Recesso in caso di Xxxxxxxx Clausole campione

Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dall’Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore mette a disposizione del Contraente, il Premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il recesso non può essere esercitato dall’ Assicuratore in caso di Sinistro conseguente a Malattia.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle Coperture assicurative previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al pe- riodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace: Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata all'Assicurato ed al Broker; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 (sei) mesi da darsi con lettera raccomandata A.R. Per la Società la facoltà di recedere di cui sopra è subordinata al verificarsi di una delle condizioni di seguito riportate e documentate: - numero dei sinistri: superiore di oltre il 30% rispetto alla frequenza media annua risultante dalle statistiche riferite al triennio precedente la decorrenza della presente polizza qualora si intenda esercitare il recesso nel periodo assicurativo compreso tra la data di effetto e la prima scadenza anniversaria; se si intenda esercitare il recesso dopo la prima scadenza anniversaria si farà riferimento alla statistica sinistri dell'anno immediatamente precedente, fermo restando il superamento del predetto 30%; - indennizzi corrisposti: superiori di oltre il 30% rispetto al premio imponibile corrisposto dall’Ente alla Società per il presente contratto. La Società, contestualmente alla comunicazione del recesso, deve inviare al Contraente la statistica sinistri aggiornata necessaria per la redazione del nuovo bando di gara. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, sia il Contraente/Assicurato che la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 giorni. Se la Prestazione di Assistenza viene erogata il 5 marzo, sia la Compagnia che il Contraente/Assicurato hanno la possibilità di recedere dal contratto fino al 4 maggio; il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30 giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio, il preavviso terminerà in data 3 giugno e al Contraente/Assicurato non verrà più addebitato il pagamento del Premio dalla mensilità successiva. Per esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve inviare all’indirizzo di posta elettronica della Compagnia - xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx - una comunicazione, firmata, contenente le seguenti informazioni: • Dati anagrafici del Contraente/Assicurato (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di Residenza, recapito telefonico) • Numero di Polizza • Data del recesso La Compagnia, per facilitare il Contraente/Assicurato, mette a disposizione il fac-simile del modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento, che può essere: • richiesto attraverso il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000; • scaricato dalla sezione “Documenti” del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx . In caso di recesso per Sinistro da parte della Compagnia, quest’ultima non richiederà più il pagamento del Premio dalla mensilità successiva alla data di efficacia del recesso stesso; in caso di recesso per Sinistro da parte del Contraente/Assicurato, la Compagnia non richiederà più il pagamento del Premio dalla mensilità successiva alla data di ricezione della comunicazione e, in ogni caso, dalla rata mensile successiva alla data di recesso.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, possono recedere da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Recesso in caso di Xxxxxxxx dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx . In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Recesso in caso di Xxxxxxxx. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra” richiamato all’articolo 1.2. Nel caso di di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis di cui al D.Lgs. 206/2005..