Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento Clausole campione

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento. Il fornitore garantisce i mezzi forniti contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 c.c.), o per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui gli stessi sono destinati (articolo 1497 c.c.), oltre che il buon funzionamento dei mezzi (articolo 1512 c.c.). In particolare le e-bike vengono forniti con garanzia di buon funzionamento per un numero di mesi indicato in sede di gara pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione dei prodotti e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo. Durante tale periodo:
Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento. La fornitura del veicolo dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (1497 c.c.) nonché di garanzia per il buon funzionamento ex art. 1512 c.c.. Tale garanzia deve essere applicabile sia per il mezzo da parte della casa madre, sia per gli allestimenti operati per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del mezzo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo. L’immatricolazione non deve essere antecedente 30 (trenta) giorni rispetto alla data di consegna del veicolo. Deve altresì essere garantita la disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data dell'immatricolazione, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti. Qualora l'appaltatore non fosse la ditta produttrice, tale garanzia è avvallata dalla dichiarazione della ditta produttrice con la quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno di garanzia. Durante tale periodo l'appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati, convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna la sostituzione dell'intero prodotto. L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione gratuita del prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non reperibilità) ogni qualvolta, nel periodo di 24 mesi, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto stesso. L'Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'Amministrazione (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione). Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse sarà denunciato dall'Amministrazione. Qualora si verificassero ritardi o mancanze di interventi, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo alla ditta inadempiente. Per eventuali periodi eccedenti i 6 giorni di servizio, di sosta forzata o comunque di non utilizzo de...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).