Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2, C.3 e E.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • M.2.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata registra nel Periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo dell’articolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la a garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2, C.3 e E.3.2 C.3, E.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: • in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • M.2.3 M.2.2, M.2.3, delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio dettaglio. Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Re- sponsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 7.290.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo mini- mo di legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è é capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2, C.3 e E.3.2 E.1.8.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • M.2.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio dettaglio. Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,005.000.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,001.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,001.100.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 3.000.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00100.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 6.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,005.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,005.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo mini- mo di legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,005.000.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista la formula tariffaria Tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata al verificarsi o meno di sinistri nel Periodo periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli Articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento pa- gamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo all’Articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazioneAssicura- zione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo dell’Articolo 1901 del Codice civile Civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo all’Articolo “A.3 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagatopa- gato. Si rinvia agli articoli Articoli “C.2, C.3 C.3, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 e E.3.2 E.1.8.2 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: • in base alle Condizioni di Assicurazione riportate agli articoli Articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Re- sponsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo disposi- tivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente Con- traente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli Articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • M.2.3 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora terzo qua- lora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo all’Articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni Co- muni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinatide- stinati, la somma assicurata Somma Assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo all’Articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio dettaglio. Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Re- sponsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,005.000.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,001.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,001.100.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 3.000.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00100.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 6.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,005.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,005.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge Legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,005.000.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è é capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista la Sono previste le formule tariffarie “Franchigia fissa ed assoluta” e “Bonus/Malus”. La formula tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta” prevede l’applicazione di una Franchigia in caso di Sinistro. La formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizzanell’Applicazione, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 A.5 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo dell’articolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2, C.2 e C.3 e E.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: • in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato esercitare il diritto di Rivalsa in proporzione della differenza fra il al minor Premio pagato per Effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa in conseguenza dell’installazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta TariffaUnibox, e con il massimo di € 5.0005.000 euro, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizzasull’Applicazione. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 45 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo quarantaseiesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizzadell’Applicazione. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • e M.2.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora la Polizza l’Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 A.5 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizzasull’Applicazione. Se in Polizza sull’Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio dettaglio. Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 7.290.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge destinato ai danni a persone (€ €6.070.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo dell’articolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la a garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2, C.3 e E.3.2 C.3, E.1.8.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: • in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • M.2.3 M.2.2, M.2.3, delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio dettaglio. Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Re- sponsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,005.000.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,001.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,001.100.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 3.000.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00100.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 6.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,005.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,005.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo mini- mo di legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,005.000.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è é capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli. E’ prevista sia la formula tariffaria “Fissa” per i Rimorchi, che non non prevede variazione di Premio in funzione del verificarsi o meno di Sinistri, che la formula tariffaria “Bonus/Malus” per gli altri Veicoli che invece prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata al verificarsi o meno di sinistri nel Periodo periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli Articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento pa- gamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo all’Articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazioneAssicura- zione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli Articoli “C.2, C.3 C.3, D.1, D.2, D.3 D.4 D.5 e E.3.2 D.8 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che: • in base agli articoli “M.1 e M.2 delle alle Condizioni di assicurazioneAssicurazione riportate negli Articoli “M.1-Scatola Nera” ed “M.2- Unibox” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione proporzio- ne della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile RC Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativilavora¬tivi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli Articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed • M.2.2, M.2.3 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora terzo qua- lora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni Generali Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinatide- stinati, la somma Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo all’Articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione” per gli aspetti di dettaglio dettaglio. Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Re- sponsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia di “Responsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” è prestata con i seguenti Massimali: - Massimale per danni a persone: € 6.070.000,005.000.000,00; - Massimale per danni a cose: € 1.220.000,001.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 2.000.000,00; - danni a cose € 1.300.000,001.100.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 3.000.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00100.000,00) resterà a carico dell’Assicurato. Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro. La garanzia “Responsabilità Civile AutoveicoliAutoVeicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00 6.000.000,00. Il Sinistro ha determinato i seguenti danni: - danni a persone € 6.500.000,005.500.000,00; - danni a cose € 300.000,00. Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,005.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge Legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,005.000.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è é capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
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