Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. 10.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 10.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. 10.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 10.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 10.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
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Samples: Insurance Conditions, Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. 10.1 8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
10.2 8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
10.3 8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
10.4 8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
10.5 8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
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