Identificazione dei sottoscrittori Clausole campione

Identificazione dei sottoscrittori. La SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti e tutti gli agenti di vendita devono in ogni momento conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in vigore relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, nonché alla prevenzione dell’impiego del settore finanziario a tali fini. Nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, la SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti sovrintenderanno al rispetto della legislazione lussemburghese applicabile in materia e si accerteranno che l’identificazione dei sottoscrittori venga effettuata in Lussemburgo, nel rispetto della regolamentazione in vigore, come (elenco non esaustivo) la Direttiva (UE) 2015/849, la legge del 12 novembre 2004 e il regolamento CSSF N. 12-02 del 14 dicembre 2012, e successive modifiche apportate di volta in volta. Spetta all'Agente per i Trasferimenti conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Pertanto, quando un azionista o un futuro azionista presenta la sua domanda, l’Agente per i Trasferimenti è tenuto a procedere all’identificazione del cliente e dei suoi beneficiari effettivi e alla verifica della loro identità, sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti, applicando un approccio basato sui rischi. Se le azioni sono sottoscritte da un intermediario che agisce per conto di altri, l’Agente per i Trasferimenti deve attuare misure di vigilanza rafforzate nei confronti di tale intermediario, volte soprattutto ad analizzare la solidità del quadro di controllo della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo di quest’ultimo. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, l'Agente per i Trasferimenti ha il dovere di sospendere tale richiesta e persino di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. In tal caso, l'Agente per i Trasferimenti non sarà soggetto ad alcuna spesa o interesse.
Identificazione dei sottoscrittori. L art. 49 della legge notarile dispone che il notaio è tenuto ad identificare i sottoscrittori valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento . La certezza dell identità della persona non può esser fondata sul mero controllo dei documenti d identità, ma deve essere corroborata dalle indagini che il caso concreto richiede e, se del caso, dall intervento di due fidefacienti (Xxxx. xxx., sez. I, 19 novembre 1987, n. 85109) Il notaio è responsabile nei confronti del cliente se non garantisce il trattamento fiscale favorevole.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: