Contract
Allegato B
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AI SERVIZI PROVVISORIAMENTE ACCREDITATI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CRA) “XXXXXX XXXXX” - MELDOLA, CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE (CD) “XXXXXX XXXXX” - XXXXXXX, ASSISTENZA DOMICILIARE (AD) NEL COMUNE DI MELDOLA E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI
Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:
Il Comune di Meldola, Codice fiscale e Partita IVA , con sede legale in
, quale Xxxxxxxx committente, in quanto Comune sede delle strutture/servizi, oltre che proprietario della struttura “Xxxxxx Xxxxx”, rappresentato da
, e domiciliato per la carica in presso la Residenza Municipale, il quale agisce nella sua veste e qualifica di e sottoscrive il presente contratto ai sensi ;
il Comune di Forlì, Codice fiscale e Partita IVA , con sede legale a
, quale Xxxxxxxx istituzionalmente competente per l’ambito distrettuale al rilascio dell’accreditamento, rappresentato da , e domiciliato per la carica in presso la Residenza Municipale, il quale agisce nella sua veste e qualifica di e sottoscrive il presente contratto ai sensi ”;
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Forlì, Codice fiscale
e Partita IVA , con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx, d’ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l’attività amministrativa tecnico- contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentata dal Direttore del Distretto di
, , il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n. ;
(d’ora in poi denominati soggetti committenti)
E
- Codice fiscale e Partita IVA , con sede legale , di seguito per brevità denominato anche soggetto gestore, rappresentato da , in qualità di Legale rappresentante del soggetto gestore;
(d’ora in poi denominato soggetto gestore) Richiamati i seguenti atti:
la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1378 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio- sanitari” come successivamente integrata e modificata;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 7 marzo 2000 e s.m.i. avente ad oggetto: “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids” ;
l’articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 20;
l’art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16 aprile 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio- sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
la Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Xxxxxx-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
l’articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
la nota regionale 22.10.2012 prot. n. 246941 a firma congiunta del “Servizio Relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito Sanitario e Sociale – Supporto Giuridico” e del “Servizio integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” ad oggetto “Requisito della copertura assicurativa per servizi sociosanitari accreditati”;
la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 292 recante “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”,
la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 250 recante “Determinazioni in merito al completamento del percorso di accreditamento definitivo di alcuni servizi sociosanitari”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 715 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
Premesso che:
l'Accordo di programma e relativa convenzione attuativa tra i Comuni del Distretto di Forlì e l’Azienda USL della Romagna, all’art. , individua il Comune di Forlì quale soggetto istituzionalmente competente alla concessione dell’accreditamento, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (par. 3 dell’allegato 1);
il Comitato di Distretto di Forlì, con deliberazioni n. 2/2010, n. 5/2010 e n. 1/2013 ha identificato la tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato;
dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016 non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Vista la determinazione dirigenziale n. del con la quale è stato concesso dal Comune di Forlì a l’accreditamento provvisorio per i servizi indicati nel successivo art. 2, comma 1, lett. a), b), c);
Dato atto che l’accreditamento provvisorio è stato rilasciato al termine della verifica positiva in ordine alla coerenza con il fabbisogno indicato dalla programmazione, della sussistenza dei requisiti generali e specifici e delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto eleggono il loro domicilio presso ed individuano i seguenti referenti:
Per la committenza: Comune di Meldola
Referente operativo:
Comune di Forlì
Referente operativo:
Azienda USL della Romagna:
Referente per la gestione amministrativa e contabile:
Referente per il controllo di qualità per le prestazioni sanitarie:
Per il soggetto gestore :
Referente operativo:
3. Le comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo e presso i soggetti indicati sono da intendersi conosciute dalle parti durante tutta l’esecuzione del contratto.
4. Nel caso in cui intervenissero variazioni nei riferimenti sopra indicati, la parte è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli altri aventi causa.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione dei seguenti servizi:
a) Casa Residenza per Anziani non autosufficienti (CRA) presso la struttura “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, sita in xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx n° 1 – Meldola, in possesso di autorizzazione al funzionamento e accreditata provvisoriamente ex DGR n. 514/2009 e s.m.i. per n. 138 posti letto, di cui 8 posti temporanei post-dimissioni ospedaliere (eventualmente incrementabili fino ad un massimo di 12 posti, a parità di posti complessivi);
b) Centro diurno assistenziale (CD), allocato al corpo D della struttura “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, di cui sopra, con gestione inserita nell'ambito del nucleo di C.R.A, in possesso di autorizzazione al funzionamento e accreditato provvisoriamente ex DGR n. 514/2009 e s.m.i. per n. 5 posti;
c) servizio di assistenza domiciliare (AD) per anziani nel territorio del Comune di Meldola accreditato provvisoriamente ex DGR n. 514/2009 e s.m.i. per un fabbisogno annuo stimato in circa n° 3500 ore di prestazioni socio-assistenziali;
d) servizi aggiuntivi, non soggetti ad accreditamento, regolarmente autorizzati e strettamente connessi ai servizi accreditati di cui ai punti precedenti, come di seguito identificati:
d.1) gestione di n. 16 posti letto in regime di C.R.A., presso la Casa Residenza “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, regolarmente attrezzati e attualmente coperti, non rientranti nell’accreditamento provvisorio e affidati in concessione al gestore dei servizi accreditati affinché possa disporne come offerta privata a libero mercato, con oneri e introiti in capo al Gestore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 ; attualmente i 16 posti presso la struttura sono occupati da
n. 3 utenti SIMAP in convenzione con l’AUSL di Forlì (convenzione che sarà trasferita al Gestore) e da n. 13 utenti a retta privata;
d.2) gestione di n. 15 posti letto in regime di Casa di riposo, presso la Casa Residenza “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, regolarmente attrezzati e attualmente coperti, non rientranti nell’accreditamento provvisorio e affidati in concessione
al gestore dei servizi accreditati affinché possa disporne come offerta privata a libero mercato, con oneri e introiti in capo al Gestore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 ; attualmente i 15 posti presso la struttura sono occupati da
n. 15 utenti a retta privata, situati al secondo piano della Casa Residenza “Istituzione “Xxxxxx Xxxxx” palazzina uffici “zona A”;
d.3) gestione di n. 16 posti letto, attualmente autorizzati al funzionamento in regime di C.R.A., presso il 5° piano della Casa Residenza “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, non rientranti nell’accreditamento provvisorio e affidati in concessione al gestore dei servizi accreditati affinché possa disporne come offerta privata a libero mercato, con oneri e introiti in capo al Gestore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19; attualmente i 16 posti suddetti non sono attivi e sono privi di arredi e attrezzature;
d.4) gestione di n. 14 posti letto attualmente autorizzati al funzionamento in regime di Casa di riposo, presso il secondo piano della Casa Residenza “Istituzione “Xxxxxx Xxxxx” palazzina uffici “zona B”, non rientranti nell’accreditamento provvisorio e affidati in concessione al gestore dei servizi accreditati affinché possa disporne come offerta privata a libero mercato, con oneri e introiti in capo al Gestore, fatto salvo quanto previsto all’art. 19; attualmente i 14 posti suddetti non sono attivi e sono privi di arredi e attrezzature;
d.5) gestione di n. 3 posti in regime di Centro diurno, allocati al corpo D della Casa Residenza “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, con gestione inserita nel nucleo di C.R.A, regolarmente attrezzati e attualmente coperti, non rientranti nell’accreditamento provvisorio e affidati in concessione al gestore dei servizi accreditati affinché possa disporne come offerta privata a libero mercato, con oneri e introiti in capo al Gestore, fatto salvo quanto previsto all’art. 19; attualmente i 3 posti, sono occupati a richiesta da n° 3 utenti a retta privata;
2. Il soggetto gestore svolge i servizi di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c) in regime di accreditamento provvisorio ai sensi della D.G.R. 514/2009 e s.m.i., garantendo le modalità di attuazione ed i requisiti indicati nella normativa regionale di riferimento; in relazione ai servizi suddetti il presente contratto costituisce contratto di servizio ai sensi del punto 8 della D.G.R. 514/2009, regolando i rapporti tra i contraenti nell’ambito della concessione dell’accreditamento provvisorio; il presente contratto disciplina altresì l'affidamento da parte del Comune di Meldola dei servizi aggiuntivi connessi di cui al precedente comma 1, lett. d).
3. Il contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento provvisorio ed in particolare:
◦ l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
◦ l’accettazione di tariffe predeterminate;
◦ l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
◦ l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. n. 2/2003;
◦ la responsabilità gestionale unitaria;
◦ l’adattamento delle scelte gestionali ed organizzative alle indicazioni contenute nella programmazione territoriale;
◦ il sistema per la definizione della contribuzione degli ospiti governato dal Comitato di Distretto di Forlì.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le schede dei dati tecnici ed economici dei servizi accreditati (allegato n. 1), la scheda dei dati tecnici ed economici del personale sanitario (allegato n. 2), nonché il progetto di gestione che sarà presentato dal soggetto gestore nell'ambito della procedura di accreditamento provvisorio (allegato n. 3), che sarà vincolante per il gestore stesso anche in caso di passaggio all'accreditamento definitivo.
5. L’accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra i Comuni committenti ed il soggetto gestore, abilitando quest’ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio, che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell’erogazione del servizio stesso.
6. Per i servizi accreditati e per i servizi aggiuntivi a libero mercato indicati al comma precedente, il Gestore dovrà garantire i fattori produttivi elencati nell’allegato A della DGR 273/2016, con esclusione dei seguenti fattori produttivi forniti dal Comune di Meldola:
A) costi edilizi : le strutture sono concesse in uso al gestore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, dal Comune di Meldola, che si farà carico altresì della manutenzione ordinaria e straordinaria; relativamente alla imbiancatura interna la stessa sarà garantita ogni 6 anni; è garantita inoltre una reperibilità notturna con ditte specializzate esterne per quanto riguarda impianti elettrici, antincendio e ascensori. Gli spazi a disposizione del gestore vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto attuale verificato in sede di sopralluogo dal gestore, con autorizzazione al funzionamento rilasciata con atto del Responsabile del settore servizi sociali del Comune di Meldola n° 43 del 10/4/2014. Eventuali modifiche della destinazione d’uso o delle autorizzazioni al funzionamento relativamente ai posti di cui ai punti d.1, d.2, d.3 e d.4 del precedente comma 1 potranno essere effettuate solo previo accordo con il Committente Comune di Meldola.
B) fornitura pasti: il Comune di Meldola, tramite la propria organizzazione e in relazione all'interesse pubblico alla base della gestione in economia di tale attività da parte dell'Istituzione “Xxxxxx Xxxxx”, fornirà al gestore, che sarà tenuto all’acquisto, il servizio di produzione e fornitura pasti svolto dall'Istituzione stessa, per tutti i posti e servizi connessi, accreditati e ad utenza libera. Trattasi di fornitura, franco magazzino, di pasti e derrate necessarie per
garantire la giornata alimentare dell'utente, il tutto con menù predeterminato, compreso individuazione quota colazioni e merende con quantificazione di costo settimanale standardizzato. Eventuali richieste extra saranno soggette a trattativa privata con il gestore. Sono a carico dell'Istituzione la fornitura e messa a disposizione dei carrelli vitto, teglie e contenitori per merende e colazioni e loro mantenimento in perfetto uso; a carico gestore eventuali riparazioni per rotture derivanti da uso improprio causato da operatori del gestore stesso. Sono comprese nella fornitura spese per torte in occasione dei compleanni mensili o occasioni o manifestazioni particolari patrocinate o volute dall'Amministrazione. Sono a carico del gestore: trasporti ai piani, sporzionamento e lavaggio stoviglie. Le stoviglie sono messe a disposizione dall’Istituzione restando a carico del Gestore l’eventuale sostituzione. Sono altresì a carico del gestore la fornitura integrale di arredi ed attrezzature necessarie ai reparti di nuova attivazione di cui all’art 2 comma 1, lett. d.3) e d.4) del presente contratto. La regolamentazione della fornitura sarà garantita sulla base del protocollo interno predisposto dal committente Comune di Meldola ed in uso in struttura.
C) Servizio di lavanderia: il Comune di Meldola, tramite la propria organizzazione e in relazione all'interesse pubblico alla base della gestione in economia di tale attività da parte dell'Istituzione “Xxxxxx Xxxxx”, fornirà al gestore il servizio di lavanderia centralizzato svolto dall'Istituzione stessa, per tutti i posti e servizi connessi, accreditati e ad utenza libera. Il servizio verrà garantito sulla base del protocollo interno, interno predisposto dal committente Comune di Meldola ed in uso in struttura, che prevede la gestione della scheda di ingresso dell’ospite, la scelta sulla dotazione del vestiario, lavaggio degli indumenti personali, la fornitura e lavaggio di biancheria piana, bavagli e tovagliato. E’ in carico al gestore il servizio di trasporto ai piani e la distribuzione nei reparti della biancheria piana e personale degli ospiti. Il costo è forfetizzato a giornata sulla base dei costi regionali di riferimento calcolati, a peso sporco, su un lavaggio medio pro ospite/giorno di Kg 3,7. Sono esclusi dal servizio la fornitura di materassi, e il relativo lavaggio, in quanto trattasi di attrezzature non rientranti nel servizio di lavanderia. Eventuali servizi di numerazione panni personali o lavaggio divise del personale o altri materiali (es. Mop) saranno soggetti a trattativa privata con il gestore.
D) Utenze acqua luce e riscaldamento: in relazione alle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nella struttura, che rendono impossibile la ripartizione reale dei consumi delle utenze per servizio gestito, si considera la fornitura non frazionabile. Il riparto sarà quantificato sulla base dei reali consumi ripartiti in relazione ai Mc di occupazione. Le parti comuni si considerano con una ripartizione imputata al 70% al gestore e al 30 % al committente Comune di Meldola/Istituzione. Eventuali installazioni di impianti di produzione di energia o altre forme di risparmio energetico, finanziate dall’Amministrazione, saranno ininfluenti sulla contabilizzazione dei costi che saranno quantificati al gestore considerando anche le autofatturazioni sulla produzione di energia. Vengono quantificate le seguenti ripartizioni in relazione ai Mc di occupazione di competenza del gestore: parti esclusive: 619,10/1000;
parti comuni: 86,53/1000; eventuali nuovi reparti in attivazione di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. d.3) e d.4): 61,35/1000.
E) Utenza telefonica e internet: non essendo ripartibile il costo per l'utenza telefonica fissa si ritiene di suddividere l'ammontare annuale sulla base di indicative percentuali di utilizzo e di disponibilità di apparecchi telefonici, quantificata nel 70% a carico del gestore e 30% a carico del committente, soggetta a conguaglio annuale sulla base della spesa reale sostenuta. La cifra complessiva, indicativamente stimata in € 10,000,00 oltre IVA, sarà calcolata a consuntivo sulla base dei costi reali. Rimangono in carico al gestore tutte le utenze di telefonia mobile e l'eventuale installazione di sistemi di reperibilità telefonica.
F) Servizio di centralino e reception: vista la necessità di mantenere il servizio attuale di centralino e reception, lo stesso è messo a disposizione dall’Istituzione Xxxxxx Xxxxx del Comune di Meldola. Il servizio sarà garantito, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,30, e dalle ore
8.00 alle ore 12,00 del sabato mattina. Negli altri orari e nelle giornate festive il servizio di centralino è garantito con selezione passante e senza servizio di reception. In caso di modificate condizioni gestionali, il committente potrà non fornire più il servizio a proprio insindacabile giudizio.
G) Arredi e attrezzature: i beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature e impianti tecnologici e di chiamata a corredo dei reparti e servizi correlati di proprietà dei Committenti (come risultano dagli elenchi agli atti a disposizione dei concorrenti per visione), utilizzati per la gestione dei servizi in argomento, sono concessi in uso al gestore dal Comune di Meldola in forma onerosa per la durata del presente contratto; il soggetto gestore ha l'obbligo della relativa conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. I termini della concessione e i relativi verbali di consegna saranno oggetto di apposito separato atto tra le parti interessate. Eventuali riparazioni, sostituzioni od integrazioni sono a carico del gestore. Sono altresì a carico del gestore la fornitura integrale di arredi ed attrezzature necessarie ai reparti di nuova attivazione di cui all'art. 2, comma 1 lett. d.3) e d.4) del presente contratto. Eventuali impianti tecnologici installati o integrati dal gestore dovranno, ove necessario, essere compatibili con le attuali tecnologie presenti.
H) Personale assistenziale e di supporto: al gestore saranno assegnate in comando funzionale n° 12 unità di personale assistenziale, di animazione e di supporto (di cui all'elenco in atti, messo a disposizione dei concorrenti), utilizzate nei servizi oggetto di accreditamento e individuate nell'accordo sindacale sottoscritto tra l’Istituzione e le OOSS di categoria. L’accordo sindacaIe, alla base del comando stesso, dovrà essere accettato e sottoscritto dal gestore in tutte le sue clausole e condizioni. Per il rimborso del personale in posizione di comando funzionale si rinvia all’art 19 del presente contratto.
7. In relazione ai servizi che presentano elementi di interconnessione tra le attività della committenza (Istituzione S.S. Xxxxxx Xxxxx del Comune di Meldola) e del gestore, si precisa quanto segue:
a) Il gestore è tenuto a organizzare e garantire un servizio amministrativo/contabile interno, composto da almeno una unità, atto a gestire il rapporto con ospiti e famigliari, informazioni su pratiche amministrative e contabili, eventuali fatturazioni; il gestore potrà disporre in forma gratuita di idonea postazione di lavoro predisposta presso i locali amministrativi dell'Istituzione Xxxxxx Xxxxx.
b) Servizio di pulizia: in relazione all'utilizzo comune della struttura sono a carico del gestore le pulizie dei reparti e di tutti gli spazi comuni interni ed esterni alla struttura (zone prospicenti gli accessi per un raggio di almeno 15 metri dalla porta di entrata) utilizzati dagli ospiti e dal proprio personale, anche nei casi di uso promiscuo. Sono esclusi i reparti operativi, i magazzini e gli uffici amministrativi collegati al servizio di mensa centralizzata e lavanderia/guardaroba. Le pulizie dovranno essere garantite, secondo standard ottimali, giornalmente per le pulizie ordinarie e cadenzate per le straordinarie. A conguaglio dei maggiori costi sostenuti dal gestore per pulizie di spazi ad uso promiscuo, l'Istituzione garantisce la pulizia, gestione e manutenzione di giardini, verde e aree esterne oltre i 15 metri dagli accessi, con spesa a proprio carico. Su richiesta sono messe a disposizione del gestore le planimetrie della struttura con indicate le aree di utilizzo e competenza in relazione ai servizi di pulizia.
8. L'Istituzione è dotata di proprio servizio di manutenzione interno, a disposizione per manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi e attrezzature; il servizio potrà essere garantito sulla base della competenza dei propri addetti e con esclusione di ausili e attrezzature sanitarie o specialistiche; il servizio è inoltre a disposizione per altre prestazioni a richiesta di manovalanza o prestazioni specialistiche per feste ecc,ecc; nel caso il gestore intenda usufruire dei servizi le prestazioni verranno effettuate a chiamata, con quantificazione del costo sulla base delle ore effettuate e delle spese sostenute. Nell’ambito del servizio, e previa disponibilità gestionale, è possibile valutare anche la fornitura di prestazioni di reperibilità diurna e notturna in aggiunta quelle specifiche già previste alla lettera A “costi edilizi”, con costi a carico del gestore.
ART. 3 – DURATA
1. Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal e scadenza al , fatte salve eventuali nuove disposizioni regionali in relazione alla durata dell'accreditamento provvisorio.
2. Ove si renda necessaria la revisione delle parti variabili del contratto (schede dati tecnici ed economici allegati sub “1” e “2”), ai sensi del successivo art. 14, comma 5, questa sarà resa esecutiva tramite scambio di corrispondenza certificata tra le parti, senza necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio.
ART. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il soggetto gestore, a partire dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto, condurrà il servizio accreditato assicurando i requisiti previsti dalla normativa regionale sull’accreditamento provvisorio dei servizi socio-sanitari e i livelli assistenziali,
organizzativi e strutturali descritti nella domanda di accreditamento provvisorio, già valutati nell'ambito della relativa procedura di selezione.
2. Eventuali servizi e/o standard qualitativi aggiuntivi indicati nella proposta di accreditamento provvisorio, pur costituendo impegno diretto e vincolante per il soggetto gestore, anche per il successivo eventuale accreditamento definitivo, non concorrono alla definizione delle tariffe dovute ai sensi del sistema di remunerazione regionale sulle quali incidono le sole variazioni determinate dagli elementi di flessibilità gestionale di cui alla DGR 273/2016, par. 3.
3. Il soggetto gestore fornirà i servizi nella misura del numero di posti/ore indicati al precedente art. 2, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
4. I Committenti si riservano la possibilità di modificare il volume di prestazioni indicato al precedente art. 2, nei limiti di un quinto, in aumento o in diminuzione, tenendo conto del fabbisogno rideterminato in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi. E’ obbligo dei committenti comunicare al gestore le modifiche apportate al piano del fabbisogno entro 30 giorni dalla decisione assunta in sede di Comitato di Distretto.
ART. 5 – REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
1. Il soggetto gestore si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto dei livelli di qualità così come sono determinati:
a) dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento, impegnandosi ad uniformarsi alle eventuali modifiche normative a livello regionale;
b) dal documento di programmazione annuale e pluriennale del servizio;
c) dalla Carta dei servizi;
d) dalle prestazioni aggiuntive definite;
e) dal rispetto dei livelli di qualità di cui al presente articolo.
2. Il soggetto gestore si impegna ad un utilizzo dinamico della Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti e delle loro famiglie. Il soggetto gestore si impegna inoltre a trasmettere ogni eventuale aggiornamento della Carta dei Servizi alla committenza. In particolare nella Carta dei servizi sono descritti:
a. modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
b. modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
c. modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
d. indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami;
e. strumenti per la rilevazione della qualità percepita e un sistema di rilevazione e classificazione dei reclami in funzione dei piani di miglioramento della qualità.
3. Il soggetto gestore inoltre assicura con iniziative e strumenti formalizzati e documentati la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, in particolare ai
percorsi di valutazione della qualità, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza.
4. Il soggetto gestore svolge un'attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi oggetto del contratto, fatta salva l’attività di verifica e controllo in capo alla committenza, attraverso diversi strumenti quali:
a) il monitoraggio dei singoli progetti assistenziali individualizzati;
b) la rilevazione della qualità percepita degli assistiti e delle loro famiglie;
c) l’adozione di procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell’utenza e del servizio, relativi agli utenti e al personale;
d) la rilevazione e valutazione dei reclami e di eventuali risultanze di inappropriatezza dell’attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
e) l’adozione di procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione, consenso, privacy, protezione dallo sfruttamento di qualsiasi tipo, da negligenza, discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità personale);
f) una relazione annuale, nella quale si devono evidenziare la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del servizio, la valutazione dell’attività annuale con indicatori di qualità, l’aderenza alle procedure per l’appropriatezza e la continuità assistenziale.
ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1. L’ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata dai competenti servizi territoriali, nel rispetto delle norme vigenti e degli indirizzi approvati dal Comitato di Distretto, sulla base dei regolamenti vigenti e come disciplinato nel presente articolo.
2. L’ammissione al servizio è subordinata alla valutazione multidimensionale ed alla predisposizione dei progetti personalizzati da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.).
3. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare la suddetta valutazione, la competente Unità di Valutazione Geriatrica dovrà provvedere ai sensi della DGR n.1206/2007, non appena possibile.
4. E’ prevista la sottoscrizione da parte dell’ospite/utente e/o del familiare tenuto agli alimenti/tutore/amministratore di sostegno dell’impegno al pagamento della retta/quota di compartecipazione a carico del medesimo e del documento di consenso al trattamento dei dati personali sensibili dell’utente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
5. Qualora l’utente abbia presentato al Comune una richiesta di integrazione della retta, si applica quanto previsto all’art. 11.
6. L’ammissione di un utente, disposta dal competente Servizio su posto accreditato e contrattualizzato resosi vacante, costituisce un obbligo per il soggetto gestore. Decorsi, di norma, almeno 8 giorni feriali dalla comunicazione che il posto letto si è reso disponibile senza che i committenti pubblici abbiano comunicato l'individuazione dell'utente, il gestore è libero di procedere all'inserimento in forma privata, previa comunicazione ai Committenti.
Ogni 6 mesi le parti contraenti possono procedere ad una verifica del tasso di utilizzo dei posti letto accreditati e contrattualizzati; nel caso risultino tassi di occupazione inferiori rispetto a quelli indicati nella DGR n. 292/2014 e s.m.i. per più di un anno il soggetto gestore ha facoltà di richiedere che vengano riviste ed adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzato e/o accreditato.
ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti dei servizi accreditati, le seguenti prestazioni e/o forniture.
A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL
2. Per quanto riguarda la Casa Residenza per Xxxxxxx non Autosufficienti e il Centro Diurno, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999, della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate.
3. Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento.
A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica.
4. L’attività di coordinamento distrettuale dell’attività medica presso la CRA viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 e s.m.i. e dalla DGR n. 273/2016:
- promozione e realizzazione di linee-guida diagnostiche, terapeutiche e riabilitative per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici;
- definizione dei percorsi specialistici integrati con i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori specialistici;
- vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Servizio aziendale;
- verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente nel territorio di competenza.
A.2) Assistenza medica di diagnosi e cura.
5. L’assistenza medica di diagnosi e cura nella CRA viene effettuata in esecuzione delle Delibere di Giunta Regionale n. 514/2009 (e successive modificazioni ed integrazioni) e n. 273/2016, corrisponde alle attività espressamente indicate nell’allegato n. 1 della medesima DGR 1378/1999 ed è attualmente garantita tramite medici messi a disposizione dall’Azienda USL ( es. MMG, Sumaisti, medici di continuità assistenziale) secondo le modalità indicate dai vigenti Accordi Regionale per la medicina generale.
6. L’Azienda USL assicura inoltre la disponibilità del Servizio di Continuità assistenziale secondo le procedure di attivazione e di intervento in vigore.
7. Infine, per quant’altro non riconducibile alle attività ordinarie, l’Azienda USL assicura il Servizio di Emergenza territoriale 118 secondo le modalità di attivazione e di intervento in vigore.
A. 3) Assistenza medica specialistica
8. In esecuzione della DGR 1378/1999 e successive modificazioni e integrazioni vengono effettuate per la CRA le consulenze specialistiche relativamente alla Fisiatria, alla Geriatria ed altre branche specialistiche, peculiari per territorio, mediante visita concordata con il medico di diagnosi e cura presso l’ambulatorio specialistico, o presso la struttura, previa richiesta da parte dello stesso medico di struttura.
9. Per la nutrizione artificiale l’intervento specialistico è assicurato dai medici del team nutrizionale territoriale dell’Azienda USL secondo le procedure di attivazione e di intervento indicate nell’apposita procedura aziendale in vigore.
10. Quanto all’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in ambito territoriale o ospedaliero, il soggetto gestore può avvalersi delle modalità di semplificazione e facilitazione delle prenotazioni disponibili, quali FARMACUP, CUPTEL, secondo modalità concordate con l’Azienda USL.
A. 4) Assistenza farmaceutica
11. L’Azienda USL garantisce la fornitura dei farmaci previsti nel Prontuario Terapeutico Regionale e nei piani terapeutici personalizzati, così come recepito nel Prontuario Terapeutico Aziendale.
12. Per quanto riguarda i farmaci, l’elenco dei prodotti disponibili ed i relativi criteri prescrittivi sono periodicamente aggiornati con il Prontuario Terapeutico Aziendale con riferimento al Prontuario Terapeutico Regionale.
13. Il Prontuario Terapeutico Aziendale aggiornato è consultabile sul sito web dell’Azienda USL della Romagna.
14. L’Azienda USL garantisce la fornitura di farmaci in forma diretta, tramite il sistema di approvvigionamento ordinario, anche per gli ospiti presenti sui posti non accreditati, limitatamente ai prodotti ricompresi in classe A.
15. Relativamente ai dispositivi medici di uso corrente l’Azienda USL fornisce direttamente quelli necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati:
- somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, etc. (aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
- somministrazione e gestione di terapia antalgica;
- gestione del cateterismo vescicale (Kit per cateterismo vescicale, cateteri vesci- cali, sacche per raccolta urine, tappi);
- somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale, (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla Circolare Regionale n.4/2004);
- somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di os- sigeno);
- processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungidito, strisce reattive, glucometro, necessario per l'effettuazione esami ematici e labo- ratoristici, sistemi tipo vacutainer, aghi per prelievi compresi aghi butterfly, con- tenitori per escreti e secreti, etc.).
A. 5) Ausili protesici di cui al D.M. 332/1999
16. L’Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al D.M. 332/1999, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette etc.).
17. Il soggetto gestore deve avere in dotazione:
- letti articolati + aggiuntivi
- materassi
- cuscini antidecubito
- carrozzine rigide o pieghevoli standard sino a 49 cm (compreso) di seduta non personalizzate
- sedie wc/doccia
- deambulatori da interno
18. Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra che di norma si avvale delle competenze del fisioterapista dipendente dell'Azienda USL committente.
19. Gli ausili sono concessi in comodato d’uso all’assistito identificato al momento dell’autorizzazione. Tali ausili seguono l’assistito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimangono di proprietà dell’Azienda USL.
20. In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l’AUSL – Unità Operativa Home Care e Tecnologie Domiciliari, affinché sia possibile effettuare il ritiro del presidio. E’ fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l’Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguardanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi A-USL.
A.6) Dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici.
21. L’Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura di dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici.
A. 7) Dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell’esenzione.
22. L’Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura di dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell’esenzione
A. 8) Pompe per la nutrizione enterale e parenterale.
23. L’Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura di pompe per la nutrizione enterale e parenterale, secondo le modalità di fornitura in essere.
A. 9) Ossigeno per ossigeno terapia.
24. L’Azienda USL garantisce la fornitura dell’ossigeno attraverso la prescrizione medica individuale redatta in ottemperanza alle specifiche linee guida aziendali e secondo le modalità di approvvigionamento in essere per l’Azienda USL. Qualora la struttura sia dotata di impianto centralizzato l’Azienda USL rimborserà l’ossigeno per
un importo non superiore a quello di acquisto dell’Azienda USL, come di seguito specificato:
- Bombole da 40/50 litri di ossigeno € 3,374 al metro cubo al netto dell’IVA;
- Bombole fino a 14 litri di ossigeno € 5,784 al metro cubo al netto dell’IVA;
- Costo noleggio al mese di una bombola € 2,892 al netto dell’IVA.
25. Ai sensi della circolare regionale n. 7/2007, il soggetto gestore dovrà comunque fornire direttamente l’ossigeno per somministrazioni al bisogno o per affrontare situazioni di emergenza.
A. 10) Trasporti sanitari
26. L’Azienda USL assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani ospitati nelle strutture residenziali, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, certificati dal medico della struttura socio sanitaria, secondo quanto definito dalla normativa vigente.
27. L’Azienda USL assicura, altresì, il trasporto degli utenti da una struttura accreditata ad un’altra accreditata, esclusivamente per motivi clinico-sanitari.
28. L’Azienda USL sostiene direttamente i costi solo per i trasporti sanitari sopramenzionati resi in favore degli ospiti presenti sui posti oggetto del presente contratto.
A.11) Trasporto farmaci e dispositivi medici
29. Il servizio di trasporto dei farmaci e dei dispositivi medici è garantito, nel caso in cui il soggetto gestore non possa provvedere autonomamente, dall’Azienda USL (da precisare in base ad accordi tra gestore e AUSL Romagna).
30. Il personale del soggetto gestore dovrà collaborare nel processo di rilevazione degli inventari del materiale dell’Azienda USL della Romagna giacente presso la struttura, nel rispetto delle procedure che la medesima Azienda USL intenderà adottare.
B. Attività e prestazioni sanitarie fornite dal soggetto gestore
31. Le prestazioni sanitarie, di norma organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore sono:
- l’assistenza infermieristica;
- l’assistenza riabilitativa;
- il coordinamento sanitario interno per la Casa Residenza Anziani (attività svolta dal R.A.S.);
- la formazione e l’aggiornamento per il suddetto personale infermieristico e riabilitati- vo;
- la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto per- sonale infermieristico e riabilitativo.
32. Il soggetto gestore assicura la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con tutte le altre attività dei servizi accreditati, nel rispetto del principio della responsabilità gestionale unitaria, che si riferisce a tutte le attività assistenziali e di cura, comprensive anche dell'assistenza infermieristica e fisioterapica, così come indicato nella DGR n. 715/2015.
33. L’Azienda USL assicura il supporto al soggetto gestore nell'organizzazione di percorsi formativi rivolti agli operatori delle strutture sociosanitarie ed il loro
coinvolgimento nei percorsi formativi organizzati dalla stessa ed aventi pertinenza con le attività svolte all'interno dei servizi,
34. Con riferimento alla fornitura di prestazioni sanitarie per il Centro diurno si applicano i precedenti commi 2, 16, 20, 21, 27 (escluso RAS), 28 e 29.
35. I Volumi di attività riconosciuti dall’Azienda Usl al soggetto gestore saranno indicati nella scheda dati tecnici ed economici del personale sanitario (allegato n. 2), che indicherà:
- numero di ore annue per assistenza riabilitativa;
- numero di ore annue per assistenza infermieristica;
- numero di ore di formazione;
- numero di ore annue per responsabile attività sanitarie.
36. Il contenuto dell’allegato n. 2 sarà stabilito definitivamente in esito alla procedura, tenendo conto del progetto presentato dal gestore, e sarà parte integrante del contratto di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 3.
37. La remunerazione delle prestazioni sanitarie organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore avverrà sulla base delle prestazioni rese entro il monte indicato nell’allegato n. 2.
38. Per il personale infermieristico e riabilitativo sarà riconosciuto al soggetto gestore il rimborso dei relativi costi, nel rispetto dei contratti di riferimento applicati dagli stessi, inclusa la contrattazione di secondo livello e di tutte le relative indennità così come indicato nella DGR n. 273/2016. In ogni caso non è ammesso un rimborso superiore al costo onnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell’Azienda USL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni sanitarie e comunque non saranno riconosciuti rimborsi superiori al costo orario, comprensivo degli oneri indiretti, previsto dalla Circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 7/2007, così come modificato dalla nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Xxxxxx Xxxxxxx. A tal fine l’Azienda USL, per le prestazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico e riabilitativo, rimborserà al soggetto gestore i costi effettivamente sostenuti, sulla base degli elementi esplicitati nell’allegato n. 2.
39. Ai fini del rimborso il soggetto gestore si impegna a fornire all’Azienda, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa al costo del personale infermieristico e riabilitativo, sia che esso operi con rapporto di dipendenza, di convenzione o di contratto libero professionale o di somministrazione. Ad ogni variazione di detto personale il soggetto gestore provvederà ad inviare il relativo aggiornamento del personale e del relativo costo.
ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
1. Il soggetto gestore deve assicurare per i servizi accreditati le prestazioni socio assistenziali così come disciplinate dalla DGR n. 514/2009 e s.m.i. e quantificate dall’allegato n. 1 del presente contratto.
2. La quantificazione del fabbisogno in termini di operatori socio assistenziali è determinato:
- per la CRA, dal case mix di struttura;
- per il CD, dai livelli assistenziali richiesti per gli utenti oggetto di valutazione (livello base o livello disturbi del comportamento).
3. Per i servizi aggiuntivi, non accreditati, il soggetto gestore deve assicurare le prestazioni assistenziali previste dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento.
ART. 9 REMUNERAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI
1. La remunerazione dei servizi accreditati oggetto del contratto è assicurata attraverso:
a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, così come previsto dai vigenti regolamenti in materia;
c) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
2. Spetta al Comitato di Distretto la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA, nonché la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.
ART. 10 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
1. L’importo della remunerazione per giornata di accoglienza/ora di prestazione domiciliare (tariffa a carico FRNA e quota di contribuzione massima a carico dei cittadini) è calcolato, dall’Ufficio di Piano, sulla base del sistema di remunerazione regionale. Il calcolo è attribuito quale ufficio con funzione istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento.
2. L’entità delle tariffe e delle quote massime di contribuzione sono calcolate sulla base:
a) del costo di riferimento unitario per il servizio oggetto del contratto, così come fissato dalla normativa regionale, tenuto conto degli elementi di flessibilità che possono incidere sul costo di riferimento, ai sensi del par. 3 dell'Allegato 1 alla DGR 273/2016;
b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti (per CRA e CD) da effettuarsi secondo i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali e ai sensi del successivo art. 14;
c) della valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore dei servizi accreditati, sulla base di specifici accordi.
3. Il costo giornaliero dei servizi, le tariffe a carico del FRNA e le quote massime di contribuzione a carico degli utenti/Comuni sono specificate nella scheda dati tecnici ed economici (Allegato n. 1).
4. La quota a carico dell’utente è di norma definita sulla base delle determinazioni del Comitato di Distretto.
5. Rimane comunque fermo l’obbligo di adeguamento alle eventuali modifiche tariffarie disposte a livello regionale.
6. La quota a carico del FRNA e la quota a carico dell’Utente/Comune sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio e sino al giorno della dimissione e/o del decesso compresi. In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la retta a
carico degli ospiti è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l’ospite è stato dimesso e dal giorno dell’inserimento al servizio ricevente, mentre la quota FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l’ospite è stato dimesso che al servizio ricevente. In caso di dimissioni da struttura ospedaliera, il giorno di dimissione è da intendersi come primo giorno di presenza in struttura.
7. In caso di mantenimento del posto (in CRA/CD) conseguente a:
- ricoveri ospedalieri;
- rientri temporanei in famiglia;
- soggiorni climatici o terapeutici;
- assenze programmate, concordate con il soggetto gestore;
- assenze causate da malattia documentata da certificazione medica (per CD);
è previsto il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti pari al 45% della retta giornaliera ed il riconoscimento del 45% della quota a carico FRNA.
8. Per il centro diurno anziani il limite massimo temporale di conservazione del posto, nei casi precedentemente elencati, viene stabilito in 30 giorni annui, rapportato comunque agli accessi previsti nel piano individualizzato.
9. Per l'assistenza domiciliare il tempo di trasferimento tra il domicilio di un utente e l'altro può essere remunerato solo ove il Gestore lo riconosca a sua volta all'operatore. Tale tempo di trasferimento si intende ricompreso nell’ambito dell’intervento assistenziale previsto dal PAI e quantificato forfettariamente in 5 minuti nell’ambito di ogni ora di assistenza.
10. Laddove sia previsto dalla normativa regionale un incremento della tariffa in presenza di ulteriori determinati bisogni assistenziali, quali ad esempio i disturbi del comportamento, il riconoscimento degli incrementi, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale, dovrà essere pattuito solo in coerenza con gli esiti della valutazione multidisciplinare e in stretta relazione alle prestazioni effettivamente previste nel Piano Assistenziale Individualizzato.
11. L’importo della remunerazione unitaria è comprensivo dell’IVA e dell’IRAP se dovuta e fa riferimento a tutti i fattori della produzione di cui all’Allegato A della DGR
n. 273/2016. Il sistema di remunerazione definito dalla normativa regionale è onnicomprensivo pertanto il soggetto gestore del servizio accreditato non può prevedere ulteriori introiti, per i servizi ricompresi nei medesimi fattori produttivi, da parte degli utenti, alle quote di cui all’allegato n. 1.
ART. 11 - DETERMINAZIONE E DISCIPLINA DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENTI
1. La determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti compete al Comitato di Distretto, sulla base di proposta motivata e documentata del soggetto gestore, assicurando l’informazione ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali e le parti sociali, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale (DGR n. 273/2016 e s.m.i.).
2. E’ esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione da parte del soggetto gestore. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.
3. La quota di contribuzione è giornaliera per CRA e CD e oraria per l'assistenza domiciliare e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
4. La retta/quota a carico degli utenti può essere posta in tutto o in parte a carico dei Comuni, qualora sussistano le condizioni per l’integrazione della stessa, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.
5. Per CRA e CD il Comune competente, sulla base dei risultati dell’istruttoria sulla richiesta di integrazione della retta, eseguita di norma prima dell’ingresso in struttura, comunica al soggetto gestore se sussistono i requisiti per l’integrazione economica da parte del Comune stesso, in base ai criteri previsti dal proprio regolamento vigente.
6. Qualora si renda necessario un inserimento urgente in struttura, per il quale si ravvisi l’eventualità di un’integrazione della retta, il Comune assume l’impegno ad eseguire l’istruttoria nel più breve tempo possibile e comunque, di norma, entro 30 giorni dalla data di inserimento in struttura e ad integrare la retta in presenza delle condizioni previste dal proprio regolamento vigente.
7. Per l'assistenza domiciliare il Comune comunica di norma la quota a carico dell'utente prima dell'avvio del servizio.
8. L’importo del contributo integrazione retta (per CRA e CD) o della quota di contribuzione del cittadino (per AD) è determinato dal Comune di norma con validità per l’anno di riferimento, fatta salva la necessità di aggiornamento dell’istruttoria, ed è soggetto a rinnovo, previa verifica della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, in base ai criteri previsti dal regolamento vigente.
9. La revisione del contributo, conseguente alla variazione annuale della retta, può avvenire soltanto a seguito dell’indirizzo approvato dal Comitato di Distretto.
10. In caso di decurtazione della retta per assenza dell’utente il contributo a carico del Comune viene correlativamente ridotto. Il soggetto gestore si impegna a dare comunicazione al Comune di ogni decurtazione applicata a favore degli ospiti evidenziandola nelle fatture emesse e relativi allegati esplicativi.
11. In caso di ammissione o dimissione nel corso del mese la retta va calcolata in base ai giorni di presenza effettiva.
12. Qualora, successivamente alla concessione del contributo retta, l’utente venisse a disporre di erogazioni in denaro di qualsiasi genere (reversibilità, assegno di accompagnamento, arretrati, eredità, indennità etc.) tali da ridurre il contributo comunale con effetto retroattivo, il Comune comunicherà al soggetto gestore la ridefinizione del contributo fino a concorrenza dell’importo versato e non dovuto. A tal fine il Comune competente e il soggetto gestore si impegnano a scambiarsi tempestivamente le relative informazioni.
13. Il soggetto gestore è tenuto:
a) Ad attivare strumenti di riscossione, all’atto di ingresso in struttura o dell'ammissione al servizio, per garantirsi il versamento delle pensioni e risorse nella disponibilità dell’anziano, fino a concorrenza della retta/quota dovuta;
b) A emettere nei confronti del Comune, con cadenza mensile, la fattura/nota relativa alle quote di integrazione delle rette (CRA e CD) o delle quote di contribuzione (AD) a carico dello stesso, allegando l’elenco degli utenti a cui si riferisce, con relativi importi, indicazione dei giorni di assenza e relative variazioni;
14. Il Soggetto gestore nel rispetto della normativa vigente, favorisce e supporta l'esercizio dei diritti legali degli utenti (facoltà di esercizio delle disposizioni testamentarie, consenso informato sulle prestazioni sanitarie, aspetti pensionistici e previdenziali, provvidenze economiche e ausili, etc.), anche in collaborazione con i familiari.
15. Qualora si ravvisi l’opportunità della nomina di un amministratore di sostegno a favore dell’utente non in grado di provvedere ai propri interessi, il relativo ricorso al Giudice Tutelare, ove non presentato dai parenti o dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, deve essere inoltrato, di norma, dal Comune competente, qualora la situazione di difficoltà dell’utente sia stata riscontrata precedentemente all’inserimento in struttura ed in collaborazione con il soggetto gestore della struttura, qualora la situazione di difficoltà dell’utente venga riscontrata successivamente all’inserimento in struttura.
16. Eventuali anticipi della retta a titolo cauzionale a carico degli ospiti per i quali i Comuni non integrano la retta non possono essere superiori ad una mensilità; il Comune può richiedere, per gli utenti indigenti, la sospensione o la dilazione del versamento della cauzione.
17. Il soggetto gestore si obbliga entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, al rilascio dell’attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell’effettivo pagamento da parte degli ospiti, delle spese dell’assistenza specifica sostenute dagli stessi ospiti, ai sensi di quanto previsto al punto n. 9 lett. a) della DGR n. 273/2016.
ART. 12 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
1. Il gestore è tenuto, all’atto dell’inserimento dell’ospite, salvo casi d’urgenza, a stipulare un contratto di accoglienza, acquisendo l’impegno al pagamento della retta/quota di compartecipazione da parte dell’interessato, di uno o più famigliari o eventuali soggetti terzi.
2. ll soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, attivandosi fin dall’ingresso in struttura per individuare modalità atte a garantirsene il pagamento (ad esempio, mediante un RID sul conto corrente del beneficiario, o proponendosi come delegato alla riscossione della pensione).
3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni.
4. L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. ll soggetto gestore o suo incaricato invia all’utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora, dandone comunicazione anche al committente. Nel sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento indicando le conseguenze in caso di inadempimento.
5. In caso di inadempienza al sollecito, il gestore convoca l’ospite/utente e/o i famigliari per concordare un piano di rateizzazione del debito maturato, all'incontro parteciperà un referente dei servizi sociali territoriali.
6. In caso di mancato accordo sul piano di rateizzazione o di inadempimento del piano stesso o comunque nei casi in cui la morosità persista, il soggetto gestore o
suo incaricato, intraprende le procedure di recupero del credito, anche tramite vie legali.
7. All’utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
8. Nei confronti dell’utente moroso che non si impegni al ripiano del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro, o se pur avendolo sottoscritto non vi adempia, può essere attivata la procedura di dimissione di concerto fra il soggetto gestore e la committenza.
9. Non si procederà alle dimissioni qualora il Comune competente, previa valutazione della situazione socio-economica dell’utente, si impegni a farsi carico del pagamento della retta, entro 60 giorni dalla comunicazione del soggetto gestore relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
ART. 13 - FLUSSI INFORMATIVI CHE INCIDONO SUI COSTI E SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il soggetto gestore assicura inoltre, per la CRA e il CD accreditati, il seguente flusso informativo ai committenti:
a) a inizio anno, l'elenco nominativo degli operatori impiegati nei servizi assistenziali e sanitari, per le quali dovrà essere specificato il titolo di studio e/o l’iscrizione all’Albo, se dovuta, nonché lo schema base di pianificazione della turnistica;
b) mensilmente: fogli excel con elenco degli ospiti/utenti presenti nella struttura/servizio, distinti per tipologia di inserimento, i giorni di presenza (o ore di assistenza domiciliare), la quota FRNA dovuta, i giorni di ricovero ospedaliero o di assenza dovuta ad altra causa, ai fini del mantenimento del posto letto;
c) attestazione annuale, sotto forma di autocertificazione, della matrice dei turni effettuati con indicazione delle ore giornaliere prestate nel singolo mese di riferimento dagli operatori socio-assistenziali (OSS). La committenza può riservarsi la facoltà di richiedere tale attestazione anche con una diversa periodicità.;
d) per il personale infermieristico e riabilitativo dovrà essere prodotta mensilmente, per ogni operatore individuato e concordato con il committente, copia del turno effettuato nel mese precedente, attestazione delle effettive presenze effettuate dagli operatori in struttura e autocertificazione, se dovuta, relativa al rimborso delle prestazioni sanitarie rese, come da allegato n. 2, tale attestazione dovrà pervenire entro il mese successivo a quello di riferimento, in allegato alla fattura;
e) attestazione annuale delle attività e delle ore di formazione svolte dal personale utilizzato nei servizi;
f) assolvimento del debito informativo richiesto dai committenti in base alla normativa vigente.
3. Per il servizio di assistenza domiciliare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, punti a, e, f, si richiede con cadenza mensile la produzione di fogli excel con elenco utenti presenti nel servizio, con indicazione per ciascuno di: n. di accessi settimanali, ore di assistenza erogate, quota FRNA dovuta, quota a carico del Comune, eventuali variazioni nel corso del mese.
ART. 14 - VALUTAZIONE DEGLI OSPITI
1. Al fine di aggiornare annualmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio e conseguentemente gli standard assistenziali e l’importo delle tariffe, il soggetto gestore ed i committenti adottano i criteri, gli strumenti e i tempi stabiliti nel rispetto delle direttive regionali.
2. La valutazione viene fatta di norma e in via prioritaria da professionisti dei Committenti e in subordine dal soggetto gestore con propri professionisti.
3. Nell’ipotesi in cui le classificazioni siano fatte dai soggetto gestore, nei 45 giorni successivi l’AUSL procede a controlli a campione e comunque in tutte le strutture nelle quali si presentano valutazioni significativamente diverse dalle medie aziendali e regionali; in tal caso la valutazione annuale per la classificazione degli ospiti viene effettuata dal soggetto gestore entro il mese di ottobre dell’anno precedente e formalmente trasmessa ai soggetti committenti.
4. E’ prevista la possibilità di rivalutazione in corso d’anno nel caso di significativo mutamento delle condizioni di uno o più ospiti.
5. Per la CRA il costo di riferimento per i posti accreditati è il costo giornaliero medio di struttura, calcolato sulla base del case mix.
ART. 15 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
1. Il soggetto gestore si obbliga:
− a presentare la relazione annuale secondo le indicazioni regionali;
− a garantire la trasparenza della gestione producendo, su richiesta della committenza, la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente;
− a garantire l’osservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto;
− a farsi carico di tutti gli oneri di carattere organizzativo, gestionale e finanziario necessari per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, salvi gli oneri espressamente posti a carico del Committente;
− a perseguire l’adeguamento della propria struttura, in termini gestionali ed organizzativi, all’evoluzione dei bisogni presenti nell’ambito territoriale di riferimento ed alle indicazioni contenute nella programmazione territoriale, nei limiti di quanto riconosciuto dal sistema di remunerazione regionale.
− a collaborare alle modalità di vigilanza e controllo attuate dalla Committenza, anche per quanto attiene gli aspetti sanitari.
2. Il soggetto gestore dei servizi accreditati solleva e tiene indenni le parti pubbliche contraenti da qualunque pretesa o azione che possa derivare loro da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per negligenza, imprudenza ed imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell’assolvimento dei medesimi.
3. Il soggetto gestore dei servizi accreditati è sempre responsabile, sia verso i soggetti pubblici committenti sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai soggetti pubblici committenti o a terzi, anche attraverso l’utilizzo di beni eventualmente messi a disposizione da parte di una delle Amministrazioni pubbliche contraenti, con esclusione dei danni riconducibili a responsabilità direttamente ascrivibili al proprietario.
4. Il medico che assicura l’assistenza medica di diagnosi e cura nella struttura è responsabile personalmente per i danni cagionati durante l’espletamento della propria attività professionale svolta all’interno della struttura stessa.
5. Qualora tale professionista venga acquisito direttamente dal soggetto gestore, dovrà essere da quest’ultimo obbligatoriamente e formalmente informato sulla necessità di dotarsi di adeguata polizza assicurativa personale, a copertura del proprio rischio professionale.
6. Nel caso del medico reclutato e fornito dall’A.USL, quest’ultima avrà l’obbligo di informare formalmente tale professionista sulla necessità di dotarsi di adeguata polizza assicurativa personale, a copertura del rischio professionale relativo al professionista medesimo.
7. Il soggetto gestore dei servizi accreditati è obbligato a stipulare polizza assicurativa - ed a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto -, per responsabilità civile per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori, a terzi o che questi possono arrecare a persone o cose durante l’espletamento dei servizi oggetto del contratto per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, sia per la copertura RCT, che per la copertura RCO. In applicazione di quanto statuito dalla Regione con nota 22.10.2012 prot. n. 246941 il soggetto gestore si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola “Claims made”).
8. Tale polizza deve essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.
9. Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore il risarcimento dell’ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
ART. 16 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA
1. In capo alla Committenza sono definite le seguenti competenze:
a) la programmazione annuale del fabbisogno e degli obiettivi che i servizi devono perseguire; tale funzione viene esercitata nell'ambito del Comitato di Distretto, attraverso il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale ed i relativi Programmi attuativi, nonché attraverso altri eventuali atti di programmazione assunti dal Comitato di Distretto, in accordo con il Direttore di Distretto dell'AUSL;
b) l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’erogazione dei servizi e la definizione delle priorità, di competenza del Comitato di Distretto o dei singoli Comuni;
c) l’ammissione al servizio e la dimissione dallo stesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 in caso di morosità;
d) la determinazione della quota di compartecipazione dell’utente, entro i limiti di quanto previsto dalla normativa regionale;
e) le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sullo svolgimento delle attività da parte del soggetto gestore e sul rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti nel presente contratto di servizio, in capo a tutti i Committenti in base alle rispettive competenze, in forma integrata con l'Organismo Tecnico di ambito provinciale, che svolge le verifiche in merito ai requisiti per l'accreditamento;
f) la liquidazione della remunerazione dovuta per l'erogazione del servizio, previa verifica, in capo all'Azienda USL della Romagna per le quote a carico del Fondo Regionale per la Non autosufficienza e del Fondo Sanitario Regionale;
g) la verifica della permanenza della coerenza del servizio accreditato rispetto al fabbisogno programmato, svolta dall'Ufficio di Piano;
h) altre competenze previste dalla disciplina nazionale, regionale e locale in materia;
i) collaborare con il soggetto gestore al fine di garantire una presa in carico dei bisogni assistenziali completamente integrata, con riferimento ai servizi sociali e sanitari territoriali coinvolti e interessati.
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, n.
4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” i servizi oggetto del presente contratto sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto relativi a prestazioni socio sanitarie, rese in regime di accreditamento.
ART. 18 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI AL GESTORE E INTERESSI DI MORA
1. I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni, come da precedente articolo 13.
2. I pagamenti dei contributi integrazione rette saranno effettuati dai Comuni compe- tenti in base a quanto previsto all’art. 11 .
3. I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161 ossia 60 giorni dalla data di ricevimen- to della fattura. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione pre- vista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, tale termine è sospeso ed inizierà a decorrere nuovamen- te dal momento dell’integrazione o rettifica della documentazione.
4. In caso di superamento dei termini indicati sono dovuti gli interessi di mora nei ter- mini ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
5. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto gestore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il soggetto gestore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dei committenti risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
6. Al fine dell’emissione delle fatture si riportano di seguito i dati del committente AUSL.
Azienda USL della Romagna:
l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCIS- SIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'I- VA esposta in fattura.
FATTURAZIONE:
Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
7. Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli ef- fetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regola- mento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Econo- mia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, at- traverso il sistema di interscambio (SDI).
8. Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Ammini- strazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroni- che inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture devo- no pertanto essere indirizzate alla sede operativa che ha provveduto all'emissione dei relativi ordini facendo riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio per l’Azienda USL della Romagna - I.P.A. distinti per sede operativa:
- BILANCIO CESENA E RIMINI
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
- BILANCIO FORLI'
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX
- BILANCIO RAVENNA
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ
9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fat- ture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sa- nitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Gestione Affa- ri Economico Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000-000000), Rimini (tel. 0000-000000), Ravenna ( 0544-286527). Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.- xxx.xx.
10. Per il pagamento delle fatture relative ai contributi integrazione rette, ciascun Comu- ne / Unione di Comuni fornirà i dati di riferimento con apposita comunicazione al soggetto gestore.
11. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- numero dell’ordine aziendale;
- dettaglio servizio prestato.
12. Il sistema di interscambio prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.
13. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del con- tratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
14. I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l’acquisi- zione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l’as- solvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei con- fronti di INPS ed INAIL.
ART. 19 – QUOTE A CARICO DEL GESTORE PER RISORSE PATRIMONIALI E ALTRI FATTORI PRODUTTIVI FORNITI DAL COMMITTENTE
COMUNE DI MELDOLA
1. I beni immobili utilizzati per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto sono concessi in uso in forma onerosa al soggetto gestore dal Comune di Meldola, che si fa carico altresì della manutenzione ordinaria a straordinaria, quantificando le seguenti quote a carico del gestore:
a) Servizi oggetto di accreditamento:
Casa Residenza “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”, per n. 138 posti di CRA cui al punto
a) del precedente art. 2, comma 1: € 9,50 a persona al giorno onnicomprensivi da corrispondere sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti;
Centro Diurno “Istituzione Xxxxxx Xxxxx”: per n. 5 posti di CD cui al punto b) del precedente art. 2, comma 1: € 4,60 a persona al giorno, sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti;
b) Servizi aggiuntivi non oggetto di accreditamento, di cui all'art. 2, comma 1, ,lett.
d) del presente contratto:
per n. 16 posti di CRA di cui al punto d.1), del precedente art. 2, comma 1: € 6,70 a persona al giorno onnicomprensivi da corrispondere sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti.
per n. 15 posti di Casa di Riposo di cui al punto d.2) del precedente art. 2, comma 1: € 6,70 a persona al giorno onnicomprensivi da corrispondere sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti,
per n. 3 posti di Centro diurno di cui al punto d.5), del precedente art. 2, comma 1: € 3,40 a persona al giorno onnicomprensivi da corrispondere sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti,
per n. 16 posti di cui al punto d.3), del precedente art. 2, comma 1: la concessione è in forma gratuita per i primi 12 mesi dalla data di rilascio dell’accreditamento provvisorio; per il periodo successivo la quota a carico del gestore è fissata in € 20.000,00 annuali oltre Iva per costi edilizi e € 1,80 a persona al giorno onnicomprensivi per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria immobile da corrispondere sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti ;
per n. 14 posti di cui al punto d.4) del precedente art. 1: la concessione è in forma gratuita per i primi 12 mesi dalla data di rilascio dell’accreditamento provvisorio; per il periodo successivo la quota a carico del gestore è fissata in € 17.500,00 annuali oltre Iva se dovuta per costi edilizi e € 1,80 al giorno a persona onnicomprensivi per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria immobile da corrispondere sulla base delle giornate di effettiva copertura dei posti;
2. Nel caso si evidenzino, per scelte gestionali del Gestore, mancati utilizzi di nuclei o porzioni di nuclei di cui ai punti d.1) e d.2) del precedente art. 2, comma 1, per un periodo superiore a due mesi, il committente Comune di Meldola può revocare la concessione degli spazi al Gestore stesso.
3. In caso di modifica dei valori di riferimento definiti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per i fattori produttivi relativi alla CRA e CD, i costi a carico del gestore, indicati al comma precedente, saranno adeguati conseguentemente.
4. Per il servizio di fornitura pasti descritto all'art. 2, comma 2, lettera B) del presente contratto, il gestore è tenuto a corrispondere al Committente € 11,00 onnicomprensivi al giorno per ospite presente di qualsiasi tipologia residenziale. In relazione ad eventuale utilizzo parziale della giornata alimentare si suddivide economicamente la stessa in colazione € 1,30, spuntino € 0,20, pranzo € 4.90, merenda
€ 0,20, cena € 4,40. Il costo della giornata alimentare sarà soggetto a revisione sulla base della modifica dei valori di riferimento definiti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per i fattori produttivi relativi alla C.R.A. .
5. Per il servizio di lavanderia descritto all'art. 2, comma 2, lettera C) del presente contratto, il gestore è tenuto a corrispondere al Committente € 3,40 al giorno onnicomprensivi per ospite presente di qualsiasi tipologia residenziale, con esclusione degli utenti del C.D., cui il servizio non è garantito. Eventuali kg aggiuntivi richiesti in lavaggio oltre la media ed eventuali lavaggi per esigenze straordinarie, saranno fatturati
al costo di € 1,00 oltre IVA. Il costo del servizio sarà soggetto a revisione sulla base della modifica dei valori di riferimento definiti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per i fattori produttivi relativi alla CRA .
6. Per le utenze il riparto sarà quantificato sulla base dei reali consumi ripartiti in relazione ai Mc di occupazione. Le parti comuni si considerano con una ripartizione imputata al 70% al gestore e al 30 % al committente. Eventuali installazioni di impianti di produzione di energia o altre forme di risparmio energetico, finanziate dall’Amministrazione, saranno ininfluenti sulla contabilizzazione e ripartizione dei costi che saranno quantificati considerando anche le autofatturazioni sulla produzione di energia. Vengono quantificate le seguenti ripartizioni in relazione ai Mc di occupazione di competenza del gestore:
- parti esclusive: 619,10/1000,
- parti comuni: 86,53/1000.
- eventuali nuovi reparti in attivazione di cui al comma 1 lett. d.3) e d.4) dell’art 1 del presente contratto 61,35/1000.
La previsione indicativa di spesa annuale ripartita di competenza del gestore è inizialmente quantificata in € 204.000,00 onnicomprensivi.
7. Per le utenze telefoniche e internet il rimborso a carico del gestore viene quantificato a preventivo in € 7.000,00 annuali oltre IVA soggetta a conguaglio a consuntivo sulla base dei costi reali.
8. Per il servizio di centralino e portineria la quota forfetizzata a carico del gestore è quantificata in € 10.000,00 annuali oltre IVA.
9. Per l'utilizzo di arredi ed attrezzature il canone annuale è stabilito in € 20.000,00 oltre IVA per il primo anno di gestione e successivamente, in caso di accreditamento definitivo, ridotto di € 1.000,00 per ogni anno successivo al primo. Tale importo dovrà essere liquidato entro il mese di marzo di ogni anno.
10. Per il personale comunale in comando funzionale al soggetto gestore, quest'ultimo è tenuto al rimborso del relativo costo, sulla base dell’accordo sindacale sottoscritto e accettato dal gestore quale "condizione sine qua non". La quantificazione del suddetto rimborso, determinata ai fini del presente contratto in € 355.528,32 annuali, è riferita ad una presenza in servizio minima di 1500 ore annue. In caso di presenza inferiore e conseguente necessità di sostituzione, documentata dal gestore, la spesa relativa agi emolumenti fissi e ricorrenti di cui alla colonna P del prospetto agli atti, a disposizione dei concorrenti per visione, sarà corrispondentemente e proporzionalmente ridotta. Gli emolumenti derivanti dalla liquidazione del salario accessorio e quelli non influenzati dalla presenza in servizio, come da colonna V del prospetto agli atti, saranno liquidati con quantificazione piena senza riduzioni proporzionali. La quantificazione sarà soggetta a possibili rettifiche nel caso di maggiori costi sostenuti dall'Istituzione per inquadramenti o aumenti contrattuali sopraggiunti. Il rimborso del costo del personale sarà liquidato dal gestore con rimborso trimestrale fisso per i primi tre trimestri dell’anno con conguaglio eventuale nella liquidazione del 4° trimestre.
11. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi/rimborsi dovuti al Committente Comune di Meldola/Istituzione S.S. Xxxxxx Xxxxx, entro il termine stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, si procederà alla messa in mora con assegnazione di un
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, decorso il quale si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
12. E' fatta salva la possibilità del committente Comune di Meldola di prevedere una riduzione della retta utente, ai sensi della DGR 273/2016, par. 6, a parziale copertura del corrispettivi a carico del gestore per i fattori produttivi forniti dal Comune stesso.
ART. 20 - RISORSE UMANE
1. Per il funzionamento dei servizi di CRA e CD accreditati, sulla base della classificazione degli ospiti, il soggetto gestore si impegna a garantire i parametri assistenziali indicati nell’allegato n. 1 (scheda dati tecnici ed economici dei servizi accreditati). Il numero di OSS di cui all’allegato n. 1 è riferita ad unità tempo pieno equivalenti di personale in servizio nelle 24 ore, le quali devono garantire un minimo di 1500 ore annuali di assistenza diretta.
2. In caso di modifica del numero degli ospiti e/ o della loro classificazione – in aumento o in diminuzione – il numero degli operatori addetti all’assistenza sarà modificato – in aumento o diminuzione – nel rispetto dei parametri di cui alla normativa regionale.
3. Per il servizio di assistenza domiciliare il soggetto gestore mette a disposizione il
n. di OSS necessario a garantire il monte ore richiesto.
4. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità. Deve essere assicurata altresì la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Per le finalità di cui sopra si rinvia alla normativa relativa al D.U.R.C. ed all’accertamento della regolarità contributiva.
5. Il personale impegnato nella realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto deve essere dotato delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del contratto siano erogati assicurando il migliore livello qualitativo professionale possibile.
6. In particolare il soggetto gestore deve presidiare i criteri di selezione del personale da impiegare nei servizi accreditati garantendo le verifiche del possesso di caratteristiche idonee alla tipologia di utenza del servizio nel rispetto dei requisiti di accesso prescritti, presidiando il percorso per l’inserimento e l’affiancamento e la valutazione dell’idoneità al ruolo del personale. Il soggetto gestore deve assicurare un programma annuale di formazione continua e d’aggiornamento, che interessi tutti gli operatori coinvolti nei processi assistenziali dei servizi accreditati, per almeno 12 ore annuali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
7. Il soggetto gestore deve utilizzare strumenti che permettano di monitorare e migliorare il livello di motivazione ed il clima organizzativo e di prevenire il burn out del personale. La prevenzione del burn out del personale impiegato nei servizi accreditati deve prevedere interventi di supervisione, supporto e prevenzione anche attraverso la consulenza dello psicologo.
8. Il soggetto gestore è tenuto a conservare, al fine dell’eventuale esibizione agli organi di vigilanza, tutta la documentazione comprovante la regolare gestione prevista
ai fini civilistici e fiscali, ed è inoltre obbligato a rispettare nei confronti dei propri operatori le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008.
9. Il soggetto gestore è tenuto a garantire, in caso di assenza dei propri operatori per malattia, ferie o indisponibilità in genere, il rispetto dei livelli assistenziali concordati, oltre all’adeguata sostituzione di detti operatori con analoghe figure professionali.
10. Nei casi di sciopero, oltre a darne tempestiva e preventiva comunicazione, il soggetto gestore è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione della Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i. ed a garantire i servizi nelle forme previste.
11. Nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento di cui al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 -“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dalle relative linee guida Anac n. 75/2013, il soggetto gestore deve assicurare che il personale si attenga scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione del servizio:
a) mantenere un comportamento consono all’ambiente ed alle circostanze in cui opera;
b) dimostrarsi paziente e comprensivo con gli utenti, sollecito nel rispondere alle loro richieste, e improntare il proprio comportamento al rispetto della loro dignità ispirandosi ai valori della solidarietà umana;
c) mantenere il segreto professionale su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e le attività delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio;
d) osservare, attenendovisi scrupolosamente le norme di sicurezza e di anti infortunistica, ivi incluse quelle antiincendio con esatta conoscenza dell’uso degli estintori e simili, nonchè percorsi e modalità di rapida evacuazione;
e) non accettare e, ancor meno, richiedere omaggi, doni, compensi di sorta dagli utenti o dai loro familiari;
f) utilizzare la modulistica ed i relativi supporti cartacei o informatici messi a disposizione dal soggetto gestore per la registrazione delle attività svolte ed ai fini del sistema di monitoraggio.
12. Il personale operante all’interno dei servizi, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, è tenuto ad astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dei soggetti committenti. Il dipendente tiene informato il responsabile della struttura degli eventuali rapporti con gli organi di stampa.
13. Per i servizi aggiuntivi non oggetto di accreditamento, il Gestore si attiene ai requisiti organizzativi previsti dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento.
ART.21 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTOAI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
1. Il Comune di Meldola, committente che detiene la proprietà dello stabile nel quale verrà svolta l’attività del gestore, redige preliminarmente un DUVRI recante una valuta- zione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potreb- bero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto al fine di prevenire o ridurre
al minimo i rischi da interferenze fra le proprie attività, quelle svolte dal gestore e dai suoi appaltatori e le altre ospitate nei locali della struttura.
2. Il Datore di Lavoro del soggetto gestore, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della parte di strut- tura affidatagli, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del- l’intero ciclo produttivo della struttura medesima, è tenuto alla redazione di specifici DUVRI che tengano conto di quanto riportato al comma 1 e del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Il Committente Comune di Meldola e il Datore di Lavoro del soggetto gestore, ivi compresi i terzi cui vengono affidati lavori, servizi e forniture all’interno degli ambienti in gestione:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavo- ro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del servizio in accreditamento;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i la- voratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle inter- ferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio comples- sivamente inteso.
ART. 22 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il soggetto gestore dovrà consentire l’accesso alla propria sede, per le opportune veri- fiche, ai rappresentanti dei soggetti pubblici committenti, che saranno nominativamente indicati.
2. Il soggetto gestore è obbligato a tenere, per i servizi accreditati:
◦ registro quotidiano, anche informatico, delle presenze, comprendente tutti i movimenti in entrata e uscita;
◦ Cartella socio-sanitaria, anche informatizzata;
◦ Piano Assistenza Individuale (PAI), anche informatizzato, sottoposto a riformulazione periodica (almeno semestrale), predisposto in forma scritta da parte di equipe multi professionale e condiviso con l’utente, con il famigliare o tutore legale di riferimento, anche qualora il Piano fosse sottoposto a revisione in caso di significativi mutamenti delle condizioni e bisogni dell’ospite;
◦ documentazione sulle procedure di accesso e dimissione dal servizio, come concordate con i servizi territoriali competenti;
◦ tutta la documentazione cartacea o digitale richiesta ai sensi della normativa sull’accreditamento definitivo.
3. Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito all’accreditamento sono svolte in modo integrato e coordinato con le attività di monitoraggio e verifica assicurate dal sog- getto gestore, così come indicate ai precedenti artt. 4 e 5 assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano la vigilanza prevista sull’autorizzazione al funzionamento.
4. Sono altresì effettuate verifiche da parte dell’Organismo tecnico di ambito provincia- le circa il mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento, fatte salve eventuali riorganizzazioni dell’organismo in conseguenza del mutato quadro di riferimento nor- mativo.
5. Restano fermi i controlli e le attività di vigilanza derivanti dalle norme nazionali e re- gionali relative ai servizi socio-sanitari accreditati definitivamente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle deli- berazioni regionali di riferimento.
7. Le attività di verifica e controllo sulla corretta esecuzione del contratto di servizio sono svolte in primis dal Comune di Meldola tramite la propria Istituzione ai Servizi Sociali, individuando apposita figura di responsabile dell'esecuzione contrattuale; gli al- tri committenti effettueranno le verifiche di competenza in base ai rispettivi ruoli.
8. I committenti per il tramite dei loro uffici tecnici, svolgeranno opera costante di veri- fica, monitoraggio e controllo dello svolgimento dei servizi erogati, anche sulla base di apposita procedura che verrà resa nota al gestore, riservandosi la più ampia facoltà di procedere a verifiche ispettive, visite, sopralluoghi, ecc. nei luoghi di esecuzione del servizio e sulla documentazione prodotta, nel rispetto del principio di efficacia ed effi- cienza delle risorse impiegate per dette verifiche.
9. Nel caso di vizio o di difformità fra le attestazioni della documentazione prodotta e la regolare esecuzione dei servizi di propria spettanza, la committenza adotterà ogni conse- guente provvedimento previsto dal presente contratto o da norme di legge.
10. In specifico:
a. Verifica: al fine delle verifiche è istituito un flusso documentale tra il soggetto gestore dei servizi accreditati e i committenti, così strutturato:
- per il personale sanitario (infermieri e fisioterapisti): attestazione iniziale e da fornire in caso di modifica delle condizioni organizzative (piano annuale delle attività, pianificazione dell’attività giornaliera, pianificazione delle presenze giornaliere, turnazione giornaliera e settimanale e relative timbrature del personale, ecc.) e delle caratteristiche previste per il personale assegnato al servizio: nominativo, titolo professionale e formazione per la sicurezza posseduta;
- per il personale assistenziale: conservazione e messa in disponibilità della documentazione relativa a: nominativo, titolo professionale, formazione professionale e della sicurezza posseduta, nonché: piano annuale delle attività, pianificazione dell’attività giornaliera, pianificazione delle presenze giornaliere ;
- produzione, su richiesta dei committenti o su iniziativa del gestore, di relazioni su eventuali e specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
b. Monitoraggio:
Entro il giorno 15 di ogni mese il soggetto gestore invia all’Azienda USL competente, per il personale sanitario, copia del turno effettuato nel mese precedente, attestazione delle effettive presenze effettuate dagli operatori in struttura per il mese appena trascorso, nome e qualifica dell’operatore, l’elenco degli ospiti e delle relative presenze giornaliere nella singola mensilità di riferimento.
Per il personale socio assistenziale il monitoraggio è effettuato con le modalità previste dall’articolo 13.
c. Controllo:
Verifiche periodiche da parte dei soggetti committenti, anche in forma integrata con le verifiche di competenza dell’Organismo tecnico di ambito provinciale e delle commissioni per l’autorizzazione al funzionamento:
- verifica della relazione annuale prodotta dal soggetto gestore ai sensi della normativa sull’accreditamento e delle indicazioni regionali;
- possesso da parte dei servizi dei requisiti previsti dalla normativa sull’autorizzazione e sull’accreditamento;
- corrispondenza ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza imposti dalla vigente normativa come, ad esempio, pulizia, ordine, pervietà delle vie di fuga, gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali: attinenza alla pianificazione dell’assistenza, realizzazione dei Piani Individuali di Assistenza;
- presenza di un registro degli utenti costantemente aggiornato;
- modalità di esecuzione dei trattamenti sanitari e socio-assistenziali, attinenza ai protocolli assistenziali: in particolare gestione della contenzione, gestione delle lesioni da decubito;
- valutazione della qualità percepita dagli ospiti e dalle famiglie, così come previsto al precedente articolo 5;
- verifica degli aggiornamenti della carta dei servizi della struttura da diffondere e consegnare a ciascun utente e/o famigliare al momento dell’ingresso in Struttura e ad ogni revisione.
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. E’ fatto assoluto divieto al soggetto gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il pre- sente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti avviene previa autorizzazione dei committenti, in confor- mità a quanto previsto dalla dall’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 24 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione dei servizi accreditati agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per casi riconducibili a cause di forza maggiore, rinviando al codice civile la disciplina prevista.
2. In caso di interruzione o sospensione dei servizi accreditati, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione e dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.
3. Le riduzioni temporanee del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive e programmabili (manutenzioni, disinfestazioni programmate, etc) dovranno
essere concordate tra le parti. A tale scopo il soggetto gestore dovrà acquisire l’assenso dei committenti in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
− il soggetto gestore comunica ai committenti con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione del servizio indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio;
− dopo avere acquisito l’assenso dei committenti, il soggetto gestore dovrà adeguatamente informare gli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate;
− ove possibile il soggetto gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui ai punti precedenti.
4. Per il servizio di assistenza domiciliare i tempi di cui al comma precedente possono essere dimezzati, ove la riduzione temporanea sia di esigua portata.
5. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
6. In caso di violazione dei sopra richiamati commi da parte del soggetto gestore, la parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
ART. 25 – CAUZIONE
1. Il Gestore presterà all'atto della stipulazione idonea cauzione, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle previste dall’art 19 del presente contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
2. La cauzione potrà essere costituita anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di durata pari a quella del contratto.
ART. - 26 PENALI
1. La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, non imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno commisurate all'entità dell'inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00 ciascuna, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In particolare il soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto, non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito;
b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza;
c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni rispetto ai debiti informativi previsti nel presente contratto;
d) mancata restituzione di un ausilio protesico personalizzato;
e) mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto a carico del gestore (non rientranti nei punti precedenti).
5. I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto. In caso di superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto.
6. I committenti, ove riscontrino inadempienze nell'esecuzione del presente contrat- to idonee all'applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
7. Nel caso in cui il soggetto gestore non risponda o non dimostri che l'inadempi- mento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali, nella misura riportata dal presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Le penali sono gestite, alternativamente: (a) mediante decurtazione del corri- spondente importo dal corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti; (b) mediante emissio- ne di specifica nota di accredito.
ART. 27 – RISOLUZIONE
1. I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a per- fetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferio- re comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il pre- sente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore.
3. In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi del- l’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispet- to delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore;
b. comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio;
c. gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
d. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
f. mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’articolo 15;
g. intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;
h. qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
i. qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
j. gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore;
k. ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.
ART. 28 - REVISIONE E RECESSO
1. I Committenti possono chiedere al soggetto gestore, che è tenuto ad accettare, aumenti o diminuzioni nel limite del 20% (venti per cento) delle prestazioni oggetto del contratto (quinto d’obbligo). Eventuali variazioni di maggiore entità possono comunque essere concordate con il soggetto gestore.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quando per circostanze di fatto o giuridiche il rapporto contrattuale non è più confacente all’interesse pubblico, la parte committen- te, previa valutazione in sede di Comitato di Distretto, può recedere unilateralmente per giusta causa in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi, corri- spondendo un indennizzo ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, anche in conse- guenza della diminuzione delle risorse a disposizione dei committenti;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda.
4. Quando si verificano i presupposti per il recesso dal rapporto contrattuale o comunque si presentano le condizioni che richiedano una revisione dei volumi di prestazioni o di posti superiori al quinto di quanto previsto nei provvedimenti di accreditamento, i soggetti pubblici committenti formulano al soggetto gestore dei servizi accreditati una proposta di modifica delle pattuizioni ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il Committente Comune di Meldola si riserva di recedere dal contratto, limitatamente a uno o più servizi dallo stesso forniti ai sensi del precedente art. 19 (fattori produttivi forniti dal committente), con preavviso di almeno 3 mesi. In tal caso i fattori produttivi suddetti saranno conseguentemente forniti dal gestore secondo la normativa regionale sull'accreditamento.
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Il soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e
s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi recipro- camente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle re- lative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal decreto medesi- mo.
3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, ese- guono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori deri- vanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196.
6. In relazione all’esecuzione del presente contratto il soggetto gestore viene designato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003, quale responsabile esterno del trat- tamento dei dati di cui i Committenti sono titolari ove tali dati vengano trasferiti al Ge- store. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni con- seguenti a tale designazione consistono, in particolare:
(a) nell’adottare idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferi- mento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
(b) nel predisporre l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verifica- re che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effet- tivamente portata a conoscenza degli interessati;
(c) nel dare riscontro ad istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice; qualora la risposta all'istanza richieda l'apporto dei Committenti, il Gestore trasmetterà tempestivamente la richiesta ai Committenti, affinché provvedano per gli aspetti di propria competenza.
(d) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrainten- dendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
(e)nel consentire ai committenti, in quanto titolari del trattamento, l’effettuazio- ne di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo agli stessi piena collaborazione.
7. Analogamente, il soggetto gestore, nella qualità di titolare del trattamento dei dati di propria competenza, nomina i Committenti, nella persona dei Legali Rappresentanti, quali Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003.
ART. 30 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
1. In armonia con la L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, il soggetto gestore espressamente ed irrevocabilmente rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nei limiti di quanto applicabile.
2. Inoltre il soggetto gestore:
a) riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipu- la del contratto;
b) riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcu- no, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controlla- te, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, re- gali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d) si impegna a non impiegare nello svolgimento del servizio personale in regime di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
3. Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero il soggetto gestore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa soggetto gestore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 31 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LGS. N. 81/2008)
1. Il soggetto gestore dei servizi accreditati si impegna:
a) ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di servizio, previste dal D.Lgs.81/2008, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione;
b) ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) a comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio per la sicurezza.
ART. 32 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le eventuali spese relative al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Per la sua natura di convenzione, al contratto non si applicano i diritti di segreteria.
3. Se il soggetto gestore è una Onlus, il contratto è esente dall’imposta di bollo; in tutti gli altri casi l’imposta sarà applicata.
4. Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’ art. 5, comma 2 del D. P. R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. Sarà obbligata al pagamento dell’imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.
ART. 33 - ELEZIONE DEL FORO
1. In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello afferente al territorio in cui ha sede il servizio/struttura.
ART. 34 - NORME FINALI
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART. 35 - ALLEGATI
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i seguenti allegati:
Allegato 1) Scheda dati tecnici ed economici dei servizi accreditati; Allegato 2) Scheda dati tecnici ed economici del personale sanitario
Allegato 3) Progetto di gestione (che sarà presentato dal gestore nell'ambito della procedura di accreditamento provvisorio)
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI SERVIZIO
DATI TECNICI ED ECONOMICI DEI SERVIZI ACCREDITATI
STRUTTURA: CRA "XXXXXX XXXXX" - XXXXXXX XXX0 2017
POSTI IN ACCREDITAMENTO N. 138 - di cui 8 temporanei post dimissioni osp. (estensibili a 12)
Classificazione ospiti* valevole per il 2017 | A | B | C | D | Totale |
25 | 29 | 75 | 9 | 138 | |
*Ai fini della classificazione, gli ospiti su posti temporanei post-dimissioni sono di xxxxx assimilati al gruppo B | |||||
Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix | totale costo | quota massima retta utente | quota a carico FRNA | ||
€ 85,91 | € 50,05 | € 35,86 | |||
Costo del lavoro da allegato A DGR 273/2016 in base al case mix del servizio | € 42,15 | ||||
Elementi di flessibilità in diminuzione | diminuzione totale | quota diminuzione retta utente | quota diminuzione FRNA | ||
costo del lavoro inf. rispetto a quanto indicato nell'allegato A della DGR 273/2016 | |||||
Costo del servizio rideterminato in base agli elementi di flessibilità di cui ai punti 3.1 e 3.2 della DGR 273/2016 | totale costo | quota massima retta utente | quota a carico FRNA | ||
PARAMETRI PERSONALE
Figura Professionale | Parametri DGR 514/2009 alleg. D.2.3 | N. operatori a tempo pieno (in unità equivalenti) da garantire | N. operatori a tempo pieno in unità equivalent i offerti | NOTE |
OSS | Gruppi A-B: 1/2; Gruppo C: 1/2,6; Gruppo D: 1/3,1 | 58,75 |
RAA | 1 per nucleo | 5,00 | ||
ANIMATORE | 1/60 | 2,30 | ||
calcolato in | ||||
relazione a 170 | ||||
posti di CRA | ||||
(138 | ||||
accreditati+32 | ||||
autorizzati | ||||
v. req. SPRA | gestiti a libero | |||
COORDINATORE | 2.1.8 | 2,27 | mercato) |
La presente scheda è compilata sulla base della classificazione degli ospiti attualmente vigente (fatte salve successive variazioni) e dei costi di riferimento regionali ex DGR n. 273/2016, senza applicazione di elementi di flessibilità di cui ai punti 3.1 e 3.2 della deliberazione suddetta
Con riferimento alla retta utente è fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del contratto di servizio in relazione alla funzione di indirizzo del Comitato di Distretto in materia di rette a carico degli utenti. E' fatta salva altresì la possibilità di riduzione della retta prevista dal par. 6 DGR 273/2016.
La scheda sarà completata in esito alla procedura di accreditamento, in particolare in base agli elementi di flessibilità verificati e agli eventuali operatori aggiuntivi offerti dal gestore
STRUTTURA: CD "XXXXXX XXXXX" - XXXXXXX
ANNO 2017
POSTI IN ACCREDITAMENTO N. 5
Classificazione ospiti valevole per il 2017 | LIV. BASE* | LIV. DIST. COMP.* | TOTA LE |
3,43 | 1,57 | 5 |
* Attualmente n. 2 utenti in alternanza sul medesimo posto, di cui uno (frequentante 4/7 gg/sett.) classificato liv. dist. comp. e uno (freq. 3/7 gg/sett.) classificato liv. base
Costo del servizio di riferimento regionale da DGR 273/2016 | totale liv. base | totale liv. dist. comp. | quota max utente | quota frna liv.bas e | quota frna liv. dist. comp. |
51,05 | 59,05 | 29,35 | 21,70 | 29,70 | |
Costo del lavoro da allegato A DGR 273/2016 in base al case mix del servizio | 31,04 |
Elementi di flessibilità in diminuzione | totale liv. base | totale liv. dist. comp. | quota max utente | quota frna liv.bas e | quota frna liv. dist. comp. |
numero ore di apertura del servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
costo del lavoro inf. rispetto a quanto indicato nell'allegato A della DGR 273/2016 |
Elementi di flessibilità in aumento | totale liv. base | totale liv. dist. comp. | quota max utente | quota frna liv.bas e | quota frna liv. dist. comp. |
regime di non esenzione IVA | |||||
Costo del servizio rideterminato | totale liv. base | totale liv. dist. comp. | quota max utente | quota frna liv.bas e | quota frna liv. dist. comp. |
Con riferimento alla retta utente è fatta salva diversa determinazione espressa dal Comitato di Distretto ai sensi dell'art. 11 del contratto di servizio. E' fatta salva altresì la possibilità di riduzione della retta prevista dal par. 6 DGR 273/2016.
PARAMETRI PERSONALE
Figure Professionali | Parametri DGR 514/2009 alleg. D.2.2 | numero operatori a tempo pieno (in unità equivalenti) da garantire | numero operatori a tempo pieno in unità equivalenti offerti |
OSS | 1/8 utenti non autosuff. grado moderato; 1/5 utenti non autosuff. grado severo | 0,74 | |
ANIMATORE | 12 h sett./ 10 utenti | 6 h sett. | |
COORDINATORE | 18 h sett. / 20 utenti; funz. integrabile con CRA | 4,5 h sett. |
SERVIZIO : ASSISTENZA DOMICILIARE MELDOLA ANNO 2017
FABBISOGNO: N. 3500 ore / anno prestazioni socio-assistenziali
socio assistenziale | |||
Costo di riferimento regionale per il servizio | totale | quota FRNA | quota max utente / comune |
€ 24,20 | € 14,20 | € 10,00 | |
costo del lavoro indicato nell'allegato A - DGR 273/2016 | € 20,00 |
Elementi di flessibilità in riduzione | costo xxx.xx | FRNA | Comun e/ utente | ||
Costo del lavoro SE inferiore a quanto indicato in allegato A | socio assistenziale | 0 | 0 | 0 | |
Elementi di flessibilità in aumento | costo xxx.xx | FRNA | Comune / utente | |
Gestione del servizio in regime di non esenzione Iva 1=SI 0 =NO | 0 | 0 | 0 |
socio assistenziale | |||
Costo del servizio rideterminato | costo di xxx.xx | di cui a carico FRNA | di cui a carico utente/ Comun e |
Il costo di riferimento regionale considera 1 Coordinatore ogni 40 OSS e per ogni OSS 100 ore annue per partecipazione ad attività di coordinamento
Il tempo di trasferimento tra il domicilio di un utente e l'altro è compreso, nell'ambito del PAI, all'interno della durata dell'intervento domiciliare. Il tempo di trasferimento viene riconosciuto ove il Gestore lo riconosca a sua volta all'operatore. In caso di intervento di più ore consecutive (in particolare interventi socio-educativi), viene riconosciuto una sola volta.