Garanzie accessorie. Operanti se indicata in polizza la relativa somma assicurata La Società, a parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera c) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine od impianti imputabili, ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. L’assicurazione di cui alla presente garanzia accessoria è prestata a Primo Rischio Assoluto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Degli Esercizi Commerciali
Garanzie accessorie. Operanti se indicata in polizza A parziale deroga del punto 2.4 dell’art. 3.1 della presente Sezione, la relativa somma Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. Se assicurata La Societàla partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, a parziale deroga dell’Artdel punto 2.1 dell’art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera c) 3.1 della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicuratol’assicurazione si intende estesa, fino alla a concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente di euro 1.000,00 per sinistro e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende assicurazione, ai danni materiali e diretti derivanti all’assicurato da furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da: - furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio durante il tempo strettamente necessario per la riparazione trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, a sedi di fornitori e/o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiateclienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa. Se l’Assicurato è una società l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori. Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato. La garanzia opera unicamente nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Nel caso di operatività anche della Sezione Furto, la presente somma assicurata si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento intende elevata a euro 2.000,00 e si cumula alla somma assicurata in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine od impianti imputabili, ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. L’assicurazione di cui alla presente garanzia accessoria è prestata a Primo Rischio Assolutopolizza per la predetta garanzia.
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Garanzie accessorie. Operanti valide solo se indicata richiamate in polizza VITTORIA PREVEDE: Garanzia cristalli Elite Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto. La sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell’autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi. La somma rimborsata per ogni sinistro, con un massimo di due sinistri per anno assicurativo, non potrà essere superiore al valore assicurato per la relativa somma assicurata garanzia furto. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli. La Societàgaranzia opera a condizioni che l’indennizzo non venga percepito a seguito dell’operatività per il medesimo evento di altre garanzie di polizza. In caso di riparazione/sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria per mancata attivazione della procedura di indennizzo in forma specifica, la garanzia è prestata con scoperto del 50% Atti Vandalici TOP - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto Xxxxxxxx garantisce, a parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera punto “Esclusioni” delle Sezioni Danni lettere b) e c) della presente Sezione), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicuratanel limite del valore assicurato, indennizza l’Assicuratoil ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partitaderivanti da tumulti popolari, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data. scioperi, serratesommosse, provvedimenti imposti dall’autorità; difficoltà atti di reperimento delle merci o delle macchine od impianti imputabiliterrorismo, ad sabotaggio, atti di vandalismo. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti al tetto ed ai cerchioni in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. L’assicurazione di cui riconducibili alla presente garanzia accessoria è prestata a Primo Rischio Assolutocircolazione dei veicoli.
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Garanzie accessorie. Operanti se indicata Le seguenti estensioni di garanzia sono sempre operative: Restano esclusi i danni: • causati da umidità, stillicidio; • da rottura degli impianti automatici di estinzione; • derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell’acqua piovana; • causati da condutture installate all’esterno o interrate; • causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento; • alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento. all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi prestatori di lavoro o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso in rapporto di parentela. Le imprese esecutrici dei lavori ( nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. Tale garanzia accessoria viene prestata nell’ambito del massimale di polizza la relativa somma assicurata La Società, a parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera c) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente di € 300.000,00 (trecentomila) per sinistro e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine od impianti imputabili, ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, assicurativo con una franchigia a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. L’assicurazione di cui alla presente garanzia accessoria è prestata carico dell’Assicurato pari a Primo Rischio Assoluto€ 250,00 (duecentocinquanta).
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Samples: Convenzione Tra Aiba, Aig Europe s.a. (Delegataria), Cgpa Europe (Coassicuratore)