Common use of IL JOBS ACT Clause in Contracts

IL JOBS ACT. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI). DECRETI LEGISLATIVI N. 22/2015 E N. 23/2015. La legge 10/12/2014, n.183, meglio nota come “Jobs Act”, ha conferito al Governo numerose deleghe per la revisione del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali da esercitarsi attraverso l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (16 dicembre 2014), di appositi decreti legislativi. Il 21 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, in attuazione della predetta delega, ha definitivamente approvato i primi due decreti legislativi: ✓ il d.lgs. n. 23/2015, col quale viene modificata la disciplina dei licenziamenti, attraverso il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; ✓ il d.lgs. n. 22/2015, col quale viene riformata l'indennità di disoccupazione, attraverso l’introduzione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato in prima lettura due ulteriori schemi di decreti legislativi, uno riguardante il riordino delle tipologie contrattuali ed un altro riguardante la conciliazione dei tempi di lavoro per maternità/paternità (schemi che dovranno essere sottoposti alle Camere per il prescritto parere e che solo dopo potranno essere definitivamente approvati dal Governo). Vale la pena ricordare, in proposito, che la complessiva riforma del lavoro, che va sotto il nome di Jobs Act, è integrata da alcune disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi, quali il decreto legge n. 34/2014, che ha rivisto il contratto a tempo determinato e la normativa sull'apprendistato, e la legge di stabilità per l'anno 2015, che ha introdotto lo sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti a tempo indeterminato, esteso anche al settore agricolo, sia pure con regole particolari. I due decreti legislativi in commento (tutele crescenti e NASpI) sono stati pubblicai sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrano in vigore a partire da oggi, 7 marzo 2015 (giorno successivo alla loro pubblicazione). CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito della delega conferita al Governo dall'art.1, c.7 della legge n.183/2014 in materia di riordino delle forme contrattuali, è stato espressamente previsto, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato "a tutele crescenti" in relazione all'anzianità di servizio. In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.lgs. 4 marzo 2015, n.23 recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”. Al di là dell’altisonante titolo (“contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”), il decreto non introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, ma si limita a rivedere, per i nuovi assunti, il regime di tutela applicabile al lavoratore nei casi di licenziamento illegittimo (art. 18, legge 20 maggio 1970). Ed infatti il provvedimento in commento ridimensiona ulteriormente, anche rispetto alla cd. Riforma Fornero (legge n.92/2012), il campo di applicazione dell’istituto della “reintegra” nel posto di lavoro che, nel nuovo quadro normativo, diviene residuale ed eccezionale rispetto alla regola, rappresentata dall’indennizzo economico. La nuova disciplina, è bene sottolinearlo da subito, si applica alla generalità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e dunque anche a quelli che instaurati dai datori di lavoro agricolo con operai, impiegati e quadri, nonché a quelli instaurati dalle organizzazioni di tendenza (associazioni sindacali e di categoria comprese) con i loro dipendenti.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego

IL JOBS ACT. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI). DECRETI LEGISLATIVI N. 22/2015 E N. 23/2015. La legge 10/12/2014, n.183, meglio nota come “Jobs Act”, ha conferito al Governo numerose deleghe per la revisione del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali da esercitarsi attraverso l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (16 dicembre 2014), di appositi decreti legislativi. Il 21 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, in attuazione della predetta delega, ha definitivamente approvato i primi due decreti legislativi: ✓ il d.lgs. n. 23/2015, col quale viene modificata la disciplina dei licenziamenti, attraverso il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; ✓ il d.lgs. n. 22/2015, col quale viene riformata l'indennità di disoccupazione, attraverso l’introduzione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato in prima lettura due ulteriori schemi di decreti legislativi, uno riguardante il riordino delle tipologie contrattuali ed un altro riguardante la conciliazione dei tempi di lavoro per maternità/paternità (schemi che dovranno essere sottoposti alle Camere per il prescritto parere e che solo dopo potranno essere definitivamente approvati dal Governo). Vale la pena ricordare, in proposito, che la complessiva riforma del lavoro, che va sotto il nome di Jobs Act, è integrata da alcune disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi, quali il decreto legge n. 34/2014, che ha rivisto il contratto a tempo determinato e la normativa sull'apprendistato, e la legge di stabilità per l'anno 2015, che ha introdotto lo sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti a tempo indeterminato, esteso anche al settore agricolo, sia pure con regole particolari. I due decreti legislativi in commento (tutele crescenti e NASpI) sono stati pubblicai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrano in vigore a partire da oggi, 7 marzo 2015 (giorno successivo alla loro pubblicazione). Dal 14 luglio 2018 sono entrate in vigore le regole del “Decreto Dignità”. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito della delega conferita al Governo dall'art.1, c.7 della legge n.183/2014 in materia di riordino delle forme contrattuali, è stato espressamente previsto, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato "a tutele crescenti" in relazione all'anzianità di servizio. In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.lgs. 4 marzo 2015, n.23 recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”. Al di là dell’altisonante titolo (“contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”), il decreto non introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, ma si limita a rivedere, per i nuovi assunti, il regime di tutela applicabile al lavoratore nei casi di licenziamento illegittimo (art. 18, legge 20 maggio 1970). Ed infatti il provvedimento in commento ridimensiona ulteriormente, anche rispetto alla cd. Riforma Fornero (legge n.92/2012), il campo di applicazione dell’istituto della “reintegra” nel posto di lavoro che, nel nuovo quadro normativo, diviene residuale ed eccezionale rispetto alla regola, rappresentata dall’indennizzo economico. La nuova disciplina, è bene sottolinearlo da subito, si applica alla generalità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e dunque anche a quelli che instaurati dai datori di lavoro agricolo con operai, impiegati e quadri, nonché a quelli instaurati dalle organizzazioni di tendenza (associazioni sindacali e di categoria comprese) con i loro dipendenti.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego