GESTIONE DEL RAPPORTO. Prova - 180 giorni, Quadri e liv. 1; - 60 giorni, liv. 2 e 3S; - 45 giorni, liv. 3 e 4; - 30 giorni, liv. 5 e 6. Per i Quadri e il liv. 1 il periodo di prova si computa in giorni di calendario, mentre per gli altri livelli i giorni si intendono di lavoro effettivo Preavviso anzianità liv. Q e 1 liv. 2 e 3S liv. 3 e 4 liv. 5 e 6 fino a 5 anni da 5 a 10 anni oltre 10 anni 60 giorni 90 giorni 120 giorni 45 giorni 60 giorni 90 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni 20 giorni 30 giorni 45 giorni I giorni si intendono di calendario. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese Tirocinio Non regolamentato Apprendistato Apprendistato (D.Lgs 81/2015) Apprendistato professionalizzante - Sospensione: la malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, anche frazionati, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi; - Recesso: le parti nel contratto individuale possono recedere dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo ai sensi di quanto disposto dell’art. 2118 del Codice Civile; - Percentuale di conferma: il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, senza contare gli apprendisti che si siano dimessi, licenziati per giusta causa o che abbiano rifiutato la proposta di rimare in servizio al termine dell’apprendistato. Tale limitazione non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato; - Limiti di età: possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; - Proporzione numerica: il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, alle proprie dipendenze, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; - Periodo di prova: quello previsto dall’inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell’apprendista e in ogni caso non può superare i due mesi in funzione delle qualifiche previste; - Ammissibilità: il contratto di apprendistato può essere stipulato per il conseguimento delle qualifiche e mansioni dei livelli: 2°, 3°S, 3°, 4° e 5°; - Inquadramento: 2 livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire per la prima metà del periodo di apprendistato; 1 livello inferiore rispetto alla qualifica da conseguire per la seconda metà del periodo di apprendistato. Gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 5° livello sono inquadrati nel 6° livello per tutta la durata dell’apprendistato; - Durata: Liv. 2°, 3°S, 3° e 4°: 36 mesi; Liv. 5°: 24 mesi; - Formazione: il percorso formativo è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal CCNL vigente; - Precedenti periodi di apprendistato: il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno; - Malattia: all’apprendista in caso di malattia verrà corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione per un numero massimo di 12 giorni all’anno; - Trattamento normativo: l’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dei CED, ICT, Professioni Digitali, STP. Il rapporto di apprendistato può essere a tempo pieno o parziale, per quest’ultimo non può avere durata inferiore a 24 ore settimanali; - Assistenza sanitaria: gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo EASI. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Limiti di età: possono essere assunti i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni; - Durata: determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi e superiore a: 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, c. 6, del D.lgs. 226/2005; 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente; 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento delle qualifiche, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo; - Periodo di prova: pari a 160 ore di presenza in azienda; - Inquadramento e retribuzione: all’apprendista sarà attribuito convenzionalmente il 5° livello del sistema di inquadramento del CCNL vigente. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% del minimo tabellare attribuito. La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista sarà determinata dall’applicazione delle seguenti percentuali sul minimo tabellare del 5° livello: Apprendistato per il conseguimento di: Anno scolastico Retribuzione delle ore di lavoro in azienda Qualifica di istruzione e formazione professionale 2° anno 55% 3° anno 60% Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore 2° anno 55% 4° anno 65% (esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale) 5° anno 70% Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente Anno unico 65% Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato 1° anno 65%
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Ced, Ict, Professioni Digitali E STP, CCNL Ced, Ict, Professioni Digitali E STP
GESTIONE DEL RAPPORTO. Prova - 180 giorni, Quadri e liv. 1; - 60 giorni, liv. 2 e 3S; - 45 giorni, liv. 3 e 4; - 30 giorni, liv. 5 e 6. Per i Quadri e il liv. 1 il periodo di prova si computa in giorni di calendario, mentre per gli altri livelli i giorni si intendono di lavoro effettivo Preavviso anzianità liv. Q e 1 liv. 2 e 3S liv. 3 e 4 liv. 5 e 6 fino a 5 anni da 5 a 10 anni oltre 10 anni 60 giorni 90 giorni 120 giorni 45 giorni 60 giorni 90 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni 20 giorni 30 giorni 45 giorni I giorni si intendono di calendario. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese Tirocinio Non regolamentato Apprendistato Apprendistato (D.Lgs 81/2015) Apprendistato professionalizzante - Sospensione: la malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, anche frazionati, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi; - Recesso: le parti nel contratto individuale possono recedere dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo ai sensi di quanto disposto dell’art. 2118 del Codice Civile; - Percentuale di conferma: il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, senza contare gli apprendisti che si siano dimessi, licenziati per giusta causa o che abbiano rifiutato la proposta di rimare in servizio al termine dell’apprendistato. Tale limitazione non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato; - Limiti di età: possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; - Proporzione numerica: il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, alle proprie dipendenze, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; - Periodo di prova: quello previsto dall’inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell’apprendista e in ogni caso non può superare i due mesi in funzione delle qualifiche previste; - Ammissibilità: il contratto di apprendistato può essere stipulato per il conseguimento delle qualifiche e mansioni dei livelli: 2°, 3°S, 3°, 4° e 5°; - Inquadramento: 2 livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire per la prima metà del periodo di apprendistato; 1 livello inferiore rispetto alla qualifica da conseguire per la seconda metà del periodo di apprendistato. Gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 5° livello sono inquadrati nel 6° livello per tutta la durata dell’apprendistato; - Durata: Liv. 2°, 3°S, 3° e 4°: 36 mesi; Liv. 5°: 24 mesi; - Formazione: il percorso formativo è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal CCNL vigente; - Precedenti periodi di apprendistato: il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno; - Malattia: all’apprendista in caso di malattia verrà corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione per un numero massimo di 12 giorni all’anno; - Trattamento normativo: l’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dei CED, ICT, Professioni Digitali, STPProfessionisti non Ordinistici. Il rapporto di apprendistato può essere a tempo pieno o parziale, per quest’ultimo non può avere durata inferiore a 24 ore settimanali; - Assistenza sanitaria: gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo EASI. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Limiti di età: possono essere assunti i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni; - Durata: determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi e superiore a: 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, c. 6, del D.lgs. 226/2005; 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente; 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento delle qualifiche, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo; - Periodo di prova: pari a 160 ore di presenza in azienda; - Inquadramento e retribuzione: all’apprendista sarà attribuito convenzionalmente il 5° livello del sistema di inquadramento del CCNL vigente. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% del minimo tabellare attribuito. La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista sarà determinata dall’applicazione delle seguenti percentuali sul minimo tabellare del 5° livello: Apprendistato per il conseguimento di: Anno scolastico Retribuzione delle ore di lavoro in azienda Qualifica di istruzione e formazione professionale 2° anno 55% 3° anno 60% Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore 2° anno 55% 4° anno 65% (esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale) 5° anno 70% Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente Anno unico 65% Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato 1° anno 65%
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Professionisti Non Ordinistici