Centri di assistenza Clausole campione

Centri di assistenza. La ditta appaltatrice deve definire le modalità organizzative del servizio e deve presentare l’elenco dei centri di assistenza convenzionati. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione, per le sole riparazioni non eseguibili presso le sedi della stazione appaltante, almeno un centro di assistenza ad una distanza massima di 30 km dalle sedi della stazione appaltante, come indicatene nel Capitolato Speciale d’Appalto, dotato di officina di riparazione, elettrauto e carrozziere. La distanza sarà calcolata utilizzando il portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx e individuando il percorso più breve nel raggio di 30 km dalle sedi sopra indicate dotato di officina di riparazione, elettrauto e carrozziere. Le tre suddette attività non necessariamente devono essere svolte nella stessa sede né dallo stesso soggetto giuridico e devono essere indicate nell’oggetto di attività riportato nel certificato di iscrizione alla CCIAA dello stesso. I centri di assistenza convenzionati devono garantire la presa in carico e riconsegna degli automezzi tutti i giorni, in tutte le fasce orarie. Il numero di centri di assistenza convenzionato deve essere mantenuto costante per tutta la durata dell’appalto. La sostituzione di un centro assistenza che per qualsiasi motivo (anche chiusura feriale) non sia disponibile resta a carico della ditta appaltatrice che deve garantire la continuità del servizio. L’appaltatore ha l’onere di mantenere aggiornato l’elenco completo degli operatori convenzionati con esatta indicazione della competenza (meccanico, elettrauto, carrozziere). Il suddetto elenco dovrà indicare il nome del responsabile a cui la stazione appaltante potrà fare riferimento, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi per lo svolgimento del servizio con la massima celerità e precisione.
Centri di assistenza. 1. Il Fornitore è tenuto a garantire per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna di una rete di centri di assistenza cui è deputata l’esecuzione degli interventi di assistenza e manutenzione. In particolare, il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 3 centri assistenza dislocati sul territorio come segue: uno nell’area nord (territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia e di Modena), uno nell’area centro (territorio delle Province di Bologna e di Ferrara), uno nell’area sud (territorio delle Province di Ravenna, di Rimini e di Forlì/Cesena). 2. I centri di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 08:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la consegna dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi. 3. Qualora nel corso della vigenza della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura dovesse diminuire il numero dei centri di assistenza indicati, il Fornitore nel termine di 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinare il numero pena l’applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.
Centri di assistenza. Tutti gli interventi di manutenzione preventiva e di riparazione potranno essere effettuati dal Committente presso tutte le Concessionarie o le Officine Autorizzate della Casa Costruttrice delle autovetture, secondo quanto riportato al successivo art. 11 (Manutenzione e riparazione). Le operazioni inerenti i pneumatici saranno invece effettuate dal Committente presso i "Centri Assistenza Pneumatici" appositamente convenzionati con l’Appaltatore. In particolare: − dovrà essere garantito almeno un Punto di Assistenza entro un raggio di 15 km dai centri di seguito elencati, per ciascun lotto: Lotto 1: Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxx (xxx Xxxxxx 00 e via Lazzaretto Vecchio 26), Posto di Manutenzione di Cessalto, Uffici di Porcia (PN) e Casello di Venezia Est (Quarto d’Altino (VE)); Lotto 2: Cessalto (TV) e Palmanova (UD);
Centri di assistenza. La ditta appaltatrice deve definire le modalità organizzative del servizio e deve presentare l’elenco dei centri di assistenza convenzionati. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante, relativamente alle prestazioni che non possono essere svolte presso le sedi aziendali, almeno due centri di assistenza nel raggio di 20 km dalle sedi sopra indicate e dotato di tutte le attrezzature, l’impiantistica e le infrastrutture necessarie per la corretta manutenzione dei pneumatici nonché della custodia dei mezzi. I centri di assistenza convenzionati devono garantire la presa in carico e riconsegna delle macchine tutti i giorni lavorativi dalle ore 07:00 alle ore 18:00, ed il sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00. Il numero di centri di assistenza convenzionato deve essere mantenuto costante per tutta la durata dell’appalto. La sostituzione di un centro assistenza che per qualsiasi motivo (anche chiusura feriale) non sia disponibile resta a carico della ditta appaltatrice che deve garantire la continuità del servizio. L’appaltatore ha l’onere di mantenere aggiornato l’elenco completo degli operatori convenzionati. Il suddetto elenco dovrà indicare il nome del responsabile a cui la stazione appaltante potrà fare riferimento, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi per lo svolgimento del servizio con la massima celerità e precisione.
Centri di assistenza. La ditta Aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata contrattuale una rete di centri di assistenza autorizzati sul territorio di cui almeno due per ogni settore specifico dovranno essere collocati in Provincia di Gorizia.
Centri di assistenza. Assistance Centers Authorization Beneficiary
Centri di assistenza. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una rete di centri di assistenza adeguata al numero e alla dislocazione territoriale del parco automezzi di Arpae. In particolare, per l'esecuzione dell'appalto il Fornitore deve assicurare per ogni Lotto la presenza di almeno una propria officina o centri di assistenza già convenzionati, in prossimità di ciascuna sede dell’Agenzia indicata in Tabella 1, sottoriportata, come dichiarato in sede di gara. Per prossimità si intende che la distanza tra le officine/centri di assistenza convenzionati e i sottoelencati luoghi non deve essere superiore a 8 Km. Nei casi in cui la distanza dal centro di assistenza sia superiore a 8 Km sarà obbligo ed onere del Fornitore provvedere a sue spese al ritiro dell’auto ed alla riconsegna della stessa presso la sede di Arpae. Se espressamente richiesto da Arpae, il servizio di cui al capoverso precedente dovrà essere garantito anche nei casi in cui il centro di assistenza si trovi ad una distanza inferiore agli 8 km. In tal caso il costo per il ritiro e la riconsegna della vettura sarà calcolato in base alla tariffa prevista per la manodopera oraria. I termini per il ritiro e la riconsegna dell’auto sono i seguenti: - entro 24 ore dalla richiesta di intervento effettuata dagli operatori Arpae; Riconsegna: - entro 24 ore dall’esecuzione dell’intervento sulla vettura. Le officine e i centri di assistenza convenzionati garantiscono la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto, il mantenimento di almeno lo stesso numero di officine e centri di assistenza convenzionati, dichiarato in sede di gara. L'elenco dovrà riportare dettagliatamente per ciascun centro di assistenza: a) la denominazione o ragione sociale b) l'indirizzo c) il numero di telefono di reperibilità ed indirizzo e-mail; d) il tipo di assistenza prestata (autofficina-carrozzeria, elettrauto, gommista).
Centri di assistenza. La ditta si obbliga a garantire, per la durata di 24 mesi dalla consegna dei veicoli, la presenza di almeno un centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) nell’ambito delle singole provincie così come previsto al punto 6 delle specifiche tecniche già citate. In caso di chiusura del centro ovvero di revoca dell’autorizzazione o della convenzione la Ditta si impegna a ripristinare entro il termine di giorni 30 il servizio. Per ogni giorno di ritardo nella riattivazione del servizio verrà applicata una penale pari a 0,1‰ dell’ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%. Il ritardo oltre il 90° giorno verrà valutato ai fini della risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

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  • OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  • GARANZIA ASSISTENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ Europ Assistance non è responsabile dei danni: Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

  • Assistenza La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della Copertu- ra 1, offre una serie di prestazioni erogate da Europe Assistance all’Assicurato in caso di Sinistro verificatosi nel corso di validità della Polizza. Il pacchetto “Assistenza” si divide in tre gruppi: • Prestazioni senza franchigia chilometrica: Qualora l’Autoveicolo rimanesse im- mobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefoni- camente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dell’Autoveicolo stesso dal luogo dell’immo- bilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia. • Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’Assicurato: Qualora l’Autoveicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o prose- guimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. La prestazione Rientro o proseguimento del viag- gio è valida anche all’Estero. • Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all’estero: Qualora l’Assicurato o i passeggeri dell’Autoveicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitas- sero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medi- ci della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

  • Assistenza stradale facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Livelli di servizio Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale Disponibilità in un mese contrattuale Rimborso (% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento) Meno del 99,9% 2% Inferiore al 99% 5% Inferiore al 95% 10% * Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto direttamente al Cliente. La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).