AVVERA PROTEZIONE INFORTUNI
AVVERA PROTEZIONE INFORTUNI
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni) - Edizione CRSMO03883DUE0922
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) - Edizione CRSMO03883DUE0922
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) - Edizione CRSMO03883T0922
• Modulo di Adesione (fac simile)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 09/22
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi
da Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Infortuni
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa assicura i rischi di decesso da infortunio e invalidità totale permanente da infortunio che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela di Credito Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
Le prestazioni assicurate sono le seguenti:
Decesso da infortunio;
Invalidità Totale Permanente da infortunio pari o superiore al 60%.
Credemassicurazioni garantisce il rimborso del capitale assicurato al momento del verificarsi del decesso o dell’invalidità totale permanente. Il capitale assicurato decresce annualmente secondo un piano predefinito. Nel caso in cui il mutuo preveda un periodo di preammortamento, il capitale assicurato resterà costante limitatamente a tale periodo.
Il capitale massimo assicurabile è di € 250.000 e non potrà comunque essere maggiore dell’importo erogato con il contratto di mutuo.
È possibile assicurare più persone con unico contratto, in tal caso, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurate.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:
non abbiamo ancora compiuto 18 anni;
alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età superiore a 77 anni.
Le coperture garantite da Credemassicurazioni non sono operanti negli infortuni causati da:
uso e guida di mezzi di locomozione subacquea;
guida di veicoli/natanti a motore diversi da autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il conducente assicurato é privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di farmaci, stati di ubriachezza o alcolismo acuto o cronico;
operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
Ci sono limiti di copertura?
L’Invalidità Totale Permanente inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.
Ferme le esclusioni di polizza, nel caso in cui, al momento del sinistro, l’assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, le somme assicurate si intendono ridotte del 50%: fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere, operatori nel campo dell’energia nucleare, collaudatori di auto e motoveicoli, manipolatori di sostanze corrosive e tossiche, addetti a Zoo e luna park e simili, guide alpine, palombari, boscaioli, taglialegna, tagliapietre, addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree, addetti all’estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili, appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali.
Dove vale la copertura?
Le coperture assicurative sono valide in tutto il mondo.
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere da pagato per intero ed in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o addebito sul c/c bancario. Il premio è comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicu- razione. L’assicurazione ha una durata pari a quella del contratto di mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. Credemassicurazioni può esercitare il diritto di recesso qualora l’aderente abbia dichiarato di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze in qualità di assicurato contro i rischi infortuni i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza, eccedano l’importo di Euro 500.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta. In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo. |
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Infortuni
Data di realizzazione: 30/09/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente e l'Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito lnternet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento lSVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento lSVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento lSVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento lsvap n. 2809 del 23/06/2010. lscritta all'Albo delle lmprese di Assicurazione n. 1.00131.
ll patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2021, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 57,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 42,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2021, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxx
L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency ll, è pari al 341,49% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 79,12 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,17 milioni), e pari al 820,24% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 79,12 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,65 milioni).
Al contratto si applica la legge italiana.
Oltre a quanto indicato nel DlP Xxxxx sono esposte di seguito maggiori informazioni.
La copertura assicurativa copre gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè quelli subiti da quest'ultimo nell'esercizio delle attività principali e secondarie nonché di ogni altra attività non professionale.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:
✓ alla guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato;
✓ durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti;
✓ in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acquea;
✓ in stato di malore o incoscienza;
✓ per imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
✓ per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
✓ per affezioni da morsi di animale o punture di insetti (esclusa la malaria);
Che cosa è assicurato?
✓ in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
✓ per strappi muscolari, ernie traumatiche o da sforzo (sono esclusi gli infarti di qualsiasi tipo);
✓ per la pratica occasionale di sport aventi carattere amatoriale e/o ricreativo.
L'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DlP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Per tutte le coperture prestate da Credemassicurazioni non sono assicurabili le persone che al momento dell'attivazione non abbiano residenza fiscale in ltalia. La polizza non assicura i danni derivanti da: 🗶 guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio; 🗶 dall'uso, anche come passeggero, di veicoli, aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), natanti a motore, in competizione e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; 🗶 delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, suicidio; 🗶 movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 🗶 arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale; 🗶 da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 🗶 guerra od insurrezioni; 🗶 partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine). |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Xxxxx.
Ci sono limiti di copertura?
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Xxxxx. |
Obblighi dell'impresa | Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Danni. |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, la copertura assicurativa verrà risolta e Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nell'ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiedere a Credemassicurazioni l'anticipata risoluzione. ln quest'ultimo caso, Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nel caso di estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione. Credemassicurazioni provvederà, inoltre, alla restituzione della corrispondente quota parte del premio unico pagato (al netto delle imposte di legge). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Xxxxx. |
Sospensione | ll prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Xxxxx. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Danni. |
Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito Xxxxxxxx ed è rivolta a tutelare la persona dai rischi di decesso da infortunio e invalidità totale permanente da infortunio che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo.
A chi è rivolto questo prodotto?
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 45% |
Altri costi | 10% |
ll premio unico è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All'IVASS | ln caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'lVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx lnfo su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | lnterpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'lmpresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'lVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FlN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AVVERA PROTEZIONE INFORTUNI
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Polizza collettiva N. 90000013ZB di Credemassicurazioni S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Glossario
• Modulo di Adesione (fac simile)
da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Edizione 0000X0000
Data di ultimo aggiornamento 30 settembre 2022
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CONTATTI UTILI
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
INDICE
1 | |||
1 | |||
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1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
7 | |||
9 | 7 | ||
10 | 8 | ||
11 | 9 | ||
12 | 9 | ||
10 | |||
13 | 10 | ||
14 | 11 | ||
15 | 12 | ||
16 | 12 | ||
APPENDICI | |||
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE | 13 | ||
APPENDICE 2 - TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE E PER DECESSO | 16 | ||
ALLEGATI | |||
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE | |||
MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO |
Il prodotto “Avvera Protezione Infortuni” è un’assicurazione collettiva, ad adesione facoltativa, collegata ai Contratti di Mutuo concessi da Credito Xxxxxxxx X.x.X., che assicura i rischi di Decesso da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Infortunio che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo.
Avvera Protezione Infortuni è distribuita da Credito Xxxxxxxx X.x.X. tramite Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’Assicurazione in generale.
SEZIONI
Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.
Avvera Protezione Infortuni prevede un unico pacchetto di garanzie e le singole sezioni, INVALIDITA’ TOTALE
PERMANENTE DA INFORTUNIO e DECESSO DA INFORTUNIO, non sono proponibili separatamente.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di Credemassicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 90000013ZB (e dalle appendici emesse e firmate dalla direzione della Compagnia stessa) stipulate dal Contraente in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto contratto.
Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel Modulo di Adesione.
APPENDICI
Appendici alle Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall’Aderente e dall’Assicurato.
Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione
alla Copertura Assicurativa. L’adesione all’assicurazione è facoltativa.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione dell’Aderente, presente sul sito della Compagnia.
ASSICURATO
Persona fisica, residente in Italia, a cui si riferisce l’Assicurazione, individuata nel Modulo di Adesione.
ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale Credemassicurazioni riconoscerà la liquidazione in caso di Sinistro indennizzabile
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
Capitale Assicurato prescelto dall’Aderente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato la Polizza di Assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dal Contraente all’Aderente.
COPERTURA / COPERTURA ASSICURATIVA
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Compagnia, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
DECESSO
La morte dell’Assicurato.
DECORRENZA / DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto e più precisamente dalle ore 24.00 della data di decorrenza se il Premio è stato pagato.
ESCLUSIONE
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione
FRANCHIGIA
La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull’ammontare del
danno totale che rimane a carico dell’Assicurato e che quindi non viene indennizzata da Credemassicurazioni.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice a seguito del verificarsi di un Sinistro indennizzabile.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, o che presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente Assicurazione è Credito Xxxxxxxx X.x.X. che si avvale di Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il Decesso o l'invalidità Totale Permanente.
Sono inoltre parificati ad infortunio:
1. L’asfissia non di origine morbosa
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze
3. L’annegamento
4. L’assideramento o il congelamento
5. I colpi di sole o di calore
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia pari o superiore al 60% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38) -– vedi Appendice 1
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente per fruire delle Coperture Assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con
Credemassicurazioni.
PREAMMORTAMENTO
Periodo iniziale del Contratto di Mutuo durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota di interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale del Contratto di Mutuo rimane invariato.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dall’Aderente a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la
Polizza.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RECESSO
Diritto dell’Aderente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Il diritto di recesso può essere esercitato anche da Credemassicurazioni, nei termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento dannoso previsto dalla Polizza e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata se ricorrono i presupposti di cui alle Condizioni di Assicurazione.
SOMMA ASSICURATA
La prestazione corrisposta in caso di Sinistro da parte di Credemassicurazioni. Viene calcolata applicando la percentuale indicata nella tabella riportata in appendice alle Condizioni di Assicurazione (Appendice 2) al Capitale Assicurato Iniziale indicato nel Modulo di Adesione.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa e tutelare l’Assicurato al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”
ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Aderente informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata all’Assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché la Compagnia possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.
Ad esempio, per questo prodotto, se l’Assicurato, successivamente alla stipula del contratto, contrae una delle
malattie elencate tra i “RISCHI NON ASSICURABILI” (art. 1.3), è importante che l’Aderente lo comunichi a Credemassicurazioni. In caso di mancata comunicazione, la Compagnia ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di Xxxxxxxx, di non pagare alcun Indennizzo.
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
Cosa vuol dire: l’Assicurato può ricevere l’Indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di
Credemassicurazioni o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto Avvera Protezione Infortuni l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla
Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE
1.1 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Quanto sopra anche con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle eventuali coperture assicurative già in essere con Credemassicurazioni, al fine di rispettare i limiti di capitale assicurato descritti nel successivo art. 1.5 - Limiti di Capitale Assicurato.
Qualora l’Aderente o l’Assicurato trasferiscano la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo dovranno comunicare immediatamente a Credemassicurazioni e, come indicato al successivo art. 3.5 – Cessazione dell’Assicurazione, le garanzie di polizze cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Qualora l’Aderente o l’Assicurato non comunichino immediatamente a Credemassicurazioni tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, saranno tenuti a tenere indenne la Compagnia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.
L’Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, così come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile.
1.3 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE – LIMITI DI ETÀ
L’Assicurazione facoltativa Avvera Protezione Infortuni può essere collocata esclusivamente in abbinamento ai Contratti di Mutuo concesso ad un cliente (Aderente per la presente Assicurazione) di Credito Xxxxxxxx
S.p.A. (Contraente della presente Assicurazione).
L’Assicurato è persona fisica, residente in Italia, cliente del Contraente, che alla data di adesione alla presente Assicurazione, abbia un’età minima di 18 anni compiuti e che alla scadenza abbia un’età non superiore a 77 anni.
1.4 LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO
Per quanto concerne le garanzie “Invalidità totale permanente grave da Infortunio” e “Decesso da Infortunio”, i capitali massimi assicurabili sono indicati rispettivamente agli artt. 9.2 e 13.2 – Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per le predette garanzie, il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l’importo di Euro 500.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Inziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori Polizze contro i rischi infortuni, in essere con Credemassicurazioni in favore del medesimo assicurato.
ESEMPI
Somme assicurate con altre polizze già in essere | Capitale Assicurato Iniziale con Avvera Protezione Infortuni | Cosa succede? |
€ 400.000 - polizze contro i rischi infortuni | € 120.000 | La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (€ 520.000) è superiore al capitale massimo assicurabile di € 500.000 pertanto Credemassicurazioni potrà esercitare il recesso così come indicato nell’art.3.2 |
€ 200.000 - polizze contro i rischi infortuni | € 120.000 | La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (€ 320.000) non è superiore al capitale massimo assicurabile di € 500.000, pertanto Credemassicurazioni non potrà esercitare il recesso così come indicato nell’art.3.2 |
Qualora l’Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 1.1 – Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato, di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori Polizze i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente Polizza, eccedano i limiti sopra indicati e tale dichiarazione risulti non corretta, Credemassicurazioni si riserva di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 3.2 - Recesso di Credemassicurazioni.
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
Per ogni Assicurato le Coperture decorrono dalle ore 24.00 della data di Decorrenza dell’Assicurazione indicata nel Modulo di Adesione, se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno dell’effettivo pagamento del Premio, e cessano alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata dell’Assicurazione.
Le Coperture hanno una durata pari a quella del Contratto di Mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di Preammortamento, fino ad un massimo di 426 mesi (35 anni e 6 mesi). La durata dell’Assicurazione viene indicata sul Modulo di Adesione.
3.1 RECESSO DELL’ADERENTE
L’Aderente ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di Decorrenza dell’assicurazione. Il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemassicurazioni ha ricevuto la comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsato all’Aderente il
Premio versato, al netto delle imposte di legge.
3.2 RECESSO DI CREDEMASSICURAZIONI
Qualora l’Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 1.1 – Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato, di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori Polizze i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente Polizza, eccedano i limiti indicati all’art. 1.4 - Limiti di Capitale Assicurato e tale dichiarazione risulti non corretta, Credemassicurazioni si riserva di esercitare il diritto di Recesso mediante apposita comunicazione inviata all’Aderente entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente rimborso a favore dell’Aderente dell’intero Premio versato entro 30 giorni dalla comunicazione di Recesso.
In particolare, l’efficacia del Recesso esercitato da Credemassicurazioni è da intendersi retroattiva sin dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo che sarà quindi improduttivo di effetti sin dall’origine.
3.3 RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO
L’Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di Decorrenza dell’Assicurazione.
Entro 30 giorni dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, verrà rimborsato all’Aderente il Premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale l’Assicurazione non ha avuto effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1.
3.4 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Per esercitare il diritto di Recesso l’Aderente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai punti precedenti:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia, a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della Compagnia
iii. Recarsi presso la filiale dell’Intermediario dove ha sottoscritto la Polizza
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
3.5 CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. Esercizio del Diritto di Recesso
b. Trasferimento della residenza dell’Assicurato fuori dal territorio italiano
c. Morte dell’Assicurato
d. Liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente da Infortunio dell’Assicurato
e. Estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative
f. Mancato pagamento del Premio, come indicato al successivo articolo 4.1 - Pagamento del Premio
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio pattuito, riportato sul Modulo di Adesione, è dovuto dall’Aderente alla data di “Decorrenza dell’Assicurazione” e pagato in un’unica soluzione in via anticipata. Il Contraente, alla data di “Decorrenza dell’Assicurazione”, incassa il Premio - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del conto corrente bancario dell’Aderente - per conto della Compagnia in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.
Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Per le garanzie è applicata l’aliquota d’imposta del 2,5%.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovute dall’Aderente.
5. DOVE VALE LA COPERTURA
5.1 DOVE VALE LA COPERTURA
Le coperture sono valide in tutto il mondo.
6. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO
Evento relativo al Contratto di Mutuo | Effetto sull’Adesione |
Estinzione anticipata totale | L’Assicurazione verrà risolta anticipatamente con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. |
Portabilità | Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”), l’Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l’Assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio |
pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. | |
Rinegoziazione | L’Assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente Assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. |
Estinzione anticipata parziale | Ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, la Somma Assicurata sarà ridotta nella medesima proporzione, con restituzione all’Aderente di parte del Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, così come disciplinato al successivo art. 6.1 |
Ogni eventuale restituzione verrà effettuata a favore dell’Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.
6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, cesseranno tutte le garanzie e l’Assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.
All’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge, non ancora utilizzato come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali. Essa è calcolata per il premio puro (quota parte del Premio utilizzata per fornire le prestazioni) in proporzione al periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza dell’Assicurazione nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione al periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza dell’Assicurazione.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Costi = Costi di intermediazione e Altri costi | * | Durata Residua | ||
Durata Assicurazione | ||||
Premio Puro = Premio Puro | * | Durata Residua | * | Capitale Residuo – Capitale a Scadenza |
Durata Assicurazione | Capitale Iniziale – Capitale a Scadenza | |||
Premio rimborsato = componente Costi + componente Premio Puro |
Dove: - Premio Puro è la differenza tra il Premio unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso; - Durata Residua è il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’Assicurazione e la data di scadenza della stessa; - Durata Assicurazione è il numero di giorni intercorrenti tra la data di Decorrenza e la data di scadenza dell’Assicurazione; | - Capitale Residuo è il capitale assicurato relativo al periodo annuo nel quale è avvenuta l’anticipata estinzione; - Capitale a Scadenza è il capitale assicurato alla scadenza contrattuale; - Capitale Iniziale è il Capitale Assicurato Iniziale. |
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo | |
Decorrenza dell’Assicurazione | 16/07/2022 |
Scadenza dell’Assicurazione | 16/07/2037 |
Preammortamento | non previsto |
Capitale Assicurato Iniziale | € 150.000,00 |
Capitale a Scadenza | € 14.565,00 |
Premio pagato | € 1.210,01 |
Imposte (non rimborsabili) | € 29,51 |
Costi | € 649,28 |
Premio Puro | € 531,22 |
Data estinzione anticipata totale | 19/04/2026 |
Capitale Residuo | € 129.480,00 |
Componente Costi da restituire | € 486,60 |
Componente Premio Puro da restituire | € 337,80 |
Premio rimborsato (componente Costi + componente Premio Puro) | € 824,40 |
6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’Assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere l’Assicurazione, dovrà essere inoltrata alla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’Assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’Assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.
6.3 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l’Assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Tuttavia l’Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Compagnia, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente Assicurazione e la stipula di una nuova Assicurazione in base alle nuove condizioni.
In tale caso:
- La Copertura cesserà e l’Assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo
- Con riferimento all’Assicurazione cessante, all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’Assicurazione)
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1
6.4 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI XXXXX
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Xxxxx, ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, la Somma Assicurata sarà corrispondentemente ridotta nella medesima proporzione.
In tale caso le Somma Assicurata verrà ridotta proporzionalmente a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo. La nuova Somma Assicurata sarà ottenuta moltiplicando la precedente Somma Assicurata per un rapporto avente:
- Al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall’estinzione anticipata parziale
- Al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell’estinzione anticipata parziale
L’importo che verrà restituito all’Aderente per la parte di Premio pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione della Somma Assicurata. Nello specifico l’importo da restituire sarà determinato moltiplicando l’importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente:
- Al numeratore, l’importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Mutuo
- Al denominatore il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell’estinzione anticipata parziale
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo | |
Decorrenza dell’Assicurazione | 16/07/2022 |
Scadenza dell’Assicurazione | 16/07/2037 |
Preammortamento | non previsto |
Capitale Assicurato Iniziale | € 150.000,00 |
Capitale a Scadenza | € 14.565,00 |
Premio pagato | € 1.210,01 |
Imposte (non rimborsabili) | € 29,51 |
Costi | € 649,28 |
Premio Puro | € 531,22 |
Data estinzione anticipata parziale | 19/04/2026 |
Capitale Residuo | € 129.480,00 |
Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento (ipotesi) | € 15.150,00 |
Capitale residuo del finanziamento prima dell’estinzione parziale (ipotesi) | € 120.150,00 |
Componente Costi da restituire | € 61,36 |
Componente Premio Puro da restituire | € 42,59 |
Premio rimborsato (componente Costi + componente Premio Puro) | € 103,95 |
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dell’Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le spese e le competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Credemassicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
8.1 COMUNICAZIONI DELL’ADERENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni dell’Aderente a
Credemassicurazioni relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.2 INFORMATIVA ALL’ADERENTE E ALL’ASSICURATO
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di residenza dell’Aderente.
In caso di Xxxxxxxx, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e l’Assicurato potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale l’Aderente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (ad esempio, le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi). Inoltre l’Aderente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (ad esempio richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall’Aderente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comportano alcun costo aggiuntivo in capo all’Aderente.
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 60%, a seguito di Infortunio a condizione che:
a) l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 10.1
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 12.1 – Obblighi in caso di
Sinistro
L’Indennizzo che Credemassicurazioni corrisponde in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari alla Somma Assicurata alla data del Sinistro.
Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la relativa data di accadimento.
9.2 SOMME ASSICURATE
La Somma Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio consiste in un importo pari al Capitale Assicurato Iniziale ridotto in percentuale come da tabella riportata in appendice alle Condizioni di Assicurazione (Appendice 2). Nel caso in cui il Contratto di Mutuo preveda un periodo di Preammortamento, il Capitale Assicurato resterà costante limitatamente a tale periodo. In caso di invalidità permanente accertata inferiore al 60% non viene liquidato alcun Indennizzo.
Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto per più Assicurati, come indicato in Polizza, la Somma Assicurata
verrà suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate.
Il Capitale Assicurato Iniziale non potrà essere superiore a 250.000 Euro.
9.3 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA
Ferme le Esclusioni di Xxxxxxx, nel caso in cui, al momento del Sinistro, l’Assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, la Somma Assicurata per Invalidità Totale Permanente, s’intende ridotta del 50%:
- Fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere
- Operatori nel campo dell’energia nucleare
- Collaudatori di auto e motoveicoli
- Manipolatori di sostanze corrosive e tossiche
- Addetti a Zoo e luna park e simili
- Guide alpine
- Palombari
- Boscaioli
- Taglialegna
- Tagliapietre
- Addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree
- Addetti all’estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili
- Appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali
10. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio non è valida nei seguenti casi:
- Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato
- Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortuni subiti a seguito di patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli, natanti a motore o aereomobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio) in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- Infortuni subiti a seguito di uso e guida di mezzi di locomozione subacquea
- Infortuni subiti durante la guida di veicoli/natanti a motore diversi da autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il conducente Assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti
- Infortuni subiti a seguito della pratica, anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby , immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in altomare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata
- Invalidità a seguito di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da
Infortunio
- Infortuni subiti a seguito di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- Infortuni subiti a seguito di arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.
11. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
11.1 FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente da
Infortunio.
ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | 59% |
12. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente, oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore, per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida, in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida, in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli aventi diritto, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Come indicato al precedente art. 3.5 – Cessazione dell’Assicurazione, la liquidazione dell’Indennizzo previsto per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio determina la cessazione del presente contratto assicurativo.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
12.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati,
nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) – vedi Appendice 1.
12.3 BENEFICIARI
Beneficiario della presente Polizza relativamente alla garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio è esclusivamente l’Assicurato, salvo il caso indicato al precedente articolo 12.1 - Obblighi in caso di Sinistro.
SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO
13. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è il Decesso dell’Assicurato a seguito di Infortunio a condizione che:
a) Il Sinistro non rientri nei Rischi Esclusi di cui al successivo art. 14.1
b) I Beneficiari abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 16.1 – Obblighi in caso di Sinistro
13.2 SOMME ASSICURATE
La Somma Assicurata per il caso di Decesso da Infortunio consiste in un importo pari al Capitale Assicurato Iniziale ridotto in percentuale come da tabella riportata in appendice alle Condizioni di Assicurazione (Appendice 2). Nel caso in cui il Contratto di Mutuo preveda un periodo di Preammortamento, il Capitale Assicurato resterà costante limitatamente a tale periodo.
L’Indennizzo non è cumulabile con quello per Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto per più Assicurati, come indicato in Polizza, la Somma Assicurata
verrà suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate.
Il Capitale Assicurato Iniziale non potrà essere superiore a 250.000 Euro.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai Beneficiari la Somma Assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Credemassicurazioni ha pagato l’Indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei Beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’Indennizzo spettante ai sensi di Polizza per altri casi eventualmente assicurati.
13.3 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER ATTIVITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA
Ferme le Esclusioni di Xxxxxxx, nel caso in cui, al momento del Sinistro, l’Assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, la Somma Assicurata per la garanzia Decesso da Infortunio s’intende ridotta del 50%:
- Fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere
- Operatori nel campo dell’energia nucleare
- Collaudatori di auto e motoveicoli
- Manipolatori di sostanze corrosive e tossiche
- Addetti a Zoo e luna park e simili
- Guide alpine
- Palombari
- Boscaioli
- Taglialegna
- Tagliapietre
- Addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree
- Addetti all’estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili
- Appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali
14. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Decesso da Infortunio non è valida nei seguenti casi:
- Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato
- i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortuni subiti a seguito di patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli, natanti a motore o aereomobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio) in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- Infortuni subiti a seguito di uso e guida di mezzi di locomozione subacquea
- Infortuni subiti durante la guida di veicoli/natanti a motore diversi da autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il conducente Assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti
- Infortuni subiti a seguito della pratica, anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby , immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in altomare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata
- Invalidità a seguito di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da
Infortunio
- Infortuni subiti a seguito di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- Infortuni subiti a seguito di arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.
15. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
15.1 FRANCHIGIE
La garanzia Decesso da Infortunio non prevede Franchigie.
16. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
16.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente, oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il Decesso
- Certificato di morte del dell’Assicurato
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
- Qualora fra i Beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni circa il reimpiego della quota spettante al minorenne
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere ai Beneficiari ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
16.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo purché il Decesso dell’Assicurato sia conseguenza esclusiva di un Infortunio e che si sia verificata entro due anni dal giorno dell’Infortunio stesso.
16.3 BENEFICIARI
In caso di Decesso dell’Assicurato dovuto esclusivamente ad Infortunio, i Beneficiari delle prestazioni di cui alla Polizza sono designati dall’Assicurato.
In particolare, all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato designa i suoi Eredi Legittimi o Testamentari come Beneficiari in caso di morte. L’Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente: | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
• Con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
• Con visus corretto di | 7/10 | 18% |
• Con visus corretto di | 6/10 | 21% |
• Con visus corretto di | 5/10 | 24% |
• Con visus corretto di | 4/10 | 28% |
• Con visus corretto di | 3/10 | 32% |
• Con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
DESCRIZIONE | PERCENTUALI |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria: | |
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Arto destro | Arto sinistro | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio | ||
Arto destro | Arto sinistro | |
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell'anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% |
Perdita totale del solo alluce | 7% |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri | 11% |
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della Somma Assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
E’ inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
APPENDICE 2 - TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE E PER DECESSO
Nel caso di Invalidità Totale Permanente accertata pari o superiore del 60% e per il caso di morte, l'Indennizzo corrisponderà al Capitale Assicurato Iniziale ridotto in percentuale come da tabella sotto indicata. Nel caso in cui il Contratto di Mutuo preveda un periodo di Preammortamento, il Capitale Assicurato resterà costante limitatamente a tale periodo.
DURATA DELLA COPERTURA | |||||||
5 ANNI | 10 ANNI | 15 ANNI | 20 ANNI | 25 ANNI | 30 ANNI | 35 ANNI | |
Anno | % su | % su | % su | % su | % su | % su | % su |
capitale | capitale | capitale | capitale | capitale | capitale | capitale | |
iniziale | iniziale | iniziale | iniziale | iniziale | iniziale | iniziale | |
1 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
2 | 82,26% | 92,41% | 95,70% | 97,28% | 98,18% | 98,74% | 99,10% |
3 | 63,46% | 84,37% | 91,15% | 94,40% | 96,25% | 97,39% | 98,15% |
4 | 43,52% | 75,85% | 86,32% | 91,35% | 94,20% | 95,97% | 97,14% |
5 | 22,40% | 66,81% | 81,21% | 88,11% | 92,03% | 94,47% | 96,07% |
6 | 57,23% | 75,78% | 84,68% | 89,73% | 92,87% | 94,94% | |
7 | 47,08% | 70,03% | 81,04% | 87,29% | 91,18% | 93,74% | |
8 | 36,32% | 63,94% | 77,18% | 84,70% | 89,38% | 92,47% | |
9 | 24,91% | 57,48% | 73,09% | 81,96% | 87,48% | 91,12% | |
10 | 12,82% | 50,63% | 68,76% | 79,06% | 85,46% | 89,69% | |
11 | 43,37% | 64,17% | 75,98% | 83,33% | 88,17% | ||
12 | 35,68% | 59,30% | 72,71% | 81,06% | 86,56% | ||
13 | 27,52% | 54,14% | 69,25% | 78,66% | 84,86% | ||
14 | 18,88% | 48,67% | 65,58% | 76,12% | 83,06% | ||
15 | 9,71% | 42,87% | 61,70% | 73,42% | 81,14% | ||
16 | 36,73% | 57,58% | 70,56% | 79,11% | |||
17 | 30,21% | 53,21% | 67,53% | 76,96% | |||
18 | 23,30% | 48,58% | 64,31% | 74,68% | |||
19 | 15,98% | 43,67% | 60,91% | 72,27% | |||
20 | 8,22% | 38,47% | 57,30% | 69,70% | |||
21 | 32,95% | 53,47% | 66,99% | ||||
22 | 27,11% | 49,41% | 64,11% | ||||
23 | 20,91% | 45,11% | 61,06% | ||||
24 | 14,34% | 40,56% | 57,83% | ||||
25 | 7,38% | 35,72% | 54,40% | ||||
26 | 30,60% | 50,77% | |||||
27 | 25,17% | 46,91% | |||||
28 | 19,42% | 42,83% | |||||
29 | 13,32% | 38,50% | |||||
30 | 6,85% | 33,92% | |||||
31 | 29,05% | ||||||
32 | 23,90% | ||||||
33 | 18,44% | ||||||
34 | 12,65% | ||||||
35 | 6,51% |
Contraente: Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Aderente
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso e codice fiscale
Dati relativi al Contratto di Mutuo
preammortamento (mesi)
n.
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata (mesi) |
Dati relativi alla copertura assicurativa
capitale assicurato iniziale | ||
Persone Assicurate (1) | ||
1) Cognome Nome (Aderente - intestatario mutuo) | Sesso: | Data di nascita: |
2) Cognome Nome (cointestatario mutuo) | Sesso: | Data di nascita: |
3) Cognome Nome (cointestatario mutuo) | Sesso: | Data di nascita: |
SIMIL
(1) nel caso in cui ci sia una pluralità di assicurati, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurate
Beneficiari in caso di decesso dell'assicurato
3° Ass curato - cointestatario del mutuo
2° Assicurato - cointestatario del mutuo
1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo
Gli Assicurati dichiarano, ai sensi dell'art. 191 Codice Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.
1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo ✓ | 2° Assicurato - cointestatario del mutuo ✓ | 3° Assicurato - cointestatario del mutuo ✓ | |
Dati relativi al premio | |||
premio unico | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'lntermediario (2) | di cui imposte | di cui premio detraibile |
(2) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
ll sottoscritto Aderente:
• prende atto che Credito Xxxxxxxx X.x.X. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000013ZB in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di M tuo e in abbinamento a detti contratti
• da atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
• di voler aderire alle polizza collettiva sopraindicata
• dichiara di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento lVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati “Allegato 3 - lnfor- mativa sul distributore”, “Allegato 4 - lnformativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributo- re” (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza);
• dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla
data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 3.3
• di essere informato e di accettare che Credemassicurazioni si riserva di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate all'art. 3.2. delle Condizioni di Assicurazione in caso di dichiarazione non corretta relativa alle coperture assicurative in essere a favore dell'Assicurato
• di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. 3883D0922), Condizioni di Assi-
curazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 0000X0000), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali
• di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze contro i rischi infortunio il cui capitale, se sommato al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza ecceda l'importo di Euro 500.000,00
• di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza
firma Aderente
✓
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle lmprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita lVA 01736230358 - lscrizione all'Albo delle lmprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSlCURAZlONl
S.p.A.
Contraente: Credito Xxxxxxxx X.x.X.
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso e codice fiscale
Aderente
Estremi dell'Adesione | |||
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata (anni) |
Credemassicurazioni rende noto che:
1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2. l'Aderente ha diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata
firma Aderente
II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato; art. 1.2 - Aggravamento del Rischio; art. 1.3 - Persone Assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; art. 1.4 - Limiti di capitale assicurato; art. 2.1 - Decorrenza, durata delle coperture; art. 3.2 - Recesso di Credemassicurazioni; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 6 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 7.1 - Controversie
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO -> art. 9.2 - Somme Assicurate; art. 9.3 - Riduzione della somma assicurata per attività professionale specifica; art. 10 - Cosa non è assicurato; art. 11 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art.
12.1 - Obblighi in caso di sinistro; art 12.2 - Criteri di indennizzabilità
SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO -> art. 13.2 - Somme Assicurate; art. 13.3 - Riduzione della somma assicurata per attività professionale specifica; art. 14 - Cosa non è assicurato; art. 16.1 - Obblighi in caso di sinistro; art 16.2 - Criteri di indennizzabilità
✓
Periodicità e mezzi di pagamento
ll sottoscritto Aderente prende atto che:
• il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo indicato alla voce
"Premio Unico"
• Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Xxxxxxxx X.x.X. un mandato all'incasso del premio in forza del qua- le il pagamento del Premio Unico a Credito Xxxxxxxx X.x.X. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ai fini della validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Xxxxxxxx X.x.X. espresso incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "premio unico" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione (vedi art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione).
Consenso Privacy
Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'lnformativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
• Autorizzo il Titolare e l'lntermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestio- ne del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell'lnformativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo ✓ | 2° Assicurato - cointestatario del mutuo ✓ | 3° Assicurato - cointestatario del mutuo ✓ |
Direttore Gener
Rossella Manfr
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
luogo e data
Credemassicurazioni SpA rettore Generale xxxxxxx Xxxxxxxx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSlCURAZlONl
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle lmprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita lVA 01736230358 - lscrizione all'Albo delle lmprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
Polizza Avvera Protezione Infortuni: denunciamo un sinistro
• Numero di adesione
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome (e dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato)
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
Denuncia
Data di accadimento / / e breve descrizione a cura del cliente (o a cura dei beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato). In caso d’infortunio specificare luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Invalidità Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica
• Eventuale verbale di incidente stradale se presente
Decesso da infortunio
da allegare a cura dei beneficiari:
• Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso
• Certificato di morte dell’Assicurato
• Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
• Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
• Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne
…segue
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
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