Macchine agricole. Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.
Macchine agricole. In caso di Sinistro totale si stima il valore delle Macchine Agricole “semoventi e non” : - nuove o con meno di un anno di età in base al relativo Valore a Nuovo; - con più di un anno di età in base al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento della macchina, calcolato applicando al Valore a Nuovo un degrado per vetustà nella misura del 10% per Macchine Agricole semoventi, nella misura del 15% per Macchine Agricole non semoventi, per ogni anno di età superiore al primo e con il massimo dell’80%. Da detti valori verrà dedotto il Valore di Recupero del relitto. In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati. Relativamente ai rimorchi ed attrezzatura si stima il valore in base al costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
Macchine agricole. La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi. • 26.13 Xxxxxxxx neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve L’assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale. 🡪 Art. 27 - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA - Condizione speciale V L’assicurazione ha per base una polizza flotta nella quale vengono iscritti unicamente veicoli intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per le movimentazioni delle entità assicurate, che avvengono nel corso dell’annualità (inclusioni/esclusioni/ sostituzioni), il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle normative in vigore all’atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della notifica formale o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, dell’eventuale Carta Verde nonché dalla documentazione attestante il motivo dell’esclusione. I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d’anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in fase di regolazione premio mediante emissione di apposita appendice entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto. La differenza di premio, che potrà essere positiva o negativa, risultante dall’appendice di regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione da parte della Società.
Macchine agricole. La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi. • 26.13 Xxxxxxxx neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve L’assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente.
Macchine agricole. Veicoli definiti dall’art. 57 del Codice della Strada.
Macchine agricole. Trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccoglitrici per frutta, legumi e cereali, e quant’altro di simile utilizzato nell’attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, in sosta o in circolazione ovunque nell’ambito del Territorio Italiano.
Macchine agricole. L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dall’utilizzo delle macchine agricole e relativi motori purché usati per le sole necessità dell’Azienda agricola assicurata, compreso l’impiego occasionale delle macchine agricole anche per lavori non inerenti l’attività assicurata, inclusa la rimozione della neve da strade ad uso pubblico. Tali macchine, se risultanti essere “per conto proprio” sulla carta di circolazione, sono assicurate anche presso proprietà di terzi quando utilizzate a titolo gratuito per scambio d’opera.
Macchine agricole. L’insieme delle Macchine Agricole “semoventi e non” di proprietà dell’Assicurato, locate e/o noleggiate, con contratto di durata pluriennale, quali: - trattrici agricole a ruote o a cingoli, - macchine raccoglitrici semoventi, - moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe, 8 di 48
Macchine agricole. L’insieme delle Macchine Agricole “semoventi e non” di proprietà dell’Assicurato, locate e/o noleggiate, con contratto di durata pluriennale, quali: - trattrici agricole a ruote o a cingoli, - macchine raccoglitrici semoventi, - moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe, - macchine operatrici industriali semoventi utilizzate esclusivamente per lavori agricoli pertinenti l’A- zienda Agricola, - carrelli elevatori o caricatori, - ogni altra macchina operatrice agricola semovente, - presse/raccoglitrici, - roto-presse, - macchine per la lavorazione del terreno, - seminatrici, - macchine irroratrici, - macchine per la distribuzione di fertilizzanti, - rimorchi e attrezzature agricole, - ogni altra macchina operatrice agricola destinata ad essere trainata o portata, compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro installazione sia comprovata.
Macchine agricole. Sezione II Responsabilità Civile verso Terzi L’Impresa si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione – sempre che la garanzia sia richiamata nella Scheda di Polizza - a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti ed indicati nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (comprensivo di capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario dei beni assicurati, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali o cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei beni assicurati dalla Polizza Convenzione, ferma la detrazione della franchigia per danni a cose indicata nella Scheda di Polizza.