Garanzia per mancato od inesatto adempimento. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della Società n. in data . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ( ) (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Garanzia per mancato od inesatto adempimento. L’appaltatoreL’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 del D.LgsD.lgs. 12 18 aprile 20062016, n. 16350, con le modalità di cui al commi 2 e 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell’importo dei lavori contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di delle somme eventualmente corrisposte pagate in più dall’amministrazione appaltanteall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficientel'appaltatore, mediante: – fidejussione assicurativa della Società n. in data . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ( ) ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’appaltatore dall’ affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113103, comma 3 5 del D.LgsD.lgs. 12 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance of Municipal Roads, Contratto Di Lavori Pubblici