Common use of Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti Clause in Contracts

Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti. 1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga co- munque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.

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Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti. 1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America d’A- merica e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente suc- cessivamente al pagamento, venga co- munque contestata comunque con- testata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda do- manda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.

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Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti. 1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni asse- gni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualoraqua- lora, successivamente al pagamento, venga co- munque comun- que contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.

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