Common use of Garanzia per mancato od inesatto adempimento Clause in Contracts

Garanzia per mancato od inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità di cui al commi 2 e 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, mediante: – fidejussione assicurativa della Società n. in data . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ( ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’ affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.urbino.pu.it, www.comune.urbino.pu.it

Garanzia per mancato od inesatto adempimento. L’affidatarioL’appaltatore, ai sensi dell’art. 103113, comma 1 del D.lgsD.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, con le modalità di cui al commi 2 e 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell’importo contrattuale dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle di somme pagate eventualmente corrisposte in più all'esecutore rispetto alle risultanze dall’amministrazione appaltante, nonché della liquidazione finaletacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salva comunque salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorecauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della Società n. in data . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ( ). ) (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’ affidatario dall’appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103113, comma 5 3 del D.lgsD.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.benevento.it, www.comune.benevento.it