IL PROCEDIMENTO. 2. Nel mese di ottobre del 2002 l’ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACU), Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori), Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Unione Nazionale dei Consumatori (UNC). 3. Prima della diffusione presso le banche associate, con lettera pervenuta il 7 marzo 2003, l’ABI ha comunicato lo schema contrattuale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge citata. 4. Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la Banca d’Italia ha invitato l’ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Con lettera pervenuta l’11 luglio 2003 l’ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto. 5. Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, la Banca d’Italia – considerati anche gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003 – ha aperto l’8 novembre 2003 l’istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90. 6. Il 1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese. 7. Il 1° settembre 2004 l’ABI ha trasmesso all’Istituto una memoria difensiva, seguita in data 20 settembre da un richiesta di proroga del procedimento, motivata in relazione all’esigenza di svolgere approfondimenti sull’inquadramento giuridico della fideiussione omnibus e sul ruolo di essa nella prassi bancaria; una seconda memoria difensiva è stata inviata dall’ABI il 28 dicembre 2004. Il 9 marzo 2005 l’ABI ha avuto accesso al fascicolo procedimentale. Il 25 marzo 2005 è pervenuta la memoria finale dell’ABI.
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Samples: Fideiussione a Garanzia Delle Operazioni Bancarie, Fidejussione
IL PROCEDIMENTO. 1. Prima ancora di svolgere le nostre censure relativamente al provvedimento qui reclamato, si reputa opportuno offrire al Collegio una sintesi di quanto già in atti.
I.1 Le ragioni di Eni
2. Nel mese Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre del 2002 l’ABI 2021 (di seguito l’“Atto di citazione”, all. A) Eni ha concordato adìto il contenuto del contratto Tribunale di Roma per proporre domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’ex dirigente di Eni, Armanna, in conseguenza delle gravissime e plurime condotte illecite e (false) dichiarazioni ripetutamente rese – dal 2014 in poi, in diverse sedi, ivi incluse le aule dei Tribunali – dal medesimo Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici con riguardo alla nota vicenda relativa all’acquisto (di seguito “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACUVicenda Nigeriana”), Associazione Italiana Difesa Consumatori da parte di Eni e Ambiente Shell (Adiconsumtramite le rispettive consociate nigeriane), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dal Governo nigeriano, dei Consumatori diritti di concessione esplorativa di idrocarburi (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti oil prospecting license - OPL) sul lotto in acque profonde nigeriane contraddistinto dal n. 245 (Federconsumatori), Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Unione Nazionale dei Consumatori (UNCdi seguito anche “Blocco 245”).
3. Prima Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese all’iniziativa giudiziale avviata da Eni, si rende opportuno ripercorrere brevemente il ruolo e la figura di Xxxxxxx nell’ambito della diffusione presso le banche associate, con lettera pervenuta il 7 marzo 2003, l’ABI ha comunicato lo schema contrattuale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge citataVicenda Nigeriana.
4. Nei mesi Xxxxxxx è un ex dirigente di aprile e Eni, assunto nel 2006 all’interno della Funzione Approvvigionamenti, che aveva svolto la funzione di maggio 2003, la Banca d’Italia ha invitato l’ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Con lettera pervenuta l’11 luglio 2003 l’ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto“project leader” nell’ambito della (nota) Vicenda Nigeriana.
5. Al fine Nel giugno 2013 Xxxxxxx veniva licenziato a seguito di accertare se plurime contestazioni disciplinari correlate ad ingenti rimborsi-spesa dallo stesso richiesti in violazione delle procedure aziendali (cfr. p. 321 della Sentenza - ns doc. 1, ove si legge: “Il rapporto professionale con Eni cesserà bruscamente nel maggio 2013, quando viene licenziato a seguito di contestazioni relative a ingenti spese non autorizzate” e pp. 68-69 - ns doc. 9 in cui si legge che: “Nel caso di specie, risulta incontestato che Xxxxxxxx Xxxxxxx – che ha reso le prime dichiarazioni spontanee ai Pubblici Ministeri il 30.07.2014 – era stato licenziato nel 2013 da Eni per violazioni dell’etica per missioni non autorizzate e, quindi, il predetto ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli stessi dirigenti che lo schema contrattuale notificato potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenzaavevano licenziato, subito dopo aver subito una perquisizione presso la Banca d’Italia – considerati anche gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza sua abitazione e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003 – ha aperto l’8 novembre 2003 l’istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90aver appreso di essere indagato…”).
6. Il 1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese.Due giorni dopo il noto incontro in cui Xxxxxxx xxxxxxxx il proprio disegno criminoso di
7. Il 1° Più precisamente, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, tra le altre, dichiarazioni in merito a: (i) il ruolo di Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche soltanto “Obi”) e di Xxxx Xxxxxxxx come presunti intermediari di Eni; (ii) un asserito incontro “segreto” tra Xxxxxxx, il Presidente nigeriano e i vertici Eni nei primi mesi del 2010; (iii) i pagamenti effettuati dal Governo nigeriano e i presunti “sabotaggi” orchestrati dallo stesso Xxxxxxx (con l’asserita consapevolezza dei vertici di Eni) e (iv) le presunte “retrocessioni” di denaro (“kickbacks”) a soggetti apicali dell’Eni e, in particolare, la consegna presso l’abitazione del manager Eni, Xxxxxxx Xxxxxx, di enormi trolley contenenti 50 milioni di dollari destinati ai manager di Eni, di cui Xxxxxxx sarebbe stato informato da tal Xxxxxx Xxxxxx, “xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxx, xxx]”.
8. Se è vero che le indagini avevano formalmente presso avvio a seguito degli esposti presentati dalle ONG nel settembre 2004 l’ABI ha trasmesso all’Istituto una memoria difensiva2013, seguita è altrettanto indiscutibile, oltre che notorio ed
9. Sin dal 2014 e fino alla conclusione del Processo OPL 245 nel 2020 Xxxxxxx rendeva dichiarazioni accusatorie nei confronti di Eni e dei suoi vertici nel corso dell’intero Processo OPL 245 e, specificamente, in occasione de:
(i) la presentazione spontanea in Procura in data 30.7.2014 (cfr. ns doc. 3);
(ii) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 7.4.2016 (cfr. ns doc. 6);
(iii) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 21.4.2016 (cfr. ns doc. 6):
(iv) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 27.4.2016 (cfr. ns doc. 6); Firmato Da: BIGLIERI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9360dac5f035f223e12c197e8c42f4
(v) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 13.7.2016 (cfr. ns doc. 6);
(vi) l’udienza dibattimentale del 17.7.2019 (cfr. ns doc. 7);
(vii) l’udienza dibattimentale del 22.7.2019 (cfr. ns doc. 7);
(viii) l’udienza dibattimentale del 23.7.2019 (cfr. ns doc. 7).
10. È inoltre importante evidenziare che, immediatamente dopo aver reso le (false) dichiarazioni alla Procura di Milano il 30 luglio 2014, Xxxxxxx veicolava le proprie dichiarazioni calunniose attraverso gli organi di stampa al solo fine di gettare discredito nei confronti di Eni e dei suoi vertici, sfruttando così “il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso” (cfr. pp. 328-330 della Sentenza, ns doc. 1). In particolare, è sufficiente qui richiamare le dichiarazioni diffamatorie rese da Xxxxxxx in occasione (i) dell’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica in data 7 ottobre 2014 (cfr. ns doc. 8), (ii) delle plurime interviste mandate in onda all’interno di uno dei programmi più noti del panorama televisivo (Report) nel 2015 (puntata “La Trattativa”; cfr. trascrizione sub doc. 41), nel 2017 (puntata “Un aereo per il Presidente”; cfr. trascrizione sub doc. 42) e nel 2019 (puntata “L’amara giustizia”; cfr. trascrizione sub doc. 43), nonché (iii) delle interviste rilasciate ai giornalisti de Il Fatto Quotidiano (cfr. ns doc. 19) poi confluite all’interno di due libri (cfr. ns doc. 20 settembre e l’estratto del libro “Enigate” di Xxxxxxx Xxxxx sub doc. 44).
11. In data 23 luglio 2019 veniva depositata, agli atti del Processo OPL 245, la video- registrazione del noto incontro del 28 luglio 2014 (quindi due giorni prima della sopramenzionata presentazione di Armanna in Procura), nel corso del quale Xxxxxxx, parlando dell’Operazione OPL 245, affermava ripetutamente che si sarebbe adoperato presso le autorità inquirenti per far arrivare una “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia” (“mi adopero perché gli arrivi”) ad Eni ed ai suoi vertici (cfr. pp. 40 e ss., ns doc. 5). Tale intenzione, già chiarissima dal tenore della conversazione riportata, veniva poi confermata in dibattimento dallo stesso Xxxxxxx “con disarmante leggerezza” (espressione utilizzata dal Tribunale di Milano a. p. 328, doc. 1). Firmato Da: BIGLIERI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9360dac5f035f223e12c197e8c42f4
12. Nelle more della definizione del Processo OPL 245 Armanna rilasciava ulteriori interviste alla stampa, dichiarando di aver intrattenuto conversazioni con i vertici di Eni (i.e. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx) nel corso degli anni 2013-2014 e fornendo copia delle asserite (ma in realtà false) chat WhatsApp (cfr. ns docc. 19 e 38), pubblicate anche in un libro nel novembre 2020 (cfr. ns docc. 19-20) – dal contenuto dichiaratamente diffamatorio e calunniatorio per Eni e i suoi vertici – da un richiesta cui si evinceva, in particolare, che Xxxxxxx Xxxxxxx (i) avrebbe invitato Xxxxxxx a “non fare mosse avventate […] Ricordati che l’Eni può certamente distruggere chiunque in Italia” e avrebbe poi rivolto ad Armanna vere e proprie minacce.
13. La “valanga di proroga del procedimento, motivata in relazione all’esigenza di svolgere approfondimenti sull’inquadramento giuridico della fideiussione omnibus merda” che dal 2014 fino al 2020 Armanna provvedeva a “far arrivare” ad Eni e sul ruolo di essa nella prassi bancaria; una seconda memoria difensiva ai suoi vertici non è stata inviata dall’ABI di certo interrotta dalla memoria (irrilevante e, anzi, controproducente) depositata da Armanna in data 31 ottobre 2017 (richiamata strumentalmente dall’odierno resistente nel Procedimento, come meglio evidenziato infra), con la quale peraltro il 28 dicembre 2004. Il 9 marzo 2005 l’ABI ha avuto accesso medesimo si limitava a difendere la propria posizione, atteso che (i) il Processo OPL 245 era già stato avviato e Xxxxxxx aveva reso dichiarazioni accusatorie in ben 5 occasioni (dal 2014 al fascicolo procedimentale. Il 25 marzo 2005 è pervenuta la memoria finale dell’ABI.2016) e (ii) poi, successivamente al deposito della memoria, nel 2019 lo stesso aveva ripetutamente
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IL PROCEDIMENTO. 2. Nel mese di ottobre del 2002 l’ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACU), Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori), Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Unione Nazionale dei Consumatori (UNC).
3. Prima della diffusione presso le banche associate, con lettera pervenuta il 7 marzo 2003, l’ABI ha comunicato lo schema contrattuale ai sensi dell’art. dell’articolo 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell’art. dell’articolo 2 della legge citata.
4. Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la Banca d’Italia ha invitato l’ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Con lettera pervenuta l’11 luglio 2003 l’ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto.
5. Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, la Banca d’Italia – considerati anche gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003 – ha aperto l’8 novembre 2003 l’istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
6. Il 1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese.
7. Il 1° settembre 2004 l’ABI ha trasmesso all’Istituto una memoria difensiva, seguita in data 20 settembre da un richiesta di proroga del procedimento, motivata in relazione all’esigenza di svolgere approfondimenti sull’inquadramento giuridico della fideiussione omnibus e sul ruolo di essa nella prassi bancaria; una seconda memoria difensiva è stata inviata dall’ABI il 28 dicembre 2004. Il 9 marzo 2005 l’ABI ha avuto accesso al fascicolo procedimentale. Il 25 marzo 2005 è pervenuta la memoria finale dell’ABI.
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