Common use of Gestione del sinistro/caso assicurativo Clause in Contracts

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

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Samples: Polizza Di Tutela Legale, Insurance Agreement

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi è responsabile dell’operato di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza legali e congruità dell’operazioneperiti.

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Samples: Polizza Di Tutela Legale, Assicurazione Di Tutela Legale

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la (1) Dopo il ricevimento della denuncia del caso Sinistro/Caso assicurativo, l’Impresa, per vertenze di diritto civile, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. (2) Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell’Assicurato, la Società (controversia verrà affidata all’Avvocato nominato ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a20 punto 3. (3) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05Qualora sia necessaria una difesa penale, l’Impresa concorderà di volta in volta con l’Assicurato il nominativo dell’Avvocato da nominare. (art. 20 punto 3) (4) si adopera per gestire In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e l’Impresa circa la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penaledi un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la Società trasmette controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l’Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. Qualora vi sia il rischio della prescrizione e/o decadenza del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesimo ritenute più opportune; con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all’Assicurato in virtù dell’instaurazione della procedura arbitrale. (5) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d’intesa con l’Impresa . (6) L’Impresa conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell’Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l’Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative. (7) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve: (a) informare l’Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria; (b) fornire all’Impresa ogni informazione sullo stato della pratica ▪ prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l’autorizzazione dell’Impresa; ▪ prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare; ▪ evitare di compiere atti che pregiudichino l’Impresa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale. (8) Se non diversamente stipulato vale quanto segue: se l’Assicurato viola una degli obblighi di cui al legale designato comma 7 del presente articolo, l’Impresa non può essere liberata dall’obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave l’Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall’Impresa. L’Impresa, ai sensi dell’Articolo 17dell’art. Si conviene inoltre che 1916 Codice Civile, è surrogata, fino alla competenza dell’Indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Il Contraente è tenuto, su richiesta dell’Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata consentire la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste surrogazione in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazionetali diritti.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.;

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Samples: Assicurazione Di Tutela Legale

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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