GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI Clausole campione

GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI. In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue: ▪ ALUNNI. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest’ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all’atto dell’adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura. ▪ CORSISTI E OPERATORI SCOLASTICI. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l’elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato. In caso di contratto pluriennale, per i soggetti che hanno aderito l’anno precedente, le garanzie saranno operanti fino all’invio del nuovo elenco assicurati ed - in ogni caso - non oltre i 60 gg. successivi alla data di scadenza annuale, termine entro cuidovrà avvenire anche l’invio del nuovo elenco assicurati.
GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI. In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue: • ALUNNI. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest’ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all’atto dell’adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari alla percentuale degli iscritti e frequentanti indicata nel DOCUMENTO D. Alla fine dell’anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento. • CORSISTI. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l’elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato.
GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI. In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue: da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura.

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  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0114/28 e n. 0114/29 Data ultimo aggiornamento 01/01/2019

  • RISCHI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, all’interno dell’abitazione, dai seguenti eventi: a) Xxxxx, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte. Quando nell’abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili. - mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili. - con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione stessa. - con uso fraudolento di chiavi. - facendo uso di grimaldelli o di arnesi simili: qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%. Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse. b) Xxxxxx, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno. c) Xxxxx e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. d) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli). Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro. La presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto limitatamente alla parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in detta sezione. La Società, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, risponde inoltre dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli per e) Xxxxxx e scippo fuori dall'abitazione avvenuti entro i confini d’Europa sul contraente, sul coniuge o su qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente. Per questa garanzia la Società risarcirà – per annualità assicurativa e complessivamente per il contraente e il nucleo familiare - fino alla concorrenza della relativa somma assicurata indicata in polizza senza tener conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma per il denaro con il massimo di euro 3.000,00 e uno scoperto del 10%.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • GENERALITA’ In linea generale, salvo diversa disposizione della DL, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2.5%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0.50. Alle banchine sarà assegnata la stessa pendenza trasversale. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto in accordo con la DL, in funzione del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dal progetto in accordo con la DL, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio eseguite. I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione. La DL potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso Laboratori Ufficiali. In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali eseguire le prove di routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche. L’approvazione della DL circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Appaltatore dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro. L’Appaltatore dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 4.50 m disposto secondo due direzioni ortogonali, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente. La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva. Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve essere tale da non introdurre apprezzabili variazioni di continuità rispetto alla strada nella quale il ponte è inserito. Pertanto, in linea di massima, nel caso di sovrastrutture di tipo "flessibile", salvo casi particolari, sul ponte devono proseguire gli strati superiori di pavimentazione in conglomerato bituminoso. L'anzidetta pavimentazione deve presentare pendenza trasversale minima non inferiore al 2.5%.

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • CONDIZIONI GENERALI 10.1 La denuncia di vizi di cui ai commi 6.1 e 7.4 deve essere inviata con descrizione dei vizi e foto attestanti il problema sorto a: xxxxxxx@xxxxxxx.xx 10.2 I venditori, gli agenti o altre figure simili non hanno l’autorità di garantire ulteriormente, rispetto a quanto qui stabilito, i Prodotti, di prolungare il Periodo di Garanzia o di cambiare, modificare, emendare le condizioni della presente Garanzia salvo che a seguito di istruzioni scritte da parte del rappresentante legale del Fornitore. Questa Garanzia si applica a tutti i Prodotti del Fornitore venduti all’Acquirente a partire dalla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e fino al momento in cui l’Acquirente non riceva una nuova Garanzia firmata dal legale rappresentante del Fornitore. 10.3 L’omissione o il ritardo da parte del Fornitore nell’esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, non deve essere considerato come una deroga alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, né l’esercizio parziale dei diritti, dei poteri o dei rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, può precludere l’esercizio successivo o futuro dei diritti e dei poteri relativi. 10.4 Nel caso una clausola di queste Condizioni Generali di Fornitura, o parte di essa, venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal Tribunale competente, le altre clausole o la parte di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, continueranno a regolare i rapporti tra il Fornitore e l’Acquirente relativamente alla vendita dei Prodotti. 10.5 L’Acquirente non può trasferire, trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore. Ogni trasferimento, trasmissione o cessione senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore sono nulli e comunque senza validità ed effetto. Questa Garanzia ha effetto ed è vincolante tra il Fornitore e l’Acquirente e i rispettivi legittimi successori ed assegnatari. Eventuali reclami derivanti da questa Garanzia possono essere presentati solo dall’Acquirente e non dai clienti dell’Acquirente o altra parte.