Common use of IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Clause in Contracts

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) - D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 e s.m.i.; - D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 e s.m.i.; - L. 24 dicembre 2007, n. 244; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti e agli internati che hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. La responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitario, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistiche, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanti, con significative ricadute sui livelli di servizio. In questo contesto, occorre ripensare il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”, in quanto in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e che applichi stabilmente la medicina di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicati. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esterni. Alla luce di quanto sopra esposto, lo schema di accordo di cui all’allegato 1 è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo in oggetto, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolare, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capo, in relazione ai compiti di cui all’articolo 71 del presente Accordo e alla complessità della struttura penitenziaria, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionale”. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citato.

Appears in 2 contracts

Samples: www.grusol.it, www.regione.marche.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx XxxxxxxxxXxxx Xxxxxxxxxx) - Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente ⮚ Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.. ⮚ D.Lgs. 22 giugno 1999n. 82/2005 - “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” ⮚ DRG n. 264 del 10/03/14: “Servizi di intermediazione tecnologica della Regione Marche per i pagamenti elettronici e la fatturazione elettronica agli enti strumentali, locali e del comparto sanitario - modalità attuative”. ⮚ Legge 7 agosto 2015, n. 230 124 - “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ⮚ DGR n. 1124 del 27/09/16: “Servizi di intermediazione tecnologica della Regione Marche per i pagamenti elettronici e s.m.i.; la fatturazione elettronica agli enti strumentali, locali e del comparto sanitario - Approvazione schema di convenzioni tra Regione Marche, nella sua qualità di intermediario tecnologico, e i Soggetti aderenti”. ⮚ D.Lgs. 22 dicembre 2000n. 217/2017 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 433 e s.m.i.; - L. 24 dicembre 2007179, n. 244; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 giugno 1999concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti e agli internati che hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. La responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitario, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistiche, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanti, con significative ricadute sui livelli di servizio. In questo contesto, occorre ripensare il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”, in quanto in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e che applichi stabilmente la medicina di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicati. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esterni. Alla luce di quanto sopra esposto, lo schema di accordo di cui all’allegato 1 è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo in oggetto, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolare, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in relazione ai compiti materia di cui all’articolo 71 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” ⮚ Regolamento UE 2016/679 del presente Accordo Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla complessità della struttura penitenziariaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nell’ambito nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). ⮚ DGR 213 del 4 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la prenotazione delle risorse determinate a livello regionaleprestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali (CUP) nelle farmacie aperte al pubblico – DGR 371/98”. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati ⮚ DGR n. 1111 del presente accordo 15/10/2007 recante: "Progetto di Centro di Prenotazione Unico Regionale - Approvazione e determinazioni" ⮚ Determina del Direttore Generale dell’ex Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” n. 360 dell’11.08.2009. ⮚ DGR n. 988/2017 – “Servizio "Centro di Prenotazione Unico Regionale" per gli enti del servizio sanitario regionale – Determinazioni”; ⮚ Determina ASUR DG 530 del 04/09/2017 “DGRM n. 988 del 29.08.2017 Servizio “Centro di Prenotazione Unico Regionale” per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale – Esecuzione”; ⮚ Determina A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord n. 313 del 30/6/2020 – “Centro Unico di Prenotazione Interaziendale Regionale. Proroga tecnica per la continuità del servizio nelle more dell’avvio dell’esecuzione da parte dell’agguidicatario della nuova gara d’appalto ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citatosensi della DGRM n. 988/2017”.

Appears in 1 contract

Samples: www.grusol.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE. Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,Istruzione Formazione e Lavoro Il Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale Il Segretario Generale della Presidenza Il Presidente ACCORDO DI PROSSIMITA’ AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 148/2011 PER FINALITA’ DI MAGGIORE OCCUPAZIONE DELLA SOCIETÀ’ IN HOUSE DELLA REGIONE PUGLIA INNOVAPUGLIA SPA Tra InnovaPuglia SpA, rappresentata da …, la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale, nelle persone di …, le rappresentanze sindacali territoriale di FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, UGLM, nelle persone di …, d’ora innanzi “le parti” - D.Lgscon nota prot. 22 giugno 1999180220010 del 20 febbraio 2018 alla Regione Puglia, n. 230 Sezione Raccordo al Sistema Regionale, InnovaPuglia ha comunicato presa d’atto di mancanza di esuberi di personale alla data del 30 settembre 2017 e s.m.i.di pieno impiego delle risorse professionali della società anche per l’esercizio 2018; - D.Lgs. 22 dicembre 2000data la saturazione delle risorse in organico, con Determinazione n. 433 109 deI 19 aprile 2017 l’Amministratore Unico di InnovaPuglia aveva approvato la proposta degli uffici di indizione di una procedura concorsuale per servizi di somministrazione, per coprire il fabbisogno residuo del 2017 e s.m.i.quello del 0000, x xx xxxxx dato comunicazione alla Regione Puglia per l’approvazione in quanto “operazione rilevante” ai sensi della DGR n. 812/2014; - L. 24 dicembre 2007la Regione Puglia, recependo il fabbisogno temporaneo di risorse della società, invitava la stessa, con DGR n. 244; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 1023 del 27 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti e agli internati che hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. La responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitario2017, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistiche, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza farvi fronte attraverso una selezione pubblica per l’affidamento di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa contratti di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente lavoro a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanti, con significative ricadute sui livelli di servizio. In questo contesto, occorre ripensare il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”, in quanto in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e che applichi stabilmente la medicina di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicati. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esternitempo determinato. Alla luce data attuale la procedura di quanto sopra esposto, lo schema di accordo di cui all’allegato 1 selezione è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo in oggetto, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolarecompletamento; - in attuazione delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività per l’anno 2018 la società ha predisposto e trasmesso all’amministrazione regionale un piano di assunzioni di personale a tempo determinato, secondo i profili di cui al presente capobando di selezione del 20 settembre 2017, fino ad un massimo di 85 unità, di cui 13 per le attività del soggetto aggregatore SARPulia, queste ultime in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014; - il predetto numero massimo eccede il limite del 20% del personale dipendente della società in forza al 31/01/2018 (n. 172 unità), pari quindi a 34 unità; - inoltre, nelle graduatorie da cui attingere per gli incarichi in questione, sono presenti, in relazione posizioni utili per le assunzioni, dei candidati che hanno intrattenuto con InnovaPuglia pregressi rapporti nella forma di somministrazione di lavoro. L’elenco di tali candidati, con l’indicazione dell’anzianità di somministrazione maturata, è allegata la presente accordo; - è interesse della società dare continuità, nel rispetto dei vincoli di legge e della possibilità di copertura dei costi, al mantenimento del rapporto di lavoro con tali lavoratori, per non disperdere l’investimento realizzato in termini di competenze e capacità operativa, che sarebbe costoso e lungo ricostituire; - detta continuità è per altro verso essenziale anche per non pregiudicare attività critiche in corso su incarico della Regione Puglia; - in considerazione dell’anzianità maturata, e dei vincoli ex Sezione Quarta, Titolo 1, Art.4, punto B) del CCNL industria metalmeccanica privata ed ex Art. 19, comma 1 del D.Lgs 81/2015, a detti lavoratori non può essere affidato un contratto a tempo determinato di durata superiore ai compiti mesi che per ciascuno sono riportati nella predetta tabella allegata al presente accordo, senza incorrere negli obblighi conseguenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; - la società è al tempo stesso sottoposta ai vincoli sull’assunzione di personale e più in generale sulla spesa per il personale discendenti dal Testo unico sulle società partecipate e dalla conseguente disciplina dell’amministrazione controllante di cui all’articolo 71 alla DGR n. 100/2018; - la combinazione dei predetti vincoli non consente di fatto ad InnovaPuglia, a meno delle deroghe oggetto del presente Accordo accordo, di procedere all’assunzione a tempo determinato, per periodi significativi, di larga parte dei candidati ex somministrati, secondo l’ordine di scorrimento delle graduatorie, con conseguente dispersione dell’investimento realizzato ed inefficienze nelle attività in corso di svolgimento; - in applicazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 1, della Legge n. 148/2011, è comunque possibile, in materia di contratti a termine, in deroga alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicata, "realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla complessità maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività"; - in particolare, a mente del citato art. 8, comma 2, le specifiche intese “possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della struttura penitenziaria, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionale”. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citato.produzione con riferimento: …

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Prossimita’ Ai Sensi Dell'

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) - D.Lgs. 22 giugno 1999DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ✓ Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 230 502 e s.m.i.; - D.Lgs. 22 dicembre 2000✓ Art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 433 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che demanda il Governo per l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e s.m.i.; - L. 24 dicembre 2007private nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. ✓ Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 244; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale con i medici 153, recante “Individuazione di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.69, e agli internati in particolare l’art.1 che hanno dirittodefinisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. ✓ Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2011, al pari dei cittadini in stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di libertà, alla erogazione attività di prenotazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura assistenza specialistica ambulatoriale. Pagamento delle relative quote di partecipazione della spesa a carico del cittadino e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e ritiro dei livelli essenziali e uniformi referti relativi a prestazioni di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionalespecialistica ambulatoriale”. ✓ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nei piani sanitari regionali nonché alla libera circolazione di tali dati e in quelli localiche abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). La responsabilità dell’assistenza ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 4 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la prenotazione delle prestazioni specialistiche e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitariostrumentali ambulatoriali (CUP) nelle farmacie aperte al pubblico – DGR 371/98”. ✓ Accordo tra il Governo, a seguito le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 217.10.2019, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007Rep. Atti n. 167/CSR. ✓ Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 244 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistichegestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanticonvertito, con significative ricadute sui livelli modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 13. ✓ Ordinanza x. 00 xxx 00 xxxxxx 0000 (XX n. 187 del 27/7/2020) del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di serviziocontenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, relativa al Programma finalizzato DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE all’effettuazione su base volontaria di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale. In questo contesto✓ Decreto Legge del 30 luglio 2020, occorre ripensare n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”31 gennaio 2020" e, in quanto particolare, l’art. 1 avente a oggetto la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. ✓ Nota n. 16106 del 09/05/2020 del Ministero della Salute, unitamente ai Rapporti COVID-19 redatti dall’Istituto Superiore di Sanità n. 28 e n. 46 anno 2020 e alla comunicazione del 15 aprile 2020 della Commissione Europea avente ad oggetto “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria vitro per la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie Covid-19 e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e relative prestazioni”. ✓ Circolare del Ministero della Salute prot. 0008722- 07/08/2020-DGSISS-MDS-P che applichi stabilmente la medicina ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento del Programma di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicaticui all’Ordinanza n. 17 del 24 luglio 2020 sopracitata. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno ✓ Deliberazione di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici Giunta regionale n. 1547 del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esterni. Alla luce di quanto sopra esposto, lo 1 ° dicembre 2020 “schema di accordo tra la Regione Marche e la Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca di cui all’allegato 1 è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo anticorpi anti SARS-CoV-2”. ✓ Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 come sostituito dall’art.20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 ✓ Decreto del 2 gennaio 2021 “Adozione Piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2. ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 15 febbraio 2021 “schema di accordo tra la Regione Marche e la Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche per effettuare tamponi antigenici rapidi in oggettofarmacia”. ✓ Decreto del 12 marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante “Elementi di preparazione della strategia vaccinale”, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolare, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capodecreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2” del 10 marzo 2021 (pubblicato in G.U. 24 marzo 2021). ✓ Piano vaccini anti Covid-19 del Commissario straordinario del 13 marzo 2021. ✓ DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in relazione ai compiti materia di cui all’articolo 71 sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del presente 22-03-2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ✓ Accordo Quadro tra il governo e alla complessità della struttura penitenziariale province autonome, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionaleFederfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2 del 29 marzo 2021, prot.n. 0339868/R_Marche/GRM/AII/A del 30.03.2021. ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 19 aprile 2021 “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citato.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Firmato da:Xxxxx Xxxxxx Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727 Data: 27/11/2020 16:48:10 Il giorno in BARI, presso la sede del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia si costituiscono: la Regione Puglia - C.F. 80017210727, rappresentata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interiene al presente atto per la sua espressa qualifica su giusta delega conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. del . il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx XxxxxxxxxC.U.F.A.A.) - C.F. 97915880583, rappresentato dal Generale di Brigata Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, visto il foglio n. di protocollo del - il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"; - il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n. 382"; - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - il D.Lgs. 22 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; - il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59"; - la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143”; - il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 230 e s.m.i.300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; - D.Lgs. 22 dicembre 2000la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, n. 433 e s.m.i.nonché in materia di energia”, che introduce nell’ordinamento italiano il reato di frode alimentare e, in particolare, quello di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti; - L. 24 dicembre 2007il Decreto 14 ottobre 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concernente “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 244sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale la D.G.R. n. 534 del 26 marzo 2014 “Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di qualità” approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (ACNUE) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale n. 1305/2013” con i medici di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti e agli internati che hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. La responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitariola quale, a seguito dell’approvazione del trasferimento Reg. (Ue) 1305/2013 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1698/2005, è stato riconosciuto il Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”; - la D.G.R. n. 2210 del 09 dicembre 2015 “Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE”; - la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) filiere agroalimentari n. 186 del 03/08/2020 recante “Deliberazione della L. 24 dicembre 2007Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Approvazione procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”; - l’articolo 43 “rafforzamento dei controlli sulle filiere agroalimentari” della Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 244 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistichebilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016)”, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche ha istituito apposito fondo presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa di natura preventiva Ambientale per convenzioni con le Forze dell’Ordine ed enti pubblici al fine di limitare contrastare le prestazioni sanitarie unicamente a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operantifrodi al sistema alimentare, con significative ricadute sui livelli particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di servizio. In questo contesto, occorre ripensare il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”, in quanto in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e che applichi stabilmente la medicina di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicati. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esterni. Alla luce di quanto sopra esposto, lo schema di accordo di cui all’allegato 1 è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo in oggetto, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolare, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capo, in relazione ai compiti di cui all’articolo 71 del presente Accordo e alla complessità della struttura penitenziaria, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionale”. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione lavorazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citatoprodotti pugliesi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) - D.Lgs. 22 giugno 1999✓ Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 230 502 e s.m.i.; - D.Lgs. 22 dicembre 2000✓ Art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 433 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che demanda il Governo per l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e s.m.i.; - L. 24 dicembre 2007private nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. ✓ Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 244; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale con i medici 153, recante “Individuazione di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.69, e agli internati in particolare l’art.1 che hanno dirittodefinisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. ✓ Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2011, al pari dei cittadini in stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di libertà, alla erogazione attività di prenotazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura assistenza specialistica ambulatoriale. Pagamento delle relative quote di partecipazione della spesa a carico del cittadino e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e ritiro dei livelli essenziali e uniformi referti relativi a prestazioni di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionalespecialistica ambulatoriale”. ✓ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nei piani sanitari regionali nonché alla libera circolazione di tali dati e in quelli localiche abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). La responsabilità dell’assistenza ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 4 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la prenotazione delle prestazioni specialistiche e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitariostrumentali ambulatoriali (CUP) nelle farmacie aperte al pubblico – DGR 371/98”. ✓ Accordo tra il Governo, a seguito le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 217.10.2019, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007Rep. Atti n. 167/CSR. ✓ Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 244 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistichegestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanticonvertito, con significative ricadute sui livelli modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 13. ✓ Ordinanza x. 00 xxx 00 xxxxxx 0000 (XX n. 187 del 27/7/2020) del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di serviziocontenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, relativa al Programma finalizzato all’effettuazione su base volontaria di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale. In questo contesto✓ Decreto Legge del 30 luglio 2020, occorre ripensare n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”31 gennaio 2020" e, in quanto particolare, l’art. 1 avente a oggetto la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. ✓ Nota n. 16106 del 09/05/2020 del Ministero della Salute, unitamente ai Rapporti COVID-19 redatti dall’Istituto Superiore di Sanità n. 28 e n. 46 anno 2020 e alla comunicazione del 15 aprile 2020 della Commissione Europea avente ad oggetto “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria vitro per la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie Covid-19 e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e relative prestazioni”. ✓ Circolare del Ministero della Salute prot. 0008722- 07/08/2020-DGSISS-MDS-P che applichi stabilmente la medicina ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento del Programma di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicaticui all’Ordinanza n. 17 del 24 luglio 2020 sopracitata. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno ✓ Deliberazione di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici Giunta regionale n. 1547 del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esterni. Alla luce di quanto sopra esposto, lo 1 ° dicembre 2020 “schema di accordo tra la Regione Marche e la Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca di cui all’allegato 1 è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo anticorpi anti SARS-CoV-2”. ✓ Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 come sostituito dall’art.20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 ✓ Decreto del 2 gennaio 2021 “Adozione Piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2. ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 15 febbraio 2021 “schema di accordo tra la Regione Marche e la Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche per effettuare tamponi antigenici rapidi in oggettofarmacia”. ✓ Decreto del 12 marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante “Elementi di preparazione della strategia vaccinale”, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolare, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capodecreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2” del 10 marzo 2021 (pubblicato in G.U. 24 marzo 2021). ✓ Piano vaccini anti Covid-19 del Commissario straordinario del 13 marzo 2021. ✓ DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in relazione ai compiti materia di cui all’articolo 71 sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del presente 22-03-2021) ✓ Accordo Quadro tra il governo e alla complessità della struttura penitenziariale province autonome, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionaleFederfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2 del 29 marzo 2021, prot.n. 0339868/R_Marche/GRM/AII/A del 30.03.2021. ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 19 aprile 2021 “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citato.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.marche.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. (Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE. Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,Istruzione Formazione e Lavoro Il Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale Il Segretario Generale della Presidenza Il Presidente ACCORDO DI PROSSIMITA’ AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 148/2011 PER FINALITA’ DI MAGGIORE OCCUPAZIONE DELLA SOCIETÀ’ IN HOUSE DELLA REGIONE PUGLIA INNOVAPUGLIA SPA Tra InnovaPuglia SpA, rappresentata da …, la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale, nelle persone di …, le rappresentanze sindacali territoriale di FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, UGLM, nelle persone di …, d’ora innanzi “le parti” - D.Lgscon nota prot. 22 giugno 1999180220010 del 20 febbraio 2018 alla Regione Puglia, n. 230 Sezione Raccordo al Sistema Regionale, InnovaPuglia ha comunicato presa d’atto di mancanza di esuberi di personale alla data del 30 settembre 2017 e s.m.i.di pieno impiego delle risorse professionali della società anche per l’esercizio 2018; - D.Lgs. 22 dicembre 2000data la saturazione delle risorse in organico, con Determinazione n. 433 109 deI 19 aprile 2017 l’Amministratore Unico di InnovaPuglia aveva approvato la proposta degli uffici di indizione di una procedura concorsuale per servizi di somministrazione, per coprire il fabbisogno residuo del 2017 e s.m.i.quello del 0000, x xx xxxxx dato comunicazione alla Regione Puglia per l’approvazione in quanto “operazione rilevante” ai sensi della DGR n. 812/2014; - L. 24 dicembre 2007la Regione Puglia, recependo il fabbisogno temporaneo di risorse della società, invitava la stessa, con DGR n. 244; - D.P.C.M. 1 aprile 2008; - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.); - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016; - Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017 Il D.Lgs. 22 1023 del 27 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti e agli internati che hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. La responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitario2017, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008. Dalle rilevazioni statistiche, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza farvi fronte attraverso una selezione pubblica per l’affidamento di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa contratti di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente lavoro a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere. Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanti, con significative ricadute sui livelli di servizio. In questo contesto, occorre ripensare il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”, in quanto in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria la traduzione presso strutture ospedaliere. L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore. In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e che applichi stabilmente la medicina di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicati. Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esternitempo determinato. Alla luce data attuale la procedura di quanto sopra esposto, lo schema di accordo di cui all’allegato 1 selezione è articolato nei seguenti moduli: Si precisa che i contenuti dell’accordo in oggetto, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione. In particolarecompletamento; - in attuazione delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività per l’anno 2018 la società ha predisposto e trasmesso all’amministrazione regionale un piano di assunzioni di personale a tempo determinato, secondo i profili di cui al presente capobando di selezione del 20 settembre 2017, fino ad un massimo di 85 unità, di cui 13 per le attività del soggetto aggregatore SARPulia, queste ultime in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014; - il predetto numero massimo eccede il limite del 20% del personale dipendente della società in forza al 31/01/2018 (n. 172 unità), pari quindi a 34 unità; - inoltre, nelle graduatorie da cui attingere per gli incarichi in questione, sono presenti, in relazione posizioni utili per le assunzioni, dei candidati che hanno intrattenuto con InnovaPuglia pregressi rapporti nella forma di somministrazione di lavoro. L’elenco di tali candidati, con l’indicazione dell’anzianità di somministrazione maturata, è allegata la presente accordo; - è interesse della società dare continuità, nel rispetto dei vincoli di legge e della possibilità di copertura dei costi, al mantenimento del rapporto di lavoro con tali lavoratori, per non disperdere l’investimento realizzato in termini di competenze e capacità operativa, che sarebbe costoso e lungo ricostituire; - detta continuità è per altro verso essenziale anche per non pregiudicare attività critiche in corso su incarico della Regione Puglia; - in considerazione dell’anzianità maturata, e dei vincoli ex Sezione Quarta, Titolo 1, Art.4, punto B) del CCNL industria metalmeccanica privata ed ex Art. 19, comma 1 del D.Lgs 81/2015, a detti lavoratori non può essere affidato un contratto a tempo determinato di durata superiore ai compiti mesi che per ciascuno sono riportati nella predetta tabella allegata al presente accordo, senza incorrere negli obblighi conseguenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; - la società è al tempo stesso sottoposta ai vincoli sull’assunzione di personale e più in generale sulla spesa per il personale discendenti dal Testo unico sulle società partecipate e dalla conseguente disciplina dell’amministrazione controllante di cui all’articolo 71 alla DGR n. 100/2018; - la combinazione dei predetti vincoli non consente di fatto ad InnovaPuglia, a meno delle deroghe oggetto del presente Accordo accordo, di procedere all’assunzione a tempo determinato, per periodi significativi, di larga parte dei candidati ex somministrati, secondo l’ordine di scorrimento delle graduatorie, con conseguente dispersione dell’investimento realizzato ed inefficienze nelle attività in corso di svolgimento; - in applicazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 1, della Legge n. 148/2011, è comunque possibile, in materia di contratti a termine, in deroga alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicata, "realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tuṄ i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla complessità maggiore occupazione, alla qualità dei contraṄ di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove aṄvità"; - in particolare, a mente del citato art. 8, comma 2, le specifiche intese “possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della struttura penitenziaria, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionale”. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citato.produzione con riferimento: …

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Prossimita’ Ai Sensi Dell'