Common use of Gestione delle vertenze di danno Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resiste- re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto mas- simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non è a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata. La Compagnia rimborsa alla Ditta Contraente/Assicurata una Diaria giornaliera, nei limiti ed alle condizioni che seguono, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal Titolare o dai Soci identificati nella scheda di Polizza, da cui derivi una Inabilità temporanea totale ad attendere all’Attività professionale dichiarata, per una durata superio- re a 30 giorni continuativi.

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Samples: www.zurich.it, www.assineve.com

Gestione delle vertenze di danno. La Compagnia assume, L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia in sede penale, civile che penale ed amministrativa, e amministrativa a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Impresa ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. L’Assicurato è tenuto a trasmettere all’Impresa o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il limite di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, in caso di procedimento penale, assume unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto gestione della tacitazione dei danneggiaticontroversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Sono a carico della Compagnia dell’Impresa le spese sostenute per resiste- re resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto mas- simalemassimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed tra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e o tecnici che non siano da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa e non risponde di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non è a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata. La Compagnia rimborsa alla Ditta Contraente/Assicurata una Diaria giornaliera, nei limiti ed alle condizioni che seguono, in conseguenza multe o ammende né delle spese di Infortunio o Malattia subiti dal Titolare o dai Soci identificati nella scheda di Polizza, da cui derivi una Inabilità temporanea totale ad attendere all’Attività professionale dichiarata, per una durata superio- re a 30 giorni continuativigiustizia penale.

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Samples: www.allianz.it

Gestione delle vertenze di danno. La Compagnia Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale ed amministrativapenale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed od azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso, . Tuttavia in caso di procedimento penaledefinizione transattiva del danno, assume la difesa dell’Assicurato sino Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei danneggiatidiritti dell’Assicurato. Sono a carico della Compagnia Società le spese sostenute per resiste- re all’azione resistere all'azione promossa contro l’Assicuratol'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale massimale stabilito in Polizza polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto mas- simalemassimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali e o tecnici che non siano da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non è a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzatadesignati. La Compagnia rimborsa alla Ditta Contraente/Assicurata una Diaria giornaliera, nei limiti ed alle condizioni che seguono, in conseguenza Società non risponde di Infortunio o Malattia subiti dal Titolare o dai Soci identificati nella scheda multe od ammende. Nel caso di Polizza, da cui derivi una Inabilità temporanea totale ad attendere all’Attività professionale dichiarata, adozione della forma con franchigia – Self –insurance retention (SIR) la presente norma si intende operante solo per una durata superio- re a 30 giorni continuativii danni eccedenti la SIR stessa.

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Samples: Polizza Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera (Rct/O)