Common use of Garanzie a carico del cliente finale Clause in Contracts

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Gas Supply Agreement, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale, Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Clienti non domestici Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 15,5 per ogni kW di una mensilità potenza contrattualmente impegnata stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostefatturazione 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica Ai Clienti Non Domestici, Condizioni Economiche, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 11,5 per ogni kW di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostepotenza contrattualmente impegnata 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 5,2 per ogni kW di una mensilità potenza contrattualmente impegnata Clienti domestici Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostepotenza contrattualmente impegnata 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Condizioni Economiche, Condizioni Generali Di Fornitura, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 5,2 per ogni kW di una mensilità potenza contrattualmente impegnata Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostepotenza contrattualmente impegnata 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: : a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; ; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito co- stituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insolutiin- soluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse in- teresse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte: 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale, Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 15,5 per ogni kW di una mensilità potenza contrattualmente impegnata stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostefatturazione 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore Clienti titolari di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostebonus sociale 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelleripor- tato nella seguente tabella: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposteClienti non domestici 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: (a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione emis- sione di una nuova fattura; (b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato im- putato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente conte- stualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 >5.000 deposito (€) attribuibile al cliente al netto delle imposte Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte300,00 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Offerta Placet

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Clienti titolari di bonus sociale <500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 25,00 77,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Ammontare Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare valore di una mensilità di consumo deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW stima dei corrispettivi dovuti per 1 (Smc/announo) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore periodo di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostefatturazione 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito de- posito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostenella seguente tabella: 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato rad- doppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti prece- denti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale cau- zionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Richiesta Di Attivazione Servizi Energetici

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 5,2 per ogni kW di una mensilità potenza contrattualmente impegnata Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostepotenza contrattualmente impegnata 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino Clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 1.500 Fino 16,5 kW Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 16,5 kW Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 15,5 per ogni kW di una mensilità potenza contrattualmente impegnata stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostefatturazione 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: : a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; ; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: General Conditions for Electricity Supply

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) Clienti titolari di bonus sociale <500 25,00 Fino a 5.000 77,00 >5.000 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Altri clienti <500 30,00 Fino a 1.500 90,00 Fino a 2.500 150,00 Fino a 5.000 300,00 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Clienti titolari di bonus sociale Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 25,00 77,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 0 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 0 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 0 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Gas Supply Agreement

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Clienti titolari di bonus sociale Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 25,00 77,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura Fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura Fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Gas Supply Agreement

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 10.1 Il Fornitore richiede può richiedere al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 10.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo contrattualmenteimpegnata 1 (Smc/announo) <500 Fino periodo di fatturazione con potenza disponibile non > a 1.500 Fino 16,5 kW 15,5 per ogni kW di potenza con potenza disponibile = o > a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte16,5 kW stima dei corrispettivi dovuti per 12.3 10.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 10.2, è raddoppiato raddoppiato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 10.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 10.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 10.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 10.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 10.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 10.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Fornitura Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostenella seguente tabella: 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo 13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA da ARERA (TIV e TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: . Consumo annuo (Smc/annoannuo) <500 Fino fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 5000 >5.000 5000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 25,00 77,00 Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposteimposte Consumo annuo (Smc/annuo) <500 fino a 1500 fino a 2500 fino a 5000 >5000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattuale impegnata Altri clienti Clienti domestici Clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattuale impegnata 15,5 per ogni kW di potenza contrattuale impegnata stima dei conrrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione 12.3 L’ammontare 13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: : a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; ; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento all'inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 un'unica soluzione.3.6 Qualora nel corso dell’erogazione dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.6 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto l'avvenuto versamento dello stesso. 13.7 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.8 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Supply Agreement

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1. Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2. L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Clienti titolari di bonus sociale Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare del deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 25,00 77,00 Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposteimposte Altri clienti <500 Fiano a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare 30,00 90,00 150,00 300,00 Valore di una 12.3 13.3. L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4. Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5. Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6. Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.. CGF rev2019_6 12.7 13.7. Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8. Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9. Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Per La Fornitura Di Gas Naturale

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 13.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino Clienti non domestici con potenza disponibile non Clienti non domestici con potenza Ammontare superiore a 1.500 Fino 16,5 kW disponibile pari o superiore a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare 16,5 kW deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore 15,5 per ogni kW di una mensilità potenza stima dei corrispettivi dovuti per 1 contrattualmente impegnata (uno) periodo di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostefatturazione 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <Clienti gas < 500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >> 5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Gas Supply Agreement

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;; Soggetta a direzione e coordinamento di Amafin S.p.A. - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx - CF/PI 12306230157 - Rea 1554580 b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Gas Supply Agreement

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabellenella seguente tabella: Consumo annuo (Smc/anno) Altri clienti <500 30,00 Fino a 1.500 90,00 Fino a 2.500 150,00 Fino a 5.000 300,00 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 12.2, è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Proposta Di Fornitura

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 25,00 77,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

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Samples: Gas Supply Agreement

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle impostenella seguente tabella: 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente Cliente al netto delle imposte 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: : a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; ; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto12.2, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del clienteCliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

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Samples: Gas Supply Agreement