Gestione delle vertenze di danno. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicu- rato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.
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Gestione delle vertenze di danno. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, designando ove occorraoccor- ra, legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione Fermo il disposto di cui all’art. 1917 C.C. sull’Assicurato per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicu- rato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere resi- stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, o ammende né delle spese di giustizia penale. Nel caso in cui la Società assuma la difesa penale dell’Assicurato, essa si impegna a prose- guire nell’azione fino al compimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avve- nuta transazione civile.
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Gestione delle vertenze di danno. La In presenza di Xxxxxxxx coperti dalla presente Polizza, la Società assumeha diritto, fino a quando ne ha interessema non l’obbligo, di assumere a nome - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile dell’Assicurato, dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze controversie promosse nei confronti di quest’ultimo, tanto in sede civilestragiudiziale che giudiziale, penale ed amministrativa designandosia civile sia penale, ove occorra, designando d’intesa con lo stesso legali e/o tecnici, ed tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. In relazione a prestare la propria collaborazione Sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall’Assicurato per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicu- rato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’AssicuratoSocietà, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Massimale o del Sottolimite pattuito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta pretesa dal danneggiato sia superiore al danneggiato superi detto massimaleMassimale, oppure sia solo parzialmente compresa nell’ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese vengono sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume, Compagnia assume fino a quando ne ha interesseinteresse la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizia- le, sia civile che penale ed amministrativa, a nome - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare , in caso di Procedimento penale, assume la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicu- rato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighicorso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere resiste- re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMas- simale, le spese vengono ripartite fra Società Compagnia e Assicurato Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali o e tecnici che non siano da essa designati e ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penalesarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione