Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica Clausole campione

Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria) ! SCOPERTI La garanzia prevede i seguenti scoperti: - 0% dell’ammontare della penale nel caso di rinuncia e/o modifica del viaggio per ricovero, decesso o infezione da Covid-19; - 10% dell’ammontare della penale, nel caso di rinuncia e/o modifica del viaggio per cause diverse da ricovero o decesso o Covid-19; - 25% dell’ammontare della penale, nel caso di prenotazioni in penale al 100% dal momento della prenotazione. Se la penale è superiore al massimale garantito, lo scoperto viene calcolato su quest’ultimo.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. Puoi richiedere questa garanzia quando devi annullare l’intera pratica viaggio prenotata, prima dell’inizio del viaggio stesso per una delle cause che trovi in questo elenco, purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: a) malattia, infortunio (per i quali ci siano certificati e documenti medici che dimostrino l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso: - tuo; - del tuo coniuge/convivente more uxorio, di tua figlio/a, di tuoi fratelli e sorelle, di un tuo genitore o di un tuo suocero/a, di un tuo genero o nuora, o del tuo Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se queste persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a te, in caso di malattia grave o infortunio, devi dimostrare che è necessaria la tua presenza; - di un tuo accompagnatore che deve essere assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente a te. b) se vieni assunto o licenziato da parte del datore di lavoro e non puoi utilizzare le ferie che avevi a disposizione; c) un incendio o una calamità naturale provoca gravi danni materiali alla tua casa ed è necessario che tu sia presente e nessuno ti può sostituire; d) una calamità naturale ti impedisce di raggiungere, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato; e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla tua iscrizione al viaggio. f) positività da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi cha abbia colpito: - direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi; - direttamente il tuo compagno di viaggio. Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata dalla Contraente o dalle Società del Gruppo che hanno raccolto la prenotazione, agli assicurati indicati nella pratica per l’Annullamento totale della pratica stessa. - nel caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio dovuta a un ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) - nel caso di decesso.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria) 🗶 Non sei assicurato se i casi di annullamento dipendono o sono provocati da: - furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio; - malattie mentali e disturbi psichici in genere, comprese le sindromi organiche cerebrali, i disturbi schizofrenici, i disturbi paranoici, le forme maniaco-depressive e le relative conseguenze/complicanze; - stato di gravidanza o le situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento è avvenuto prima della data di iscrizione del viaggio; - infortunio, malattia o decesso che si verifica prima della conferma del viaggio; - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; - conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti prima della conferma del viaggio; - xxxxxxx e/o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale; - mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da parte tua entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria), In caso di Sinistro devi comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare una denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 5 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio. Denuncia il sinistro nei seguenti modi: - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni. oppure - scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 – 00000 Xxxxxx (XX). E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria) Garanzia Rifacimento Viaggio (obbligatoria) Garanzia Prolungamento soggiorno in caso di Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso quota Viaggio in caso di Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso Spese Veterinarie in Viaggio (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria) Garanzia Rifacimento Viaggio (obbligatoria) Garanzia Prolungamento soggiorno in caso di Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso quota Viaggio in caso di Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso Spese Veterinarie in Viaggio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria) Garanzia Rifacimento Viaggio (obbligatoria) Garanzia Prolungamento soggiorno in caso di Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso quota Viaggio in caso di Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso Spese Veterinarie in Viaggio (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. In caso di Xxxxxxxx devi comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare una denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 5 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio. - il tipo di patologia; - l’inizio e il termine della patologia. - copia della tessera Europ Assistance; - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; - in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; - in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; - in caso di decesso, il certificato di morte; - scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; - ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione; - estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione; - fattura relativa alla penale addebitata emessa dalla Contraente e dall’Organizzazione; - copia del biglietto annullato; - programma e regolamento del viaggio; - documenti di viaggio (visti, ecc.); - contratto di conferma viaggio. - conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo o ricevuta di pagamento dello stesso; - copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente. - referto degli esami di positività Covid-19 (tampone e/o test sierologico); - certificato dell’Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19.
Garanzia Spese di Annullamento Soggiorno/Pratica. (obbligatoria) Garanzia Rifacimento Viaggio (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.

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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.