui al punto 5 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore.
9. Un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti stipulanti il presente contratto provvederà, entro 2 mesi dalla stipulazione, a stabilire, nel rispetto dei suddetti principi, quanto necessario per il funzionamento del Fondo.
10. Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. In appendice n. 11 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Fondo per l’occupazione. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con l’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale Enbicredito. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 20122012 e fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per un periodo sperimentale di 5 anni, procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 56. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: giovani disoccupati fino a 32 anni di età; disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgssvantaggiate; disabili; lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile. 10 settembre 2003Nei casi di cui agli ultimi due alinea, n. 276, artil predetto importo annuo è maggiorato del 20%. 54, comma 1, lett. e. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione). L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà espansivi” di cui al punto 5 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà”. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. L’utilizzo del F.O.C. potrà essere implementato, anche in sinergia con il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, con misure di sostegno: alla rioccupazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale e di quelli licenziati per motivi economici; alla solidarietà espansiva; alla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro; ad iniziative mirate ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 quanto indicato in calce alla tabella in allegato n. 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C. (v. verbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n. 10). Un apposito gruppo Gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti stipulanti il presente contratto provvederà, entro 2 3 mesi dalla stipulazione, a stabilire, nel rispetto dei suddetti principi, definire quanto necessario per la realizzazione degli impegni di cui ai commi 9 e 10 che precedono. In tale ambito si valuterà fra l’altro: l’eventualità che il funzionamento F.O.C. svolga una funzione supplente del FondoFondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all’azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo “residuo”, salvo che non possa operarsi direttamente tramite il Fondo di solidarietà; la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le assunzioni a tempo indeterminato (v. verbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n. 10). Le Parti firmatarie definirannoNell’ambito dell’Ente bilaterale Enbicredito, anche in funzione si istituirà un’apposita “piattaforma” informatica per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle disponibilità imprese del Fondosettore bancario, il maggior importo annuo secondo quanto verrà definito dal Gruppo paritetico di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile11 che precede. In appendice n. 11 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 20122012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.
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Fondo per l’occupazione. 1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti stipu- lanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con l’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale nazio- nale Enbicredito.
3. Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l’occupazione, le modalità di funzionamento – incluso quanto previsto con il verbale di accordo 29 gennaio 2018 (in appendice n. 10) – e di finanziamento dello stesso sono prorogate sino alla data di scadenza del presente ccnl, fermo l’espletamento delle residue attività con- nesse all’operatività del Fondo.
4. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 20122012 e fino al 31 dicem- bre 2022, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.
5. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per un periodo sperimentale di 5 anni, pro capite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 100104, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 5659.
6. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - – un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: – giovani disoccupati fino a 32 anni di età; – disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratrici/lavoratori in mobilità; – donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgssvantaggiate; – disabili; – lavoratrici/lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoc- cupazione soprattutto giovanile. 10 settembre 2003Nel caso di cui al penultimo alinea, n. 276il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all’ultimo alinea, artil predetto importo annuo è pari a 3.500 euro.
7. 54, comma 1, lett. e. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione stabilizza- zione di lavoratrici/lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato inde- terminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progettopro- getto, contratti di somministrazione).
8. L’importo di cui al comma 5 6 verrà erogato dal Fondo direttamente all’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del della lavoratrice/lavoratore assunto.
9. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà espansivi” di cui al punto 5 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. Un apposito gruppo Le Parti stipulanti attiveranno un Gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti stipulanti per valutare entro il presente contratto provvederà, entro 2 mesi dalla stipulazione, a stabilire, nel rispetto dei suddetti principi, quanto necessario 30 giugno 2022 gli opportuni adeguamenti delle discipline del Fondo per l’occupa- zione e del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il funzionamento sostegno dell’occupazione e del Fondo. Le Parti firmatarie definirannoreddito del personale del credito, anche con riferimento alle modifiche legislative sopravvenute in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo tema di cui al comma 5 nei casi solidarietà espansiva e contratto di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanileespansione.
10. In appendice n. 11 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 20122012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.
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Samples: Collective Labor Agreement