Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti. 1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga co- munque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Appears in 3 contracts
Samples: images.fineco.it, images.fineco.it, images.fineco.it
Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti. 1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America d’A- merica e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente suc- cessivamente al pagamento, venga co- munque contestata comunque con- testata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda do- manda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Appears in 2 contracts
Samples: images.finecobank.com, images.finecobank.com
Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti. 1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni asse- gni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualoraqua- lora, successivamente al pagamento, venga co- munque comun- que contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Appears in 1 contract
Samples: images.fineco.it