DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema secondo quanto di seguito indicato. Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Parte II Informazioni sull’operatore economico In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 5) PASSOE dell’ausiliaria; Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (compilazione dei primi due campi).
Fondo Sociale Europeo (FSE) 2008-0061 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE C - QUOTA FSE 11.320,26 0,00 11.320,26 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0064 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE F - QUOTA FDR 10.358,09 0,00 10.358,09 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0076 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE A - QUOTA FDR 15.195,05 0,00 15.195,05 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0078 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE C - QUOTA FDR 9.464,91 0,00 9.464,91 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2009-0034 MLPS DG MERCATO DEL LAVORO / OB. CONVERGENZA - ASSE A - QUOTA FDR 50.838,06 0,00 50.838,06 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.05.01.005.
NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7
Durata dell’incarico L’incarico gestionale o professionale ha una durata di cinque anni o, comunque, fino al compimento del limite massimo d’età, ai sensi dell’art. 19 e 20, comma 3, del CCNL 2019, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa valutazione positiva. La durata dell’incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi del CCNL o per il venir meno dei requisiti, ovvero in caso di modifiche/variazioni a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in dipendenza anche di revisioni dell’Atto aziendale oppure di disposizioni dettate dalla programmazione regionale.
OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.