POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE INDIVIDUALE E FACOLTATIVA NR IAH0015059
AIG sNOw PROBLEM
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE INDIVIDUALE E FACOLTATIVA NR IAH0015059
CONTRAENTE – TURISMO E TEMPO LIBERO S.R.L.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
IL DIP DANNI
IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO INFORMATIVA PRIVACY
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
AVVERTENZA IMPORTANTE
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CHE, AI SENSI DELL’ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO (CARATTERE DI PARTICOLARE EVIDENZA) IN QUANTO CONTENENTI: DECADENZE, NULLITA’, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE O ANALOGHE CLAUSOLE.
DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER I “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”
Assicurazione rimborso spese, della responsabilità civile verso terzi, tutela legale e di
assistenza dello sciatore e dello snowboarder.
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: AIG SNOW PROBLEM
AIG Europe S.A. è un’impresa di assicurazione registrata presso il Registre De Commerce Et Des Societes (registro delle imprese del Lussemburgo) con il numero B218806, la sede legale è al 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx.
La polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxxxxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, partita IVA n. 10479810961, codice fiscale n. 00000000000, Telefono: 00.00000, Fax 00.0000000, indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxx@xxx.xxx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Elenco annesso all’Albo delle Imprese di assicurazione dal 16 marzo 2018 con il numero I.00146.
Ultimo aggiornamento: dicembre 2021
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza
Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto AIG SNOW PROBLEM costituisce una polizza collettiva ad adesione facoltativa con contraenza TURISMO E TEMPO LIBERO S.R.L., a copertura di alcuni rischi connessi all’attività sciistica come sinteticamente descritti nel presente documento.
.
Cosa è assicurato? Con la presente polizza sono coperti: ✓ Sezione A – Spese di soccorso (i) Spese di soccorso sulle piste con toboga Massimale assicurato: Euro 200,00 (i) Spese mediche di primo soccorso Massimale assicurato: Euro 500,00 ✓ Sezione B – Rientro sanitario, Assistenza 24H (i) Rientro sanitario dell’Assicurato al proprio domicilio (garanzia valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Massimale assicurato: Euro 5.000,00 (i) Autista a disposizione per rientro a domicilio Massimale assicurato: Euro 200,00 ✓ Sezione C – Responsabilità Civile Massimale assicurato danni alle persone: Euro 250.000 Massimale assicurato danni alle cose: Euro 10.000 ✓ Sezione D – Tutela Legale Massimale assicurato: Euro 1.000,00 (i) Sezione E – Rimborso skipass non goduto per infortunio (Sezione valida esclusivamente per | Cosa non è assicurato? Le principali esclusioni sono: 🗶 Qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle aree sciabili attrezzate così come definite; 🗶 Atti intenzionali, dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge; 🗶 Coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini; 🗶 Qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione; 🗶 I problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza delle garanzie. Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile: 🗶 Tutti i danni che non sono materiali; 🗶 Tutti i danni indiretti; 🗶 Tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore. |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Massimale assicurato: rimborso pro-rata per il periodo non goduto ✓ Sezione F – Rimborso noleggio materiale da sci non utilizzato per infortunio (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Massimale assicurato: Euro 40 al giorno ✓ Sezione G – Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Massimale assicurato: Euro 60 al giorno ✓ Sezione H – Rimborso in pro-rata dello skipass a seguito di chiusura totale degli impianti per tutto il giorno a causa di maltempo (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Massimale assicurato: rimborso pro-rata per il periodo non goduto | Ci sono limiti di copertura? Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali gli incidenti e gli infortuni causati o occorsi in conseguenza od in occasione di: ! suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); ! trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane, catastrofi naturali, eventi climatici; ! assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze; ! sci in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche; ! qualunque evento coinvolgente l’Assicurato minore di anni 18 che non indossi il casco protettivo; ! ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali; ! sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate; ! trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi; ! utilizzo dello skipass contro il regolamento. | ||
Dove vale la copertura? L’Assicurazione vale per tutte le piste da sci – in Italia nei seguenti paesi confinanti: Francia, Svizzera, Austria e Slovenia - alle quali si può accedere con lo skipass in uso al momento del Sinistro. | |||
Quali sono i miei obblighi? • L’obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato; • L’obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall’Intermediario o nella documentazione precontrattuale; • L’obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato; • L’obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore; • L’obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Xxxxxxxxx di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno; • L’obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore; • L’obbligo di comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, nonché l’obbligo di inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore; • L’obbligo di collaborare con l’Assicuratore fornendo tutte le informazioni di cui l’Assicuratore necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore. |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Quando e come devo pagare?
Il premio di assicurazione dovrà essere corrisposto anteriormente alla decorrenza della polizza acquistando l’assicurazione alle casse del comprensorio del Contraente insieme allo skipass.
Quando comincia la copertura e quando finisce
L’Assicurazione ha durata temporanea ed ha effetto dalla data ed ora del giorno indicato in Polizza.
Le garanzie sono efficaci a condizione che il Premio sia stato pagato anteriormente alla decorrenza della Polizza. Resta inteso che la Polizza deve essere acquistata prima dell’accesso all’Area Sciabile.
L’Assicurazione cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita in polizza senza tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non richiesta la disdetta.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Assicurazione rimborso spese, della responsabilità civile verso terzi, tutela legale e di
assistenza dello sciatore e dello snowboarder.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia Prodotto: “AIG SNOW PROBLEM”
Data di ultimo aggiornamento: dicembre 2021
Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia.
• Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
• Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
• Codice ISVAP impresa D947R
• Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
• Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto della predetta fusione per incorporazione.
Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2019
- 30 novembre 2020.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è Assicurato? |
Le garanzie previste dal pacchetto prescelto in base alla durata della polizza sono tutte automaticamente incluse in copertura e non sono acquistabili singolarmente. L’Assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste. |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Le garanzie sono riportate di seguito.
SEZIONE A SPESE DI SOCCORSO | Le seguenti garanzie sono limitate al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, la Società sarà tenuta a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso. ▪ Spese di soccorso sulle piste con toboga Quando, a seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato su piste da sci sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste a mezzo toboga, la Società tiene a proprio carico, fino al Massimale indicato nella successiva sezione “Ci sono limiti di copertura?”, le spese ordinarie di soccorso tramite toboga sulle piste se questo è stato organizzato ed effettuato da un Servizio di Soccorso sulle piste. La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell’Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza. ▪ Spese mediche di primo soccorso A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste, la Società tiene a proprio carico, nella successiva sezione “Ci sono limiti di copertura?”, le spese mediche di primo soccorso sostenute dall’Assicurato nell’immediatezza del sinistro. La garanzia è operante solo se l’Assicurato è stato soccorso nel luogo di accadimento del sinistro, dal Servizio di Soccorso sulle piste e trasportato alla struttura sanitaria che presta le cure mediche di primo soccorso nella stessa giornata in cui si è verificato l’evento oggetto di intervento del Servizio di Soccorso. La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell’Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza. |
SEZIONE B RIENTRO SANITARIO, ASSISTENZA H24 | ▪ Rientro sanitario dell'Assicurato al proprio domicilio (garanzia valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) A seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste nei termini indicati in polizza e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato, a giudizio dei medici curanti in loco avvallato dai medici della Centrale Operativa di Assistenza, idoneo al viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza provvede al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o ad una struttura ospedaliera nella località di residenza. Data e modalità del rientro, nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dalla Centrale Operativa di Assistenza in base alle condizioni summenzionate. Il rientro potrà avvenire con treno di prima classe, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. ▪ Autista a disposizione per rientro a Domicilio A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, qualora l’Assicurato abbia precedentemente raggiunto le |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
piste da sci con la propria autovettura, non sia in condizione di guidare, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui sia in grado di sostituirlo alla guida per ragioni obiettive, la Centrale Operativa di Assistenza – dopo essere stata preventivamente contattata ed aver accertato attraverso il contatto con i medici curanti in loco l’impossibilità dell’Assicurato a condurre il veicolo - mette a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’Assicurato fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve, tenendo a carico l’organizzazione ed il costo dell’autista messo a disposizione e della sua biglietteria di rientro dopo l’intervento. Tutti gli altri costi connessi al rientro (carburante, pedaggio, assicurazioni, ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato. | |
SEZIONE C RESPONSABILITA’ CIVILE | La polizza tiene indenne l’Assicurato, entro l’importo specificato nella successiva sezione “Ci sono limiti di copertura?”, nel caso in cui l’Assicurato sia civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a Terzi, da intendersi come: a. lesioni personali a Terzi; b. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi, solo a seguito di lesioni personali a Terzi in conseguenza di collisione avvenuta fra l’Assicurato e il Terzo nell’area sciabile attrezzata ove lo skipass in possesso dell’Assicurato permette di accedere, sempreché nell’immediatezza venga stilato da parte del Servizio di Soccorso o delle autorità competenti sulle piste il verbale con la dinamica e i dati significativi dell'incidente. La Società si farà carico delle spese sostenute per resistere all’azione del Terzo danneggiato nei limiti del quarto della somma assicurata, oppure, ove sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse della Società e dell’Assicurato. Resta inteso che, se l’Assicurato è un minore di anni 18, oltre alla sua responsabilità personale è coperta anche la responsabilità del genitore/tutore/precettore o qualunque altro soggetto addetto alla vigilanza e custodia del minore nei casi previsti dalla legge ed alle condizioni di cui alla Polizza. Se invece l’assicurato è un maggiorenne, la copertura di questa polizza non si estende alla responsabilità che il maggiorenne abbia per il fatto commesso dal minore di cui sia responsabile a qualsiasi titolo. |
SEZIONE D TUTELA LEGALE | A seguito di Infortunio o collisione fra l’Assicurato ed altri soggetti che stanno praticando un’attività assicurata con la Polizza e all’interno Area sciabile, per il quale sia stato effettuato un intervento di Soccorso sulle piste e sia presente un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale nei termini indicati in polizza, la Società terrà a proprio carico, entro l’importo indicato nell’Allegato 1‐Tabella delle garanzie, le spese legali ed i costi di giudizio resisi necessari per risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’Assicurato, a condizione che le stesse non abbiano come controparte la Società, l’intermediario o il Contraente dell’Assicurazione. La Società assumerà a proprio carico nei limiti del Massimale di cui alla successiva sezione “Ci sono limiti di copertura?” l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali in sede civile e penale come di seguito indicate: 1. Le spese per intervento di un legale; 2. le spese peritali; 3. le spese di giudizio nel processo; 4. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato. Qualora, in disaccordo con l’Assicurato, la Società ritenga che l’azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l’opportunità di promuovere l’azione. | |
SEZIONE E RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) | A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia intervenuto il Servizio di Soccorso sulle piste e sia presente un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale nei termini indicati in polizza, e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, la Società rimborsa il pro‐rata dello skipass non goduto. La copertura è operante a condizione che l’Infortunio dell’Assicurato sia tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’Assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto, a seguito di Incidente e/o Infortunio, solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso |
SEZIONE F RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) | A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” la Società rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato alla successiva sezione “Ci sono limiti di copertura?” - il pro-rata degli eventuali costi di noleggio di materiale da sci non utilizzato. La copertura è operante a condizione che l’Infortunio dell’Assicurato sia tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. |
SEZIONE G RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) | A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” la Società rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato alla successiva sezione “Ci sono limiti di copertura?” - il pro-rata del costo di lezioni di sci già pagate e non godute. La copertura è operante a condizione che l’Infortunio dell’Assicurato sia tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’Assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. |
SEZIONE H RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO (Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) | Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti gli impianti dove è valido lo skipass regolarmente acquistato dal Contraente la Società rimborserà il pro-rata del costo di eventuali skipass non goduti. Saranno considerati chiusi solo gli impianti fermi per tutta la giornata sciistica esclusivamente a causa delle seguenti motivazioni: 1. intensità e direzione del vento; 2. temperatura; 3. rischio valanghe; 4. eccesso di neve. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto per meteo avverso solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso. |
Che cosa NON è assicurato? |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
RISCHI ESCLUSI PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. ▪ Esclusioni valide per tutte le garanzie Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività: 1. gare d’avventura; 2. biathlon; 3. discesa con bob / skeleton; 4. heliski; 5. sci acrobatico; 6. motoslitte skidoo; 7. salto dal trampolino con gli sci; 8. gare sciistiche; 9. BMX acrobatico/a ostacoli; 10. ciclo-cross; 11. triathlon; 12. qualsiasi attività svolta all’interno di snow park. Sono sempre escluse le attività svolte a livello professionistico, soggette a remunerazione e configurabili come gare, tornei o relativi allenamenti. Sono inoltre sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali Incidenti ed Infortuni causati od occorsi in conseguenza od in occasione di: a. guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, legge marziale, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare, scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento; b. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane, catastrofi naturali, eventi climatici; c. un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito; d. assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze; e. stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l’Assicurato al momento del sinistro; f. uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra; g. ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali; h. sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate; i. partecipazione a competizioni agonistiche a qualsiasi titolo (anche amatoriale) inclusi prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi; j. trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi; k. utilizzo dello skipass contro il regolamento. |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE DI CUI ALLA SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO | Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: a. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente; b. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato; c. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio; d. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un Infortunio o di una malattia inclusi in copertura, e. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; f. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; g. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio o, comunque, non nell’immediatezza del sinistro; h. le spese per telefonate. |
ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE DI CUI ALLA SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, ASSISTENZA 24H | Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: a. l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia; c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico; d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente; e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato; f. le patologie nervose o mentali; g. le spese per telefonate. Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ovvero: i. si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato; ii. l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato. Non danno diritto alla prestazione Rientro sanitario dell’Assicurato al domicilio, le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto. |
ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE DI CUI ALLA SEZIONE C – RESPONSABILITA’ CIVILE | Sono espressamente esclusi: a. tutti i danni che non siano materiali. Poiché per danno materiale si intende un danno a cose obiettivamente constatabile che comporti deterioramento o danneggiamento, si |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
intendono per danni non materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni economici, finanziari, psicologici ecc.; b. tutti i danni indiretti; c. i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici; d. i danni da furto; e. tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore; f. i Sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale; g. i Sinistri per i quali l’Assicurato non abbia trasmesso alla società il modulo “Ricostruzione della dinamica del sinistro” interamente compilato o sottoscritto; h. tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente. È inoltre esclusa: a. qualsiasi responsabilità derivante da perdita o danneggiamento di cose: 1. di proprietà dell’Assicurato, di un Familiare o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato; 2. oppure che l’Assicurato, un Familiare o una persona alle dipendenze dell’Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo; b. qualsiasi lesione, perdita o danno: 3. a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato; 4. traente origine dall’attività professionale o d’impresa dell’Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d’impresa; 5. traente origine da un contratto stipulato dall’Assicurato; 6. verificatisi durante attività fuori pista; 7. verificatisi in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche; 8. verificatisi in occasione di transito e risalita a piedi e con le racchette da neve delle piste da sci salvo che in casi di urgente necessità. c. La partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni amatoriali non professionistiche e senza premi in denaro. | |
ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA DI CUI ALLA SEZIONE D– TUTELA LEGALE | Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali dell’Assicurato. |
Ci sono limiti di copertura?
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. I soggetti che abbiano aderito alla polizza collettiva si intendono assicurati per le seguenti Prestazioni, Massimali e Franchigie, da intendersi per persona e per periodo assicurativo.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
PACCHETTO 1 - POLIZZE CON DURATA GIORNALIERA | ||
Garanzia | Massimale | Franchigia/Scoperto |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 250.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso sulle piste con toboga | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a Domicilio | € 200 | Nessuna |
PACCHETTO 2 - POLIZZE CON DURATA DA 3 A PIU’ GIORNI | ||
Garanzia | Massimale | Franchigia/Scoperto |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 250.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso su piste con toboga | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a Domicilio | € 200 | Nessuna |
Rientro Sanitario | € 5.000 | Nessuna |
Rimborso skipass non goduto per Infortunio | Pro-rata | Nessuna |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Rimborso noleggio materiale da sci non utilizzato per Infortunio | €40/giorno | € 20 |
Rimborso lezioni di sci non godute per Infortunio | €60/giorno | € 20 |
Rimborso skipass non goduto per meteo avverso | Pro-rata | Nessuna |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | ▪ Garanzie di cui alla Sezione A - Spese di soccorso L’Assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste. Per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza, l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente Assicurazione. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’Incidente e/o nell’Infortunio possiede l’Assicurazione, il nome dell’Assicurato e la sua identità. Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, 00 – 20123 – MILANO o Dietro segnalazione di un evento dannoso, la Società provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. ▪ Garanzie di cui alla Sezione B – Rientro sanitario, autista a disposizione per il rientro a domicilio La gestione del servizio di Assistenza di cui alla presente Sezione è stata affidata dalla Società a International Care Company SpA Xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Per usufruire delle prestazioni di assistenza che seguono, l’Assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale operativa di assistenza. Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’Assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, attiva 24 ore su 24, al numero |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
x00.000.00.00.00.00 indicando: a. cognome e nome dell’Assicurato; b. numero dello skipass; c. natura dell’Incidente o dell’Infortunio; d. recapito telefonico ove sia reperibile l’Assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Nessuna delle prestazioni di cui al presente articolo verrà applicata qualora l’Assicurato non abbia contattato la Centrale Operativa di Assistenza per richiedere la necessaria autorizzazione. ▪ Garanzie di cui alla Sezione 3 – Responsabilità Civile Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 - XXXXXX o Dietro segnalazione di un evento dannoso, la Società provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli Assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. Inoltre, l’Assicurato dovrà: 1. comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate; 2. collaborare fornendo tutte le informazioni che la Società necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta della Società. ▪ Garanzie di cui alla Sezione 4 – Tutela Legale Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del Sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del Sinistro, a: IGS s.r.l. Xxx Xxxxxxx, 0 – 04100 – Latina (LT) e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx Nel caso in cui venga avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Assicurato, affinché il medesimo possa avvalersi della presente copertura dovrà dare immediato avviso a IGS s.r.l., che metterà a disposizione dell’Assicurato, per la gestione della lite, propri legali di fiducia dei quali quest’ultimo dovrà necessariamente avvalersi, a pena di decadenza dell’Assicurato dal diritto di avvalersi della copertura |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
di cui alla presente garanzia. Inoltre: 1. l’Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento; 2. nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a Xxxxx rientranti nella presente polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il Legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: a. abilitato secondo la normativa applicabile; b. iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia laddove possibile, l’Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest’ultima gli importi recuperati. ▪ Garanzie di cui alle rimanenti Sezioni E, F, G e H Xxx richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 - XXXXXX o Dietro segnalazione di un evento dannoso, la Società provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli Assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. | |
DOCUMENTI NECESSARI ALLA DENUNCIA: Alla denuncia di sinistro, inviata a mezzo Raccomandata R.R. o all’indirizzo email xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx Per tutte le garanzie: 1. Skipass in originale (o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera chip). Inviando anche successivamente: 2. Rapporto di intervento del Servizio di Soccorso sulle piste; 3. Ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto o beneficio della prestazione assicurativa. Inoltre: 4. Per la garanzia di cui alla sezione E – Rimborso skipass non goduto per Infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’Assicurazione ed una dichiarazione del Contraente attestante i giorni di skipass non utilizzati; 5. Per la garanzia di cui alla sezione F – Rimborso noleggio materiale non utilizzato per Infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’Assicurazione ed una dichiarazione del noleggiatore attestante la parte di noleggio non utilizzata; 6. Per la garanzia di cui alla sezione G – Rimborso lezioni di sci non godute per Infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
dell’Assicurazione ed una dichiarazione della scuola di sci attestante le ore di lezione non utilizzate; 7. Per la garanzia di cui alla sezione H – Rimborso skipass non goduto per meteo avverso, dovrà essere fornita una dichiarazione del Contraente attestante causa e durata della chiusura degli impianti, oltre alla conferma della chiusura degli impianti stessi con la relativa motivazione. | |
PRESCRIZIONE | Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto |
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Assistenza diretta/in convenzione: la gestione del servizio di Assistenza di cui alla presente Sezione è stata affidata dalla Società a International Care Company SpA, Xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). | |
Gestione da parte di altre Imprese: per l'attività di gestione dei sinistri di cui alla copertura Tutela legale, AIG si avvale dell'impresa IGS s.r.l., Via Ligabue, 2 – 04100 – Latina (LT), e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx | |
OBBLIGHI DELL’IMPRESA | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP danni. |
Rimborso | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP danni. |
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione delle coperture |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
A chi è rivolto questo prodotto? | |
La presente Xxxxxxx è un contratto di Assicurazione collettivo ad adesione facoltativa attraverso il quale il Contraente mette a disposizione della propria clientela, residente o domiciliata in uno Stato membro dell’Unione Europea, una copertura assicurativa | |
per tutelarsi da alcuni rischi connessi all’attività sciistica. | |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto ripensamento dopo la stipulazione nell’ipotesi di vendita allo sportello del Contraente. |
Risoluzione | Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione |
Costi di intermediazione: La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 14,9%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
ALLA COMPAGNIA | È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall’Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all’Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue XX Xxxxxxx L- |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx | |
All’IVASS | Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS. Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all’IVASS richiedendo l’apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L’IVASS interesserà l’autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti dell’IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante. |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
AL COMMISSARIAT AUX ASSURANCES (CAA) | Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest’ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx.: (+352) 22 69 11 - 1, xxx@xxx.xx Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: hiip://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx -extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese. |
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: hiip://xxx.xxx.xx/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: hiip://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx - net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INDICE
Glossario Pag. 3
Disposizioni generali Pag. 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 5
Art. 2 Altre Assicurazioni Pag. 5
Art. 3 Aggravamento del rischio Pag. 5
Art. 4 Diminuzione del rischio Pag. 5
Art. 5 Foro competente Pag. 5
Art. 6 Forma delle comunicazioni Pag. 5
Art. 7 Pagamento e mezzi di pagamento del Premio Pag. 5
Art. 8 Oneri fiscali Pag. 5
Art. 9 Legge applicabile al contratto Pag. 5
Art. 10 Prova del contratto e rinvio alle norme di legge Pag. 5
Art. 11 Periodo di prescrizione Pag. 5
Art. 12 Valuta di pagamento Pag. 5
Art. 13 Diritto di ripensamento Pag. 5
Art. 14 Assicurazione per conto altrui Pag. 5
Operatività dell’Assicurazione Pag. 6
Art. 15 Oggetto dell’Assicurazione Pag. 6
Art. 16 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie Pag. 7
Art. 17 Persone assicurabili ed assicurate Pag. 7
Art. 18 Validità territoriale Pag. 7
Art. 19 Prestazioni Pag. 7
Art. 20 Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza Pag. 7
Art. 21 Franchigie Pag. 7
Art. 22 Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro Pag. 7
Garanzie offerte dall’Assicurazione Pag. 8
Art. 23 Servizio di soccorso sulle piste Pag. 8
Art. 24 Operatività delle garanzie Pag. 8
Art. 25 Garanzie offerte Pag. 8
SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO Pag. 8
Art. 26 Natura delle prestazioni e garanzie della Sezione A Pag. 8
Art. 26.1 Spese di soccorso sulle piste con toboga Pag. 8
Art. 26.2 Spese mediche di primo soccorso Pag. 9
Set Informativo – Ed. 10/2021
SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, ASSISTENZA 24H Pag. 9
Art. 27 Natura delle prestazioni e garanzie della Sezione B Pag. 9 Art. 27.1 Rientro sanitario dell’Assicurato al proprio domicilio (garanzia valida esclusivamente per le
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Pag. 10
Art. 27.2 Autista a disposizione per il rientro a Xxxxxxxxx Xxx. 10
SEZIONE C – RESPONSABILITA’ CIVILE Pag. 10
Art. 28 Oggetto della garanzia Pag. 10
SEZIONE D – TUTELA LEGALE Pag. 11
Art. 29 Oggetto della garanzia Pag. 11
Art. 30 Scelta del legale Pag. 11
Art. 31 Disaccordo sulla gestione del sinistro Pag. 11
SEZIONE E – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO (Sezione valida esclusivamente
per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Pag. 12
Art. 32 Oggetto della garanzia Pag. 12
SEZIONE F – RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO (Sezione
valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Pag. 12
Art. 33 Oggetto della garanzia Pag. 12
SEZIONE G – RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO (Sezione valida esclusivamente
per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Pag. 13
Art. 34 Oggetto della garanzia Pag. 13
SEZIONE H – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO (Sezione valida esclusivamente
per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2) Pag. 13
Art. 35 Oggetto della garanzia Pag. 13
Limitazioni ed esclusioni Pag. 13
Art. 36 Sanzioni Pag. 13
Art. 37 Esclusioni valide per tutte le garanzie Pag. 14
Art. 38 Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione A - Spese di soccorso Pag. 15 Art. 39 Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione B - Rientro sanitario, Assistenza 24H Pag. 15 Art. 40 Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione C – Responsabilità Civile Pag. 16 Art. 41 Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione D – Tutela legale Pag. 16
Disposizioni che regolano i sinistri Pag. 16
Art. 42 Obblighi in caso di sinistro Pag. 17
Art. 42.1 Garanzie di cui alla Sezione A – Spese di soccorso Pag. 17
Art. 42.2 Garanzie di cui alla Sezione B - Rientro sanitario, Assistenza 24H Pag. 17
Art. 42.3 Garanzie di cui alla Sezione C – Responsabilità Civile Pag. 17
Art. 42.4 Garanzie di cui alla Sezione D – Tutela legale Pag. 18
Art. 42.5 Garanzie di cui alle Sezioni E, F G e H Pag. 19
Art. 43 Documenti necessari alla denuncia del sinistro Pag. 19
Art. 44 Condizioni generali applicate ai sinistri Pag. 20
Allegato 1 – Tabella delle garanzie Pag. 21
Set Informativo – Ed. 10/2021
Allegato 2 - Appendice normativa Pag. 23
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
GLOSSARIO
Aderente
Il soggetto che aderisce alla presente polizza collettiva ad adesione individuale per assicurare sé stesso e/o altri soggetti.
Area Sciabile Attrezzata
la superficie innevata, anche artificialmente, aperta al pubblico e comprendente piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservata alla pratica degli sport sulla neve. L’Area, comprensiva di segnaletica, è individuata dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori.
Assicurato
Il soggetto con residenza e/o domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il presente contratto di assicurazione.
Centrale Operativa di Assistenza
La struttura che ha il compito di fornire per conto della Società un’assistenza immediata nei casi previsti in polizza. Il servizio di assistenza è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l’anno.
Compagnia o Società
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxxx Xxxxx, 00- 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Sito internet: hiip://xxx.xxx.xx.xx
Contraente
TURISMO E TEMPO LIBERO S.R.L. che ha stipulato la presente Polizza di Assicurazione collettiva ad adesione individuale.
Domicilio:
luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
Decreto:
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 in attuazione dell’art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Familiare
Xxxxxx, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli, figlie, partner, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, nuore, cognati, cognate, xxxxxxxx, xxxxxxxx, figliastri, figliastre, fratellastri, sorellastre, persone conviventi, purchè risultanti da regolare certificazione, dell’Assicurato.
Set Informativo – Ed. 10/2021
Franchigia
L’importo dell’indennizzo relativo ad un Sinistro indennizzabile che rimane a carico del Contraente/Assicurato e che non viene pertanto indennizzato dalla Compagnia.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Guerra
Xxxxxx, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l’impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.
Incidente
Lo scontro fortuito tra l’Assicurato ed una terza persona occorso nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione e che abbia causato un Infortunio dell’Assicurato e/o danni materiali obiettivamente constatabili a danno dell’Assicurato per cui sia stato necessario – limitatamente ai mesi invernali - l’intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste.
Infortunio
L’evento occorso all’Assicurato durante l’attività oggetto dell’Assicurazione, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia richiesto l’intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro – limitatamente ai mesi invernali - del Servizio di Soccorso sulle piste e il trasporto d’urgenza presso una struttura sanitaria.
Lesione personale
Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.
Massimale
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite.
Premio
Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per le coperture dei rischi di cui alla presente Polizza.
Residenza
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero ospedaliero
Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.
Set Informativo
I seguenti documenti: DIP, DIP aggiuntivo, modulo di adesione, condizioni generali comprensive di glossario, oltre alla nota privacy.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia dalla presente Polizza assicurativa.
Set Informativo – Ed. 10/2021
Servizio di Soccorso sulle piste
L’organismo di salvataggio civile o militare o l’organismo specializzato pubblico o privato regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all’Assicurato nel luogo di accadimento del Sinistro.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Terzi
Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, coniuge, ascendenti, discendenti, affini nonché qualsiasi altro soggetto con lui convivente, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.
DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
La presente Xxxxxxx è un contratto di Assicurazione collettivo ad adesione facoltativa attraverso il quale il Contraente mette a disposizione della propria clientela le coperture assicurative, secondo i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 — Altre assicurazioni
In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
Art. 3 — Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 4 — Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 – Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza
dell’Assicurato/Contraente.
Set Informativo – Ed. 10/2021
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Società o al Broker cui la Polizza è
assegnata. Qualunque modificazione dell’Assicurazione non è valida se non risulta da un Atto di variazione sottoscritto dalle Parti.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Art. 7 - Pagamento e mezzi di pagamento del Premio
Ciascun Aderente potrà acquistare la polizza assicurativa presso il comprensorio del Contraente insieme allo skipass effettuando il pagamento del Premio alle casse.
Il Premio è unico ed anticipato per tutto il Periodo di Durata dell’Assicurazione.
Art. 8 — Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Aderente.
Art. 9 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
Art. 10 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Xxxxx.
Art. 11 – Periodo di Prescrizione
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto
alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 12 – Valuta di Pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 13 – Diritto di ripensamento
Non è previsto ripensamento dopo la stipulazione nell’ipotesi di vendita allo sportello del Contraente.
Art. 14 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente,
salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Art. 15 - Oggetto dell’assicurazione
Set Informativo – Ed. 10/2021
Il presente contratto costituisce un’assicurazione a copertura di Incidenti ed Infortuni legati all’espletamento, nell’Area sciabile, delle seguenti attività amatoriali sulla neve: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino; Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi Massimali assicurati, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
L’assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del Servizio di soccorso sulle piste.
Art. 16 – Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie
L’Assicurazione ha durata temporanea ed ha effetto dalla data ed ora del giorno indicato in Polizza.
Le garanzie sono efficaci a condizione che il Premio sia stato pagato anteriormente alla decorrenza della polizza. Resta inteso che la Polizza deve essere acquistata prima dell’accesso all’Area Sciabile.
L’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza stabilito in Polizza senza tacito rinnovo.
Art. 17 – Persone assicurabili ed assicurate
La presente assicurazione è prestata, a favore degli Assicurati individuati dall’Aderente al momento dell’adesione alla polizza collettiva, aventi Residenza e/o Domicilio nel territorio della Repubblica Italiana, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.
Art. 18 – Validità territoriale
L’Assicurazione vale per tutte le piste da sci in Italia e nei seguenti paesi confinanti: Francia, Svizzera, Austria e Slovenia alle quali si può accedere con lo skipass in uso al momento del Sinistro.
Art. 19 - Prestazioni
Le prestazioni assicurate, con i relativi limiti di rimborso, limitazioni ed esclusioni, sono definite alla successiva sezione “Garanzie Offerte dall’Assicurazione”.
Art. 20 - Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza
La Polizza contiene alcune clausole contrattuali che subordinano la copertura assicurata (o l’esclusione della copertura assicurativa) allo stato di salute dell’Assicurato. In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è mai prestata per problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza della Polizza.
Art. 21 - Franchigie
Le singole sezioni di polizza possono prevedere la liquidazione del sinistro previa Applicazione di una Franchigia a carico
dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni.
Art. 22 - Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro
Esclusivamente per le garanzie di cui alle seguenti sezioni A, E, F e G, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di xxxx, relativamente alle azioni di surroga nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell’Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).
Set Informativo – Ed. 10/2021
GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
L’Aderente potrà acquistare uno dei due pacchetti previsti all’Allegato 1 – Tabelle delle Garanzie.
Le garanzie previste dal pacchetto prescelto in base alla durata della polizza sono tutte automaticamente incluse in copertura e non sono acquistabili singolarmente.
Art. 23 – Servizio di Soccorso sulle piste
L’Assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste; l’Assicurato dovrà segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall’Assicurazione mostrando di essere in possesso di regolare skipass e di prova dell’avvenuto acquisto dell’assicurazione, comprovante la facoltà di utilizzo dell’Area Sciabile Attrezzata in cui si trova, oltre a tutti i documenti che gli verranno richiesti al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di soccorso sulle piste verificherà, al momento dell’intervento, se il soggetto coinvolto nell’Incidente e/o nell’Infortunio sia in possesso dell’Assicurazione, il nome dell’Assicurato e l’identità dello stesso
Art. 24 – Operatività delle garanzie
Le prestazioni assicurate, con i relativi limiti di rimborso, limitazioni ed esclusioni, sono definite nell’Allegato 1 – Tabella delle Garanzie. Le garanzie di cui alla presente Polizza non sono operanti per i Sinistri occorsi in violazione delle norme di comportamento degli utenti nelle Aree Sciabili Attrezzate di cui agli artt. 17 (obbligo di utilizzo di caschi protettivi) e 31 (divieto di sci in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche) del Decreto.
Tutte le garanzie di cui alla presente Xxxxxxx sono prestate a secondo rischio rispetto a quanto coperto da altre polizze assicurative in vigore e stipulate dall’Assicurato o dal Contraente. Pertanto, gli indennizzi sono liquidati al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie.
Inoltre, salvo che non sia diversamente stabilito, massimali, franchigie e scoperti sono applicati per sinistro/evento.
Art.25 – Garanzie offerte
In base alla durata dell’Assicurazione e a quanto riportato nell’Allegato 1 – Tabelle delle Garanzie, l’Assicurato avrà accesso alle
garanzie e prestazioni contenute nelle sezioni che seguono.
SEZIONE A - SPESE DI SOCCORSO
Art. 26 - Natura delle prestazioni e garanzie della Sezione A
Le seguenti garanzie sono limitate al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, la Società sarà tenuta a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.
Art. 26.1 - Spese di soccorso sulle piste con toboga
Set Informativo – Ed. 10/2021
Quando, a seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato su piste da sci sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste a mezzo toboga, la Società tiene a proprio carico, fino al Massimale indicato nell’Allegato 1 – Tabella delle garanzie, le spese ordinarie di soccorso tramite toboga sulle piste se questo è stato organizzato ed effettuato da un Servizio di Soccorso sulle piste. La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell’Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Art. 26.2 - Spese mediche di primo soccorso
A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato – all’interno di un Area Sciabile Attrezzata- per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste, la Società tiene a proprio carico, nei limiti del Massimale indicato all’Allegato 1 – Tabella delle Garanzie, le spese mediche di primo soccorso sostenute dall’Assicurato nell’immediatezza del sinistro.
La garanzia è operante solo se l’Assicurato è stato soccorso nel luogo di accadimento del sinistro, dal Servizio di Soccorso sulle piste e trasportato alla struttura sanitaria che presta le cure mediche di primo soccorso nella stessa giornata in cui si è verificato l’evento oggetto di intervento del Servizio di Soccorso.
La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell’Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza.
SEZIONE B - RIENTRO SANITARIO, ASSISTENZA 24H
La gestione del servizio di Assistenza di cui alla presente Sezione è stata affidata dalla Società a
International Care Company SpA
Xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
La Società, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Le prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa. Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall’Assicurato/Contraente o da un componente del suo nucleo familiare.
In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate, soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono autorizzate a decidere in merito all’eventuale rientro, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di Ricovero ospedaliero e, all'occorrenza, potranno mettersi in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base dell’Assicurato. Le prenotazioni sono effettuate dalla Centrale Operativa di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di Polizza verranno pagate direttamente dalla Centrale Operativa di Assistenza solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza medesima, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza e le spese mediche sostenute saranno rimborsate.
La Centrale Operativa di Assistenza non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione B in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di Guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.
Art. 27 - Natura delle prestazioni e garanzie della Sezione B
Set Informativo – Ed. 10/2021
Per usufruire delle prestazioni di assistenza che seguono, l’Assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale
operativa di assistenza
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Art. 27.1 - Rientro sanitario dell'Assicurato al proprio domicilio (garanzia valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2)
A seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste nei termini indicati al precedente Art.26.2 e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato, a giudizio dei medici curanti in loco avvallato dai medici della Centrale Operativa di Assistenza, idoneo al viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza provvede al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o ad una struttura ospedaliera nella località di residenza. Data e modalità del rientro, nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dalla Centrale Operativa di Assistenza in base alle condizioni summenzionate. Il rientro potrà avvenire con treno di prima classe, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato.
Art. 27.2 – Autista a disposizione per rientro a Xxxxxxxxx
A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, qualora l’Assicurato abbia precedentemente raggiunto le piste da sci con la propria autovettura, non sia in condizione di guidare, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui sia in grado di sostituirlo alla guida per ragioni obiettive, la Centrale Operativa di Assistenza – dopo essere stata preventivamente contattata ed aver accertato attraverso il contatto con i medici curanti in loco l’impossibilità dell’Assicurato a condurre il veicolo - mette a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’Assicurato fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve, tenendo a carico l’organizzazione ed il costo dell’autista messo a disposizione e della sua biglietteria di rientro dopo l’intervento. Tutti gli altri costi connessi al rientro (carburante, pedaggio, assicurazioni, ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato.
dell’Assicurato, prendendo a carico il relativo costo.
SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 28 - Oggetto della garanzia
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro l’importo specificato nell’Allegato 1 - Tabella delle garanzie, con i relativi limiti di rimborso, franchigie, scoperti ed esclusioni, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, da intendersi come:
c. lesioni personali a Terzi;
d. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Xxxxx, solo a seguito di lesioni personali a Xxxxx
in conseguenza di collisione avvenuta fra l’Assicurato e il Terzo nell’Area Sciabile Attrezzata ove lo skipass in possesso dell’Assicurato permette di accedere, sempreché nell’immediatezza venga stilato da parte del Servizio di Soccorso o delle autorità competenti sulle piste il verbale con la dinamica e i dati significativi dell'incidente.
La Società si farà carico delle spese sostenute per resistere all’azione del Terzo danneggiato nei limiti del quarto della somma assicurata, oppure, ove sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse della Società e dell’Assicurato.
Set Informativo – Ed. 10/2021
Resta inteso che, se l’Assicurato è un minore di anni 18, oltre alla sua responsabilità personale è coperta anche la responsabilità del genitore/tutore/precettore o qualunque altro soggetto addetto alla vigilanza e custodia del minore nei casi previsti dalla legge ed alle condizioni di cui alla Polizza. Se invece l’assicurato è un maggiorenne, la copertura di questa polizza non si estende alla responsabilità che il maggiorenne abbia per il fatto commesso dal minore di cui sia responsabile a qualsiasi titolo.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
SEZIONE D - TUTELA LEGALE
Per l'attività di gestione dei Sinistri di cui alla presente copertura, la Società, si avvale dell’impresa
IGS s.r.l.
Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 – Xxxxxx (XX) e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 29 - Oggetto della garanzia
A seguito di Infortunio o collisione fra l’Assicurato ed altri soggetti che stanno praticando un’attività definita dal precedente Art.14 all’interno Area sciabile, per il quale sia stato effettuato un intervento di Soccorso sulle piste e sia presente un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale nei termini indicati al precedente Art.26.2, la Società terrà a proprio carico, entro l’importo indicato nell’Allegato 1‐Tabella delle garanzie, le spese legali ed i costi di giudizio resisi necessari per risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’Assicurato, a condizione che le stesse non abbiano come controparte la Società, l’intermediario o il Contraente dell’Assicurazione.
La Società assumerà a proprio carico nei limiti del Massimale di cui all’Allegato 1 Tabella delle Garanzie l’onere delle spese
giudiziali e stragiudiziali in sede civile e penale come di seguito indicate:
5. Le spese per intervento di un legale;
6. le spese peritali;
7. le spese di giudizio nel processo;
8. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in
caso di condanna dell’Assicurato.
Qualora, in disaccordo con l’Assicurato, la Società ritenga che l’azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l’opportunità di promuovere l’azione.
Art. 30 - Scelta del Legale
L'Assicurato solo per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
a) al foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) al foro del luogo di residenza dell'Assicurato.
Nel caso sia scelta l'opzione b), se il legale incaricato deve domiciliarsi, IGS s.r.l. fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione, in base a quanto predisposto al precedente Art.29.
In fase giudiziale, l'Assicurato comunica ad IGS s.r.l. il nominativo del legale prescelto. Se l'Assicurato non fornisce indicazione, IGS s.r.l. può nominare direttamente il legale.
L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare prove, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Compagnia e/o IGS s.r.l. di difendere i suoi diritti e interessi.
Set Informativo – Ed. 10/2021
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o IGS s.r.l..
La Compagnia non è responsabile dell'operato dei Legali.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Art. 31 – Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e I.G.S. srl sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del foro competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da I.G.S. la rifusione delle spese sostenute e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da I.G.S., in linea di fatto e di diritto.
SEZIONE E - RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO
(Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2)
Art. 32 - Oggetto della garanzia
A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia intervenuto il Servizio di Soccorso sulle piste e sia presente un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale nei termini indicati al precedente Art.26.2, e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, la Società rimborsa il pro‐rata dello skipass non goduto.
La copertura è operante a condizione che l’Infortunio dell’Assicurato sia tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’Assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto, a seguito di Incidente e/o Infortunio, solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
SEZIONE F - RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO
(Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2)
Art. 33 - Oggetto della garanzia
A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” la Società rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato all’Allegato 1 – Tabella delle Garanzie - il pro-rata degli eventuali costi di noleggio di materiale da sci non utilizzato.
La copertura è operante a condizione che l’Infortunio dell’Assicurato sia tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
SEZIONE G - RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO
(Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2)
Art. 34 - Oggetto della garanzia
A seguito di Incidente e/o Infortunio dell’Assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” la Società rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato all’Allegati 1 – Tabella delle Garanzie - il pro-rata del costo di lezioni di sci già pagate e non godute.
La copertura è operante a condizione che l’Infortunio dell’Assicurato sia tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’Assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.
SEZIONE H - RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO
(Sezione valida esclusivamente per le polizze con durata pari ad almeno 3 giorni consecutivi – Pacchetto 2)
Art. 35 - Oggetto della garanzia
Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti gli impianti dove è valido lo skipass regolarmente acquistato dal Contraente la Società rimborserà il pro-rata del costo di eventuali skipass non goduti.
Saranno considerati chiusi solo gli impianti fermi per tutta la giornata sciistica esclusivamente a causa delle seguenti motivazioni:
1. intensità e direzione del vento;
2. temperatura;
3. rischio valanghe;
4. eccesso di neve.
L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto per meteo avverso solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Art. 36 – Sanzioni
Set Informativo – Ed. 10/2021
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Art. 37 – Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:
1. gare d’avventura;
2. biathlon;
3. discesa con bob / skeleton;
4. heliski;
5. sci acrobatico;
6. motoslitte skidoo;
7. salto dal trampolino con gli sci;
8. gare sciistiche;
9. BMX acrobatico/a ostacoli;
10. ciclo-cross;
11. triathlon;
12. qualsiasi attività svolta all’interno di snow park.
Sono sempre escluse le attività svolte a livello professionistico, soggette a remunerazione e configurabili come gare, tornei o relativi allenamenti.
Sono inoltre sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali Incidenti ed Infortuni causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:
l. qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle Aree Sciabili Attrezzate così come definite;
a. atti intenzionali, dolo, incluso il dolo eventuale dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve
rispondere a norma di Xxxxx;
b. coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
c. suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
d. qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
e. guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, legge marziale, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare, scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento;
f. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane,
catastrofi naturali, eventi climatici;
g. un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito;
h. assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
i. stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello
fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l’Assicurato al momento del sinistro;
x. xxx o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
Set Informativo – Ed. 10/2021
k. ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
l. sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate;
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
m. partecipazione a competizioni agonistiche a qualsiasi titolo (anche amatoriale) inclusi prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
n. trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi;
o. utilizzo dello skipass contro il regolamento;
p. qualunque evento coinvolgente l’Assicurato minore di anni 18 che non indossi il casco protettivo in violazione di quanto
previsto dall’art. 17 del Decreto
Art. 38 – Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione A - Spese di soccorso
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
a. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente;
b. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
c. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio;
d. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un Infortunio o di una malattia inclusi in copertura,
e. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
f. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
g. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio o, comunque, non nell’immediatezza del sinistro;
h. le spese per telefonate.
Art. 39 – Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione B – Rientro sanitario, autista a disposizione per il rientro a domicilio
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
a. l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;
c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente;
e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
f. le patologie nervose o mentali;
g. le spese per telefonate.
Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute:
h. nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero:
iii. si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova
ricoverato;
Set Informativo – Ed. 10/2021
iv. l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Non danno diritto alla prestazione Rientro sanitario dell’Assicurato al domicilio, di cui al precedente all’Art.27.1, le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto.
Art. 40 – Esclusioni valide per le garanzie di cui alla Sezione C – Responsabilità Civile
Sono espressamente esclusi:
a. tutti i danni che non siano materiali. Poiché per danno materiale si intende un danno a cose obiettivamente constatabile che comporti deterioramento o danneggiamento, si intendono per danni non materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni economici, finanziari, psicologici ecc.;
b. tutti i danni indiretti;
c. i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici;
d. i danni da furto;
e. tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;
f. i Sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale;
g. i Sinistri per i quali il beneficiario non abbia trasmesso alla società il modulo “Ricostruzione della dinamica del sinistro”
interamente compilato o sottoscritto;
h. tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente.
È inoltre esclusa:
i. qualsiasi responsabilità derivante da perdita o danneggiamento di cose:
1. di proprietà dell’Assicurato, di un Familiare o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato;
2. oppure che l’Assicurato, un Familiare o una persona alle dipendenze dell’Assicurato abbiano in consegna, in
custodia o sotto controllo;
j. qualsiasi lesione, perdita o danno:
3. a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato;
4. traente origine dall’attività professionale o d’impresa dell’Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d’impresa;
5. traente origine da un contratto stipulato dall’Assicurato;
6. verificatisi durante attività fuori pista;
7. verificatisi in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche;
8. verificatisi in occasione di transito e risalita a piedi e con le racchette da neve delle piste da sci salvo che in casi di urgente necessità
k. La partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni amatoriali non professionistiche e senza premi in denaro.
Art. 41 - Esclusioni valide per la garanzia di cui alla SEZIONE D – Tutela Legale
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali
dell’Assicurato.
Set Informativo – Ed. 10/2021
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Art. 42 – Obblighi in caso di Sinistro
Verificata l’operatività delle Garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione.
Art. 42.1 – Garanzie di cui alla Sezione A - Spese di soccorso
L’Assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste.
Per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente Assicurazione. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’Incidente e/o nell’Infortunio possiede l’Assicurazione, il nome dell’Assicurato e la sua identità.
Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo:
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 - XXXXXX
Dietro segnalazione di un evento dannoso, la Società provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da
restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo.
Art. 42.2 – Garanzie di cui alla Sezione B – Rientro sanitario, Assistenza 24H
Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’Assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, attiva 24 ore su 24, al numero
x00.000.00.00.00.00
indicando:
a. cognome e nome dell’Assicurato;
b. numero dello skipass;
c. natura dell’Incidente o dell’Infortunio;
d. recapito telefonico ove sia reperibile l’Assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.
Nessuna delle prestazioni di cui al presente articolo verrà applicata qualora l’Assicurato non abbia contattato la Centrale
Operativa di Assistenza per richiedere la necessaria autorizzazione.
Art. 42.3 – Garanzie di cui alla Sezione C – Responsabilità Civile
Set Informativo – Ed. 10/2021
Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo:
AIG Europe S.A.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 - XXXXXX
Dietro segnalazione di un evento dannoso, la Società provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli Assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.
Inoltre, l’Assicurato dovrà:
1. comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate;
2. collaborare fornendo tutte le informazioni che la Società necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta della Società.
Art. 42.4 – Garanzie di cui alla Sezione D – Tutela Legale
Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del Sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del Sinistro, a:
IGS s.r.l.
Xxx Xxxxxxx, 0 – 04100 – Latina (LT) e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Nel caso in cui venga avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Assicurato, affinché il medesimo possa avvalersi della presente copertura dovrà dare immediato avviso a IGS s.r.l., che metterà a disposizione dell’Assicurato, per la gestione della lite, propri legali di fiducia dei quali quest’ultimo dovrà necessariamente avvalersi, a pena di decadenza dell’Assicurato dal diritto di avvalersi della copertura di cui alla presente garanzia.
Inoltre:
1. l’Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento;
2. nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a Xxxxx rientranti nella presente polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il Legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia:
a. abilitato secondo la normativa applicabile;
b. iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia laddove possibile, l’Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest’ultima gli importi recuperati.
Set Informativo – Ed. 10/2021
Art. 42.5 – Garanzie di cui alle rimanenti Sezioni E, F, G e H
Per richiedere un indennizzo, l’Assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 - XXXXXX
Dietro segnalazione di un evento dannoso, la Società provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli Assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.
Art. 43 – Documenti necessari alla denuncia del sinistro
Alla denuncia di sinistro inviata a mezzo Raccomandata R.R. o all’indirizzo email xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx
l’Assicurato dovrà allegare la seguente documentazione:
Per tutte le garanzie:
1. Skipass in originale (o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera chip).
Inviando anche successivamente:
2. Rapporto di intervento del Servizio di Soccorso sulle piste;
3. Ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto o beneficio della
prestazione assicurativa.
Inoltre:
4. Per la garanzia di cui alla sezione E – Rimborso skipass non goduto per Infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’Assicurazione ed una dichiarazione del Contraente attestante i giorni di skipass non utilizzati;
5. Per la garanzia di cui alla sezione F – Rimborso noleggio materiale non utilizzato per Infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’Assicurazione ed una dichiarazione del noleggiatore attestante la parte di noleggio non utilizzata;
6. Per la garanzia di cui alla sezione G – Rimborso lezioni di sci non godute per Infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’Assicurazione ed una dichiarazione della scuola di sci attestante le ore di lezione non utilizzate;
7. Per la garanzia di cui alla sezione H – Rimborso skipass non goduto per meteo avverso, dovrà essere fornita una dichiarazione del Contraente attestante causa e durata della chiusura degli impianti, oltre alla conferma della chiusura degli impianti stessi con la relativa motivazione.
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o
perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
Set Informativo – Ed. 10/2021
Art. 44 – Condizioni generali applicate ai sinistri
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
1. L’Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’Assicurato, di ragionevoli
misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una
richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
3. L’Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Società per ottenere l’esecuzione della prestazione garantita.
4. L’Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest’ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri Assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l’Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
5. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento può subire un’azione legale da parte della Compagnia. Inoltre, il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
6. L’Assicurato deve fornire alla Società tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli
eventuali costi associati all’acquisizione di tali documenti.
7. Su richiesta della Società, l’Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell’Assicurato, la
Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
8. L’Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non
coperto dalla presente polizza.
ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE GARANZIE
I soggetti che abbiano aderito alla polizza AIG XXXX si intendono assicurati per le seguenti Prestazioni, Massimali e Franchigie, da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
PACCHETTO 1 - POLIZZE CON DURATA GIORNALIERA | ||
Garanzia | Massimale | Franchigia/Scoperto |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 250.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso sulle piste con toboga | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a Domicilio | € 200 | Nessuna |
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
PACCHETTO 2 - POLIZZE CON DURATA DA 3 A PIU’ GIORNI | ||
Garanzia | Massimale | Franchigia/Scoperto |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 250.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso su piste con toboga | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a Domicilio | € 200 | Nessuna |
Rientro Sanitario | € 5.000 | Nessuna |
Rimborso skipass non goduto per Infortunio | Pro-rata | Nessuna |
Rimborso noleggio materiale da sci non utilizzato per Infortunio | €40/giorno | € 20 |
Rimborso lezioni di sci non godute per Infortunio | €60/giorno | € 20 |
Rimborso skipass non goduto per meteo avverso | Pro-rata | Nessuna |
Set Informativo – Ed. 10/2021
ALLEGATO 2- APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
CODICE CIVILE
Art. 1341.
Condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342.
Contratto concluso mediante moduli o formulari.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1891.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901.
Mancato pagamento del premio.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910.
Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952.
Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come utilizziamo i Dati Personali
AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.
I “Dati Personali” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali connoi.
Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità ‐ In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché a ltri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
• Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
• Effettuarevalutazioni eprenderedecisioni circa la fornitura ele Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
• Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
• Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
• Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
• Accertamento e difesa di diritti legali
• Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
• Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
• Marketing, ricerca e analisi di mercato
Condivisione dei Dati Personali ‐ Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).
Set Informativo – Ed. 10/2021
I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi c on altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o deltrasferimento diattività aziendali.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Trasferimento internazionale ‐ A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misur e per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Sicurezza dei Dati Personali ‐ Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misur e di sicurezzaadeguate.
I vostri diritti ‐ Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti p ossono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasf erire le informazioni ad un’altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Informativa sulla Privacy‐ Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo: hiips:// www aig xx.xx/xxxxxxxxxxx‐ privacy.
In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. ‐ Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxxxxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxx o tramite e‐mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx.
Set Informativo – Ed. 10/2021
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Tel: x00 00 00000. Fax: x00 00 0000000. xxx.xxx.xx.xx. Registro Imprese Xxxxxx / X.X. 00000000000 - XXX Xxxxxx n. 2530954.
Sede secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225