Fungibilità – Sostituzioni. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi, salvo gli eventuali, diversi limiti individuati dalle Parti. Ai sensi dell’art. 6, legge n. 190 del 1985, in deroga – per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° comma, cod. civ., l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori proprie della categoria dei quadri direttivi, o dei relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto. L’unità di tempo di lavoro minima perché siano dovute differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dal presente contratto, è quella giornaliera.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Fungibilità – Sostituzioni. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi, salvo gli eventuali, diversi limiti individuati dalle Parti. Ai sensi dell’art. 60, legge n. 190 del 1985x. x. 000 xxx 0000, in deroga xx xxxxxx – per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° comma, cod. civ., l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori proprie della categoria dei quadri direttivi, o dei relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto. L’unità di tempo di lavoro minima perché siano dovute differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dal presente contratto, è quella giornaliera.
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Fungibilità – Sostituzioni. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell’ambito nell ambito della categoria dei quadri direttivi, salvo gli eventuali, diversi limiti individuati dalle Partidirettivi rispettivamente fra il 1° e il 2° livello retributivo e fra il 3° e il 4° livello retributivo. Ai sensi dell’artdell art. 6, legge l. n. 190 del 1985, in deroga – per questo specifico aspetto – all’artall art. 2103, 1° comma, cod. civc.c., l’assegnazione l assegnazione del lavoratore a mansioni superiori proprie della lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, o dei ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per un il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto. L’unità Tuttavia, il quadro direttivo di tempo 1° livello retributivo che sostituisce quello di 2° livello assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce il relativo livello retributivo superiore esclusivamente nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro minima perché siano dovute differenze retributive per svolgimento dell assente e comunque non prima di mansioni superiori, nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dal presente contratto, è quella giornalierasei mesi dall inizio della sostituzione.
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Fungibilità – Sostituzioni. 1. In considerazione delle esigenze aziendali aziendali, l’Azienda può attribuire al lavoratore inquadrato nella 3^ Area Professionale anche in direzione via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
2. Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate, in via continuativa e prevalente, attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della fungibilità ed anche al fine relativa differenza di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio retribuzione.
3. Resta fermo che nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell’ambito della casi di sostituzioni di lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri direttiviQuadri Direttivi da parte di dipendenti inquadrati nelle aree professionali, salvo gli eventualiquesti ultimi hanno diritto, diversi limiti individuati dalle Parti. Ai sensi dell’art. 6per il tempo della sostituzione, legge n. 190 alla corresponsione del 1985, in deroga – trattamento economico corrispondente all’inquadramento previsto per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° comma, cod. civ., l’assegnazione del lavoratore a le mansioni superiori proprie svolte, oltre alle eventuali indennità contrattuali spettanti per dette superiori mansioni. In tali casi il sostituto conserva l'applicazione della categoria dei quadri direttivi, o dei relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo normativa contrattuale riferita al proprio inquadramento.
4. Nel caso di 5 mesi, assegnazione a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto. L’unità di tempo di lavoro minima perché siano dovute differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, nell’ambito trova applicazione quanto previsto all’art. 111 del sistema di inquadramento previsto dal presente contratto, è quella giornalieraCCNL.
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Samples: Contratto Integrativo Interregionale