Gestione degli archivi di base Clausole campione

Gestione degli archivi di base. [R.73] L’Appaltatore dovrà eseguire attività di gestione e manutenzione degli archivi di base, ossia di tutti i dati di configurazione necessari per l’utilizzo del servizio ReCUP, al fine di gestire opportunamente le fasi del processo relativo alla richiesta ed alla conseguente erogazione di prestazioni sanitarie. [R.74] L’Appaltatore dovrà eseguire fra l’altro, in coordinamento con la Committente, le attività di gestione e manutenzione del “Nomenclatore” delle prestazioni sanitarie erogate. [R.75] Le configurazioni che l’Appaltatore dovrà gestire comprendono le seguenti tipologie di dato: • dati di tipo generale (non specificamente sanitari), quali anagrafiche geografiche ISTAT, etc., • dati di tipo sanitario, come le anagrafiche delle strutture sanitarie, delle prestazioni, gli archivi delle branche, delle discipline ospedaliere, dei codici diagnostici, dei codici di esenzione, etc., • anagrafiche relative al personale delle aziende sanitarie. [R.76] Il servizio dovrà essere erogato mediante l’utilizzo dell’apposito modulo software disponibile nell’attuale piattaforma di gestione del Back Office. [R.77] Il servizio dovrà essere erogato in modalità tale da garantire l’allineamento costante dei sistemi senza produrre alcuna discontinuità nel servizio di prenotazione. [R.78] Costituirà altresì obbligo dell’Appaltatore l’esecuzione di qualsiasi attività di manutenzione adeguativa che si rendesse necessaria a seguito di modifiche normative, con il conseguente aggiornamento delle configurazioni nel rispetto dei vincoli funzionali e temporali previsti. [R.79] L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare alla Committente con periodicità mensile, nel rispetto delle tempistiche di cui al § 11 (cfr. ID SLA BO_ARC_PPRE_1), il “Piano previsionale delle attività di Back Office” contenente il dettaglio delle attività che saranno eseguite nel mese successivo, corredato di pianificazione temporale inclusiva delle fasi di collaudo e rilascio. La Committente, entro la settimana successiva, valuterà il “Piano previsionale delle attività di Back Office” approvandolo o chiedendo all’Appaltatore modifiche e/o rimodulazioni; in tal caso l’Appaltatore dovrà consegnare, nel rispetto delle tempistiche di cui al § 11 (cfr. ID SLA BO_ARC_PPRE_2), la versione aggiornata del “Piano previsionale delle attività di Back Office”. [R.80] L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare alla Committente con periodicità mensile, nel rispetto delle tempistiche di cui al § 11 (cfr. ID SLA BO_ARC_CONS), ...

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  • VISTO la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto; - il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera f) che prevede l’ effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 “ Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»”; - il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - l' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; - il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”; - l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;