Common use of FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE Clause in Contracts

FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture. A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL 2 Per quanto riguarda le Case Residenze per Xxxxxxx non Autosufficienti, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate. 3 Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento. 4 Relativamente alla eventuale singola accoglienza, su posti accreditati come CRA e nei termini di quanto previsto dalla DGR 840/2008, di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite ai sensi della DGR 2068/2004, l’Azienda USL ed il soggetto gestore assicurano le prestazioni sanitarie previste dalla citata DGR 840/2008, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DD della DGR n. 514/2009, così come da ultimo modificata con DGR n. 715/2015. Per le prestazioni fornite dal soggetto gestore, l’Azienda USL provvederà al rimborso con tariffa concordata tra le parti sulla base di quanto indicato dalla DGR 840/2008 per questa evenienza. 5 Relativamente ad eventuale nucleo specificamente dedicato all’accoglienza di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite e rispondente ai criteri fissati dalla DGR 2068/2004, l’Azienda USL assicura solo le prestazioni sanitarie previste dalla DGR 840, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DE della DGR n. 514/2009, A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica. 6 L’attività di coordinamento dell’assistenza Medica nelle strutture residenziali nell’ambito del Distretto viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalla DGR n. 273/2016: - promozione e realizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici e riabilitativi per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici; - vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Servizio aziendale; - verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente nel territorio di competenza.

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FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture.: A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL 2 A. Per quanto riguarda le Case Residenze per Xxxxxxx non Autosufficienti, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate. 3 B. Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento. 4 C. Relativamente alla eventuale singola accoglienza, su posti accreditati come CRA e nei termini di quanto previsto dalla DGR 840/2008, di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite ai sensi della DGR 2068/2004, l’Azienda USL ed il soggetto gestore assicurano le prestazioni sanitarie previste dalla citata DGR 840/2008, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DD della DGR n. 514/2009, così come da ultimo modificata con DGR n. 715/2015. Per le prestazioni fornite dal soggetto gestore, l’Azienda USL provvederà al rimborso con tariffa concordata tra le parti sulla base di quanto indicato dalla DGR 840/2008 per questa evenienza. 5 Relativamente ad eventuale nucleo specificamente dedicato all’accoglienza di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite e rispondente ai criteri fissati dalla DGR 2068/2004, l’Azienda USL assicura solo le prestazioni sanitarie previste dalla DGR 840, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DE della DGR n. 514/2009, A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica. 6 A. L’attività di coordinamento dell’assistenza Medica nelle strutture residenziali nell’ambito del Distretto distrettuale dell’attività medica viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalla DGR n. 273/2016: - promozione definizione dei percorsi specialistici integrati con i Presidi Ospedalieri e realizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici e riabilitativi per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeuticii Poliambulatori specialistici; - vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Servizio aziendale; - verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente nel territorio di competenza.

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FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture. A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL 2 Per quanto riguarda le Case Residenze per Xxxxxxx non Autosufficienti, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), della DGR n. 514/2009 e s.m.iss.mm.ii, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016273/2016 e s.m. e i., nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate. 3 Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento. 4 Relativamente alla eventuale singola accoglienza, su posti accreditati come CRA e nei termini di quanto previsto dalla DGR 840/2008, di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite ai sensi della DGR 2068/2004, l’Azienda USL ed il soggetto gestore assicurano le prestazioni sanitarie previste dalla citata DGR 840/2008, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DD della DGR n. 514/2009, così come da ultimo modificata con DGR n. 715/2015. Per le prestazioni fornite dal soggetto gestore, l’Azienda USL provvederà al rimborso con tariffa concordata tra le parti sulla base di quanto indicato dalla DGR 840/2008 per questa evenienza. 5 Relativamente ad eventuale nucleo specificamente dedicato all’accoglienza di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite e rispondente ai criteri fissati dalla DGR 2068/2004, l’Azienda USL assicura solo le prestazioni sanitarie previste dalla DGR 840, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DE della DGR n. 514/2009, A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica. 6 L’attività di coordinamento dell’assistenza Medica medica nelle strutture residenziali nell’ambito del Distretto distretto viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalla DGR n. 273/2016273/2016 e s.m.i.: - promozione e realizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici e riabilitativi per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici; - definizione dei percorsi specialistici integrati con i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori specialistici; - vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Servizio aziendale; - verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente nel territorio di competenza.

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FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai dei servizi oggetto del contrattoaccreditati, le seguenti prestazioni e/o forniture. A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL 2 2. Per quanto riguarda le Case Residenze la Casa Residenza per Xxxxxxx non AutosufficientiAutosufficienti e il Centro Diurno, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni)1378/1999, della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate. 3 3. Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento. 4 Relativamente alla eventuale singola accoglienza, su posti accreditati come CRA e nei termini di quanto previsto dalla DGR 840/2008, di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite ai sensi della DGR 2068/2004, l’Azienda USL ed il soggetto gestore assicurano le prestazioni sanitarie previste dalla citata DGR 840/2008, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DD della DGR n. 514/2009, così come da ultimo modificata con DGR n. 715/2015. Per le prestazioni fornite dal soggetto gestore, l’Azienda USL provvederà al rimborso con tariffa concordata tra le parti sulla base di quanto indicato dalla DGR 840/2008 per questa evenienza. 5 Relativamente ad eventuale nucleo specificamente dedicato all’accoglienza di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite e rispondente ai criteri fissati dalla DGR 2068/2004, l’Azienda USL assicura solo le prestazioni sanitarie previste dalla DGR 840, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DE della DGR n. 514/2009, A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica. 6 4. L’attività di coordinamento dell’assistenza Medica nelle strutture residenziali nell’ambito del Distretto distrettuale dell’attività medica presso la CRA viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) s.m.i. e dalla DGR n. 273/2016: - promozione e realizzazione di protocolli diagnosticolinee-terapeutici guida diagnostiche, terapeutiche e riabilitativi riabilitative per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici; - definizione dei percorsi specialistici integrati con i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori specialistici; - vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Servizio aziendale; - verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente nel territorio di competenza.

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