Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni,...
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società,...
Procedura per il risarcimento del danno. DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezio- ne della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezio- ne della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta gua- rigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo.
Procedura per il risarcimento del danno. Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si applica la nuova proce- dura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.
Procedura per il risarcimento del danno. Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti del Codice delle Assicurazioni. Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all’Assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli » il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni » il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006 Per avvalerti del Risarcimento diretto, devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni calle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.
Procedura per il risarcimento del danno. Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquidazione sinistri ed i termini entro i quali l’Impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il paga- mento, si rinvia alla sezione “ Risarcimento diretto” del sito Internet.
Procedura per il risarcimento del danno. R.C.A. Risarcimento diretto In caso di Sinistro tra due Veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, l’Assicurato può chiedere l’applicazione della Procedura di Risarcimento Diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all’applicabilità o meno della Procedura di Risarcimento Diretto e le relative procedure liquidative si rinvia a quanto contenuto all’art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 e all’art. 24 delle CGA.
Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
Procedura per il risarcimento del danno. R.C.A. Risarcimento diretto
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri). Risarcimento diretto.
1. se il sinistro rientra nella procedura del Risarcimento diretto:
2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:
a) 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
b) 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa saranno riportati gli elementi previsti dal “modulo blu”. • per i danni alla persona:
a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo blu”. Si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.