Forma di garanzia e scoperti Clausole campione

Forma di garanzia e scoperti. La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero. 2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina La sola copertura di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali” prevede diverse opzioni, da selezionare nel Modulo di Polizza: a) Con Scoperto del 10%, con un minimo di 150,00 Euro; b) Con Scoperto del 15%, con un minimo di 250,00 Euro; c) Con Scoperto del 15%, con un minimo di 500,00 Euro. La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto, se presenti, saranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il minimo di Scoperto non può essere comunque inferiore a 150,00 Euro.
Forma di garanzia e scoperti. Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero. 1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina La garanzia prevede uno Scoperto del 10% con minimo di Scoperto di 500,00 Euro. La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto non saranno applicati: • in caso di danno riparabile, se la riparazione viene effettuata presso il Centro Convenzionato Zurich; o • in caso di Danno totale e di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore, se tale riacquisto viene effettuato presso il Dealer convenzionato. In deroga a quanto precedentemente stabilito: • nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo Scoperto è sempre pari al 20% con minimo di 2.000,00 Euro; • nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Catania, Milano, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Salerno, Torino e Città del Vaticano lo Scoperto in caso di riparazione o riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer convenzionato o riparatore Zurich Help Point è pari al 5% con minimo di 250,00 Euro; • nel caso in cui il contratto preveda l’installazione e il completo funzionamento di un antifurto satellitare nel Veicolo, ma al momento del Sinistro l’Assicurato non fornisce la documentazione attestante l’installazione dell’apparecchiatura entro la decorrenza del contratto e la completa funzionalità dello stesso al momento del Sinistro, lo Scoperto e il minimo specifici della provincia di appartenenza vengono raddoppiati.
Forma di garanzia e scoperti. La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero. 2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina La sola copertura di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali” prevede diverse opzioni, da selezionare nel Modulo di Polizza: a) con Scoperto del 10%, con un minimo di 250,00 euro; b) con Scoperto del 15%, con un minimo di 500,00 euro.
Forma di garanzia e scoperti. Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero. 1.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina La garanzia prevede uno Scoperto del 20% La percentuale di Scoperto non sarà applicata: • in caso di Danno totale e di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore. In deroga a quanto precedentemente stabilito: • in caso di Danno totale e nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Avellino, Benevento, Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Caserta, Catania, Foggia, Napoli, Reggio Calabria e Tarantolo Scoperto è pari al 30% • in caso di Danno totale e nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Avellino, Benevento, Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Caserta, Catania, Foggia, Napoli, Reggio Calabria e Taranto, lo Scoperto in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore è pari al 15% • in caso di danno riparabile, se la riparazione viene effettuata presso il Concessionario venditore, lo Scoperto è pari al 10% con un minimo di Scoperto di 750,00 Euro. 1.4.2 Ripristino unità antifurto LoJack a seguito di furto con ritrovamento In seguito al ritrovamento di un veicolo rubato dotato dell’unità antifurto LoJack, l’Assicurato dovrà contattare al più presto il servizio clienti LoJack al numero verde 800.910.265 per richiedere un controllo di qualità del sistema LoJack installato sul suo veicolo. Il costo di tale controllo è di € 99,00, comprensivo di qualsiasi intervento che si dovesse rendere eventualmente necessario per ripristinare il corretto funzionamento del sistema. Nel caso in cui l’Assicurato decidesse di non effettuare il suddetto controllo di qualità del dispositivo, Xxxxxx non sarà ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti derivanti da manomissioni o danneggiamenti subiti dal dispositivo e lo scoperto applicato in caso di successivo furto, sarà pari a: • 30% del valore indennizzabile in caso di riacquisto presso il Concessionario venditore di Veicolo nuovo di pari valore • 50% del valore indennizzabile in caso di mancato riacquisto presso il Concessionario venditore di Veicolo nuovo di pari valore
Forma di garanzia e scoperti. Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero. 1.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina La garanzia prevede uno Scoperto del 10% con minimo di Scoperto di 500,00 Euro. La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto non saranno applicati: • in caso di danno riparabile, se la riparazione viene effettuata presso la Rete convenzionata; o • in caso di Danno totale e di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore, se tale riacquisto viene effettuato presso il Dealer convenzionato. In deroga a quanto precedentemente stabilito: • nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo Scoperto è sempre pari al 20% con minimo di 2.000,00 Euro; • nel caso in cui sul Veicolo sia installato un Antifurto Satellitare e lo stesso venga dichiarato in polizza, ma al momento del Sinistro l’Assicurato non fornisce la documentazione attestante l’installazione dell’apparecchiatura e la completa funzionalità dello stesso al momento del Sinistro, lo Scoperto e il minimo di Scoperto sono raddoppiati.
Forma di garanzia e scoperti. Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero. 1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina La garanzia prevede uno Scoperto del 20% La percentuale di Scoperto non sarà applicata: • in caso di Danno totale e di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore. In deroga a quanto precedentemente stabilito: • in caso di Danno totale e nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto lo Scoperto è pari al 30% • in caso di Danno totale e nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria e Taranto, lo Scoperto in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore è pari al 15% ARD.ZH CONNECT PROTEZIONE AUTO CVT PER AVVERA.CGA - ED. 12.2020 - PAG. 6 di 34 • in caso di danno riparabile, se la riparazione viene effettuata presso il Concessionario venditore, lo Scoperto è pari al 10% con un minimo di Scoperto di 750,00 Euro.
Forma di garanzia e scoperti. È presente uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.

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  • Forma di partecipazione L’Impresa dovrà selezionare, nell’area “Qualificazione” della “RDO Amministrativa”, la forma di partecipazione (Impresa singola, R.T.I., Consorzio ecc.). La stessa informazione dovrà essere fornita anche nell’Allegato A al presente CSO .

  • FORMA DELL'APPALTO Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica. I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi. Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento. Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

  • Forma dell’assicurazione L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale. L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art.20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri: - in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% - in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, l’indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione Riparazione diretta Se proposta da Linear, l’opzione è operante solo se espressamente richiamata in polizza Accettando l’opzione riparazione diretta l’assicurato si impegna, a far riparare il veicolo indicato in polizza presso un Centro di autoriparazione tra quelli presenti nel circuito UnipolService e nei centri UnipolGlass. Linear presta la garanzia di riparazione del veicolo indicato in polizza nella forma dell’”indennizzo in forma specifica” impegnandosi a corrispondere i costi di riparazione del veicolo al centro di autoriparazione convenzionato. La riparazione diretta del veicolo si applica esclusivamente ai sinistri avvenuti in Italia, nello Stato di San Marino e nella Città del Vaticano e se la riparazione del veicolo non è antieconomica ai sensi dell’art. 20.3.10 “Riparazione diretta”. Se l’assicurato decide di riparare il veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato, Linear applicherà all’indennizzo uno scoperto del 20% sul valore delle riparazioni al netto di imposte e tasse con un massimo di € 5.000 per sinistro, in aggiunta alla franchigia o allo scoperto eventualmente concordati in polizza.

  • Norma di chiusura 1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

  • FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Piattaforma Telematica Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: - parità di trattamento tra gli operatori economici; - trasparenza e tracciabilità delle operazioni; - standardizzazione dei documenti; - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; - segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; - gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; - utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato M Disciplinare Telematico. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare Telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma gestita da Net4market-CSAmed S.r.l. di Cremona (CR), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre alle comunicazioni e a gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma sono indicate nelle Disciplinare telematico di gara (Allegato H). Per problematiche relative alla parte telematica, è necessario contattare esclusivamente il gestore al numero di telefono 0000 000000, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxx0xxxxxx.xxx.