Common use of Gestione del sinistro/caso assicurativo Clause in Contracts

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

Appears in 2 contracts

Samples: www.acmi.aon.it, www.aospterni.it

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, valutata la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire natura e la fase stragiudizialefondatezza della controversia, direttamente o a mezzo l’Xxxxxxx Xxxxxx Legale esperirà ogni tentativo utile al fine di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione realizzare il componimento amichevole della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per La Società si riserva di de- mandare a legali di propria scelta la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazionestragiudiziale della vertenza. Ove la composizione bonaria il bonario tentativo di definizione stragiudiziale della controversia non riesca, se l’Assicurato comunica all’Ufficio Tutela Legale gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di valutarne le possibilità di successo. Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo la gestione della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti dall’Art. 43 (Denuncia del Sinistro/Caso assicurativo e scelta del Legale) per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato . La Copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi dell’Articolo 17del comma 3 del presente articolo. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • A pena di decadenza dalla Copertura l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente diret- tamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tutela Legale. In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme li- quidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza l’Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Legale saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i valori medi del tariffario vigente. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno liquidati dall’Impresa nei limiti del massimale previsto in Polizza. In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, com- preso il caso in cui non venga concesso il benestare alla fase giudiziale, gli onorari e le spese del Legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di Euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA). In caso di esito negativo della fase giudiziale le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il massimale indicato in Polizza. Si specifica che comporti oneri dette spese verranno detratte dal massimale previsto in Polizza. In caso di soccombenza le spese legali dovranno essere calcolate dal Legale secondo il valore medio del tariffario vigente a concorrenza del massimale di Polizza. Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del massimale di Polizza; massimale da intendersi unico nel caso in cui la Copertura venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non sia- no risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Im- presa entro il massimale indicato in Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro/caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbi- tro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della Società, pena la decadenza dal parte soccombente. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato avvalersi di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazionetale procedura.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi è responsabile dell’operato di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza legali e congruità dell’operazioneperiti.

Appears in 2 contracts

Samples: www.sanita.oneaffinity.aon.it, www.sanita.oneaffinity.aon.it

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

Appears in 1 contract

Samples: www.sanita.oneaffinity.aon.it

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.;

Appears in 1 contract

Samples: www.acmi.aon.it