Servizi di Back Office Clausole campione

Servizi di Back Office. Per servizi di Back Office si intende l'insieme dei servizi e delle procedure che sono svolte in assenza di gestione diretta del pubblico della Biblioteca, sia in orario di apertura che di chiusura al pubblico di Palazzo delle Orsoline. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività comprendono: Servizi complementari e di supporto • coordinamento dei servizi presenti all'interno della Biblioteca Civica (servizi bibliotecari, museali, archivio ed informa giovani); • suddivisione e distribuzione presso i vari locali dei materiali informativi sulle iniziative culturali in corso; • ritiro e consegna di posta, libri o pacchi di altri materiali: • all'occorrenza e previ accordi specifici, ricevimento dei fornitori, firma delle bolle di consegna con verifica numero colli; • coordinamento redazionale, comunicazione all'Amministrazione di di news ed eventi, redazione e pubblicazione di bibliografie, eventuale supporto nel caricamento delle notizie sul sito istituzionale; • pubblicazione di news e post sulla pagina Facebook, o sul sito informagiovani, condivisione di contenuti, creazione di eventi; • raccolta ed estrazione di dati statistici sui servizi erogati presso la Biblioteca per la misurazione dei risultati; Servizi di gestione del patrimonio documentale • predisposizione dei documenti per il prestito: etichettatura, applicazione pellicola protettiva del dorso; • collocazione a scaffale delle nuove accessioni librarie e multimediali; • riordino scaffali e ricollocazione tempestiva dei volumi rientrati dal prestito, delle riviste e degli altri documenti consultati in sede; • ricerca e ricollocazione di libri, riviste e altri documenti consultati a magazzino; • verifica complessiva della corretta collocazione dei documenti a scaffale con frequenza giornaliera; • Interventi di piccolo restauro sui volumi deteriorati come incollatura pagine • operazioni di scarto di volumi e quotidiani deteriorati o obsoleti (previo assenso dell'Amministrazione comunale e della Sovrintendenza, ove necessario) • redazione dell'elenco settimanale delle nuove acquisizioni librarie; • occasionale movimentazione di materiale documentario all'interno degli spazi della biblioteca; • rilevazione ed elaborazione dati per la formulazione di statistiche sull'andamento del servizio; • gestione dei quotidiani; • registrazione dei periodici sugli appositi schedoni cartacei o sul sistema informatico Xxxxxx; • controllo delle lacune e dei fascicoli in ritardo, da segnalare agli addetti di...
Servizi di Back Office. [R.66] Costituirà obbligo dell’Appaltatore erogare tutti i servizi di Back Office di cui alla presente sezione, con l’obiettivo di gestire il sistema ReCUP fornito dalla Committente e costituire uno strato di servizi di supporto, formazione ed assistenza per gli addetti ai servizi di Contact Center (cfr. § 6.1) e per altri utenti indicati dalla Committente che sono abilitati a vario titolo ad accedere al sistema ReCUP. [R.67] Gli addetti al Back Office, fatta eccezione per eventuali e specifiche casistiche laddove indicate nel presente Documento, dovranno essere distinti dagli Operatori del Contact Center (cfr. § 6.1). [R.68] Gli addetti ali Back Office, nel rispetto di una modalità di formazione di tipo “train the trainers”: • saranno formati dal Coordinamento del servizio regionale, • provvederanno, successivamente, a formare i propri colleghi addetti ai servizi di Contact Center ed eroganti il servizio di ReCUP (cfr. § 6.1), nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dall’Appaltatore nel “Piano della Formazione” (cfr. § 10.2). [R.69] L’Appaltatore dovrà organizzare, all’interno della struttura di Back Office, un gruppo di utenti dedicati alla gestione delle problematiche hardware e software occorrenti ai propri sistemi. [R.70] Le attività in carico alla struttura di Back Office predisposta dall’Appaltatore prevedono in particolare, come descritto nei paragrafi seguenti: • l’erogazione dei servizi di recall per la conferma delle prenotazioni di cui al [R.39] , • gestione degli archivi di base (cfr. § 6.2.1), • partecipazione alla gestione ed al monitoraggio delle attività aziendali relative al servizio ReCUP (cfr. § 6.2.2), • Help Desk (cfr. § 6.2.3). [R.71] L’Appaltatore dovrà tracciare tutte le attività inerenti ai servizi di Back Office per il tramite di un sistema di trouble ticketing che egli stesso dovrà mettere a disposizione e che dovrà interfacciarsi con la piattaforma di trouble ticketing in uso presso l’Amministrazione. [R.72] Tutti i servizi dovranno essere erogati presso locali e strutture nella disponibilità dell’Appaltatore e da esso approntate, gestite e manutenute ovvero altri locali e strutture indicati dal Committente.
Servizi di Back Office. Completano le logiche di processo del sistema informativo di ONBanca le attività di back- offıce svolte grazie all’ausilio delle funzioni previste dai sistemi di back-end. Il modello organizzativo attuato da ONBanca prevede che parte dell’attività di back-offıce venga svolta da una società terza, anche rispetto al Gruppo BPCI, in forza di un contratto di outsourcing. Le funzioni assegnate all’outsourcer sono le seguenti: • verifica formale sulla completezza e regolarità dei documenti che giungono in ONBanca; • censimento anagrafico dei clienti e apertura dei rapporti; • data entry nel sistema informativo di tutte le operazioni disposte dal cliente tramite moduli cartacei; • smistamento della corrispondenza ed archiviazione della stessa. I controlli di merito ed il coordinamento di tali attività sono invece mantenuti all’interno della struttura centrale di ONBanca. ONBanca svolge direttamente, inoltre, tutte le attività di back-offıce bancario e finanziario che hanno atti- nenza con la custodia, l’amministrazione e la raccolta ordini, nonché le incombenze amministrative, con- xxxxxx e di vigilanza.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 • Fido € 7.500,00 • Fido € 10.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.