Common use of GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Clause in Contracts

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari al (2%) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto comma. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Micronido Aziendale

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai sensi dell’art. 93 del CodiceD. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari al 2% (2%) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appaltocento) dell'importo presunto del contratto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezzadell'opzione di rinnovo. La cauzione può essere costituita, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisitia scelta dell'offerente, in capo contanti (versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai candidatirequisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, elencati nel predetto comman. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, la La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile), codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative La garanzia deve avere efficacia per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre anche l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi momento della sottoscrizione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessicontratto medesimo. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa applicano le riduzioni di cui all’art. 393,comma 7, comma 1, lettdel D. Lgs. aa) del Codice, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 50/2016 e ss.mm.ii. Per la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo definitiva, si applica quanto previsto dall'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatarioD. Lgs. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 9350/2016 e ss.mm.ii.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L'offerta del concorrente dovrà essere corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice dei Contratti, pari al 2% del valore del- la concessione e precisamente di importo pari ad € 3.842,67 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7; 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rila- sciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concor- rente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non e richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93 93, comma 6 del Codice, è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con- tratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazio- ne antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a corredo dell’offerta. Il scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di tale garanzia è pari al (2%cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale di Novate Milanese; c) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato artfideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requi- siti di cui all’art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base comma 3 del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto commaCodice. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93In ogni caso, la garanzia deve fideiussoria e conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garan- te sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxx- tati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del co- dice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, all’art. 1957 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice codice civile), nonché l'operatività ; c) l’operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno ; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredate corredata da idonea una dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari di atto notorio del fideiussore che attesti il titolo potere di garanzia, im- pegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’ente committente; 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato artdell’art. 93, l’offerta è altresì corredatacomma 5 del Codi- ce, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua sca- denza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Tutta la documentazione costituente la garanzia provvisoria e l’impegno devono essere sottoscritti digital- mente sia dal Fideiussore sia dal Contraente. Nel caso in cui il fideiussore sia impossibilitato a emettere fide- iussione e/o dichiarazione di impegno in formato elettronico il concorrente dovrà allegare scansione dell'ori- ginale cartaceo firmata digitalmente dal legale rappresentante e dovrà far pervenire l’originale in formato cartaceo entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, pena l’esclusione, in busta chiusa riportan- te il nominativo del mittente e l’oggetto della procedura di gara al seguente indirizzo: “Comune di Novate Milanese – Area Gestione e sviluppo del territorio, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 18 - 20026 Novate Milanese”. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorren- te potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a pena condi- zione che abbia espressa decorrenza dalla data di esclusione salvo l’appartenenza presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del candidato alle categorie di micro, piccola suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e media impresa le modalità di cui all’art. 393, comma 17 del Codice dei Contratti. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del si- stema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. aad), e), f), g), del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dall’impegno solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consor- zio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impe- gno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati gia costituiti prima della pre- sentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi e causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'illuminazione Elettrica Votiva

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 16.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. con versamento tramite bollettino postale sul c/c 16185092 intestato al Comune di Villaputzu – Servizio di Tesoreria; c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 16.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: -essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; -contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; -essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); -avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; -qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; -prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. essere corredata, dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario 16.3 La sottoscrizione da parte del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), deve avvenire, in una delle seguenti modalità: -con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; -con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (in carta libera con allegato documento di riconoscimento in corso di validità) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito); 16.4 Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 16.5 All’atto della stipulazione del contratto per la concessione della struttura portuale l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo; 16.6 L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto quanto previsto al comma 7 dell’art. 93 del Codice. 16.7 Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 16.8 All’atto della stipulazione del contratto per la concessione della gestione del porto turistico l’aggiudicatario deve presentare, altresì: -garanzia “definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale come previsto dall’art. 103 del Codice. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia “provvisoria”; - polizza assicurativa per un importo pari ad € 2.000.000,00 a copertura di eventuali danni causati da atti vandalici e dolosi, incendi, fulmini, scoppi per dolo o colpa grave contenente la clausola del pagamento dei danni direttamente ed esclusivamente in favore del comune concedente, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta a carico del concessionario; - polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di rischio che non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per singola persona ed € 5.000.000,00 per danni a cose o animali. 16.9 Le polizze di cui sopra devono, ai sensi dell’art. 93 del Codice, è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari al (2%) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto comma. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice codice civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93.

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Samples: Cessione Della Quota E Concessione Della Gestione

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai sensi dell’artL’impresa dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale posto a base d’asta della gara. Lotto Valore stimato totale dell’appalto suddiviso per lotto (Euro) Deposito cauzionale 2% Suddiviso per ogni lotto di gara (Euro) 1 150.000,00 3.000,00 2 175.000,00 3.500,00 3 445.000,00 8.900,00 4 360.000,00 7.200,00 La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall’art. 93 del CodiceD. Lgs. del 50/2016: a. mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, è richiesta la costituzionein contanti od in titoli, secondo le modalità indicate nel citato articoloa titolo di pegno a favore di Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”; b. mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art.107 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385), di una garanzia provvisoria in originale, rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art.93D. Lgs. 50/2016 La fideiussione deve essere intestata a corredo dell’offertaAzienda X.X.XX. Il valore di tale n. 6 “Vicenza”. L'importo della garanzia è pari al (2%) due ridotto per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40gli operatori economici che dimostrino di possedere uno o più delle certificazioni di cui all’art. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto comma. Ai sensi del 93 comma 8 del citato artD.Lgs. 9350/2016. L'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, la garanzia deve e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione: • avere una durata non inferiore a 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile)Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteAppaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo Nel caso di garanziaAssociazione Temporanea di Imprese, ai sensi o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 45 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, n. 445 e s.m.i., circa l’identitànelle forme di legge, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenticauzione provvisoria, i brokerpena l’esclusione dalla gara, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande. Nel caso di un documento d’identità in corso Associazione Temporanea di validità dei suddetti soggettiImprese, o GEIE, o Consorzio ordinario, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere d), e), f) e g dell’art. In alternativa45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 già costituiti, il deposito la cauzione provvisoria dovrà essere corredato intestata all’impresa mandataria. Nel caso di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa Consorzio di cui all’artalle lettere b) e c) dell’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 350/2016, comma 1la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo. La Stazione Appaltante, lettnell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. aa) Sarà invece trattenuta quella dell’Impresa Aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva. Solo in seguito a quest’ultimo adempimento, la stessa sarà svincolata. Come precisato all’articolo 2 del Codicepresente disciplinare, dall’impegno dovrà essere prodotto all’interno della “Busta A” l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all'articolo 103 del CodiceD. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo La cauzione provvisoria potrà essere escussa: _ in caso di mancata sottoscrizione del contratto; _ in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta oppure qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (se richiesti); _ in caso di mancata produzione, nel termine stabilito, della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 documentazione richiesta per la stipula del predetto artcontratto e, comunque, _ in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 93La corretta costituzione del deposito cauzionale provvisorio è richiesta a pena di esclusione.

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Samples: Fornitura Di Ventilatori E Stazioni Di Anestesia

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. GARANZIA PROVVISORIA L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", di cui all’art. 93 D.lgs. n. 50/2016, di euro ….( / ), pari al 2 per cento del prezzo base indicato all’art. 3 del presente capitolato ( euro), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7, del suddetto art. 93, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, ovvero: -in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice; -mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del decreto legislativo 1 settembre 0000 x 000, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari al (2%) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base comma 4, del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto commad.lgs. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93n. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93.espressamente:

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Samples: Servizio Di Assistenza Scolastica

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 7.1) Garanzia provvisoria da parte di tutti gli operatori economici concorrenti. Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 93, comma 8 e s.m.i. l’offerta deve essere, altresì, corredata, a garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto ai sensi degli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice, è richiesta ); 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo presentazione dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari al (2%; 5) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto comma. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, all’art. 1957 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice codice civile), nonché l'operatività della garanzia medesima ; c. la loro operatività entro (15) quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno ; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) riportare l’autentica della sottoscrizione a norma di legge (notaio o pubblico ufficiale); 8) essere corredate corredata da idonea una dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari di atto notorio del fideiussore che attesti il titolo potere di garanzia, impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante; 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del decreto Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Questa stazione appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà, contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del Presidente della Repubblica D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., circa l’identità, solo se la qualifica ed i poteri stessipredetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato artLe altre riduzioni previste dall’art. 93, l’offerta è altresì corredatacomma 7, a pena del Codice si ottengono nel caso di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie possesso da parte di microuna sola associata oppure, piccola e media impresa per i consorzi di cui all’art. 345, comma 12, lett. aab) e c) del Codiced.lgs. n. 50/2016, dall’impegno da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Bando Di Gara

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai sensi dell’artL’impresa dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale posto a base d’asta della gara. Valore stimato totale dell’appalto (Euro) Deposito cauzionale 2% (Euro) La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall’art. 93 del CodiceD. Lgs. del 50/2016: a. mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, è richiesta la costituzionein contanti od in titoli, secondo le modalità indicate nel citato articoloa titolo di pegno a favore di Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”; b. mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art.107 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385), di una garanzia provvisoria in originale, rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art.93D. Lgs. 50/2016 La fideiussione deve essere intestata a corredo dell’offertaAzienda X.X.XX. Il valore di tale n. 8 “Berica”. L'importo della garanzia è pari al (2%) due ridotto per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40gli operatori economici che dimostrino di possedere uno o più delle certificazioni di cui all’art. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto comma. Ai sensi del 93 comma 8 del citato artD.Lgs. 9350/2016. L'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, la garanzia deve e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione: • avere una durata non inferiore a 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile)Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteAppaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo Nel caso di garanziaAssociazione Temporanea di Imprese, ai sensi o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 45 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, n. 445 e s.m.i., circa l’identitànelle forme di legge, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenticauzione provvisoria, i brokerpena l’esclusione dalla gara, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande. Nel caso di un documento d’identità in corso Associazione Temporanea di validità dei suddetti soggettiImprese, o GEIE, o Consorzio ordinario, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere d), e), f) e g dell’art. In alternativa45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 già costituiti, il deposito la cauzione provvisoria dovrà essere corredato intestata all’impresa mandataria. Nel caso di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa Consorzio di cui all’artalle lettere b) e c) dell’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 350/2016, comma 1la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo. La Stazione Appaltante, lettnell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. aa) Sarà invece trattenuta quella dell’Impresa Aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva. Solo in seguito a quest’ultimo adempimento, la stessa sarà svincolata. Come precisato all’articolo 2 del Codicepresente disciplinare, dall’impegno dovrà essere prodotto all’interno della “Busta A” l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all'articolo 103 del CodiceD. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo La cauzione provvisoria potrà essere escussa: _ in caso di mancata sottoscrizione del contratto; _ in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta oppure qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (se richiesti); _ in caso di mancata produzione, nel termine stabilito, della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 documentazione richiesta per la stipula del predetto art. 93.contratto e, comunque,

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Samples: Fornitura Di Un Impianto Angiografico

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai sensi dell’artL’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari cor- rispondente al 2% (2%) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40cento) euro quattromilatrecentosessantasei/40del prezzo base di cui al precedente paragrafo 2. Ai sensi del comma 7 del citato artdell’art. 93, l’importo comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 159/2011. La mancata presentazione della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiticauzione provvisoria, in capo ai candidatiovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle richieste dal Codice costituisce, elencati nel predetto commadecorso il termine fissato dalla Sta- zione appaltante entro cui il concorrente è tenuto a presentare o a regolarizzare il contenuto della predetta cau- zione e fermo restando l’obbligo di costituzione prima della presentazione dell’offerta, causa di esclusione. Ai sensi del comma 8 del citato artdell’art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione comma 6 del debitore principaleCodice, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957cauzione provvisoria è svincolata per l’aggiudicatario automatica- mente al momento della stipula del contratto, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanziamentre per gli altri concorrenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato artdell’art. 93, l’offerta comma 9 del 5 Codice, è altresì corredatasvincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. La garanzia può essere costituita a scelta del concorrente: a. mediante garanzia fideiussoria rilasciata, a pena ai sensi dell’art. 93, comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assi- curative che rispondano ai requisiti di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rila- sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 3106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclu- siva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. b. mediante: (i) assegni circolari o (ii) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da depositare presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di questa amministrazione aggiudicatrice, (iii) contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 11 del d.lgs. 231/2007, lett. aao (iv) del Codice, dall’impegno bonifico tramite accreditamento sul c/c. intestato a Gallerie dell’Ac- cademia di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93.Venezia

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Samples: Contract for Public Works