IL XXXX.xx. In altri termini, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo apre una fase giudiziale in cui - nell’attesa che il ceto creditorio si esprima sulla proposta di concordato - il debitore, che pur continua nel frattempo l’esercizio dell’impresa, è posto sotto la sorveglianza del commissario xxxxxxxxxx e del Tribunale, affinché la gestione da lui svolta non leda l’integrità del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Tali previsioni inducono implicitamente a ritenere che, a seguito del provvedimento di ammissione al concordato preventivo ex art. 163 l.fall., il giudizio d’istruttoria prefallimentare diventi, in concreto, (temporaneamente) improcedibile, dovendosi sperimentare in linea prioritaria la procedura pattizia già ammessa, e potendosi soltanto successivamente (e su domanda dei soggetti legittimati) dichiarare il fallimento (ad esempio, oltre che nel citato caso della revoca ex art. 173, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 180 l.fall., respinga il concordato). Ed ad eguale conclusione si deve, a maggior forza, pervenire allorché il concordato preventivo sia stato omologato dal Tribunale, fermo restando che la risoluzione del concordato per inadempimento, ovvero il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 l.fall., potrebbero aprire la strada - ma pur sempre su richiesta dei soggetti legittimati - ad un nuovo giudizio prefallimentare. La fattispecie oggi all’esame di questo Collegio, però, è caratterizzata dagli ulteriori, e senza dubbio peculiari, aspetti:
Appears in 1 contract
Samples: Concordato Preventivo
IL XXXX.xx. In altri terminiLe affermazioni della Suprema Corte vanno, l’ammissione alla procedura perciò, verificate sia con riguardo alle fattispecie concrete (anche avuto riguardo all’esigenza di concordato preventivo apre una fase giudiziale evitare che vengano strumentalmente introdotte - abusando dello strumento processuale - domande di risoluzione pattizia della crisi al solo fine di ritardare la dichiarazione di fallimento), sia in correlazione ad indici normativi il più possibile predefiniti. Tra le varie ipotesi che pure si sono già affacciate nella casistica giurisprudenziale, sembrerebbe qui venire in considerazione quella in cui - nell’attesa il debitore (nella specie la “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.”), costituitosi nel già pendente giudizio prefallimentare (come avvenuto per la società da ultimo indicata), deduca e dimostri di aver depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo: in questo caso, l’esigenza del coordinamento tra i processi è più forte e dovrebbe, tendenzialmente, essere ancorata a precisi indici normativi, rinvenibili nelle due distinte fasi, precedente e successiva al decreto di ammissione al concordato preventivo. In linea di principio, ritiene questo Collegio che già il ceto creditorio si esprima sulla proposta di concordato - il debitore, che pur continua nel frattempo l’esercizio dell’impresa, è posto sotto la sorveglianza del commissario xxxxxxxxxx e del Tribunale, affinché la gestione da lui svolta non leda l’integrità del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Tali previsioni inducono implicitamente a ritenere che, a seguito del provvedimento di ammissione al concordato preventivo ex art. 163 l.fallpreventivo, dando la stura alla relazione del commissario xxxxxxxxxx e, quindi, alle valutazioni di opportunità e di convenienza della proposta concordataria da parte dei creditori (espresse in sede di voto), postuli che - dal punto di vista logico, ancor prima che normativo - si debba dare precedenza alla strada pattizia, riconoscendo ai creditori il diritto di esprimersi in ordine alla detta proposta., il giudizio d’istruttoria prefallimentare diventi, in concreto, (temporaneamente) improcedibile, dovendosi sperimentare in linea prioritaria la procedura pattizia già ammessa, e potendosi soltanto successivamente (e su domanda dei soggetti legittimati) dichiarare il fallimento (ad esempio, oltre che nel citato caso della revoca ex art. 173, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 180 l.fall., respinga il concordato). Ed ad eguale conclusione si deve, a maggior forza, pervenire allorché il concordato preventivo sia stato omologato dal Tribunale, fermo restando che la risoluzione del concordato per inadempimento, ovvero il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 l.fall., potrebbero aprire la strada - ma pur sempre su richiesta dei soggetti legittimati - ad un nuovo giudizio prefallimentare. La fattispecie oggi all’esame di questo Collegio, però, è caratterizzata dagli ulteriori, e senza dubbio peculiari, aspetti:
Appears in 1 contract
Samples: Concordato Preventivo
IL XXXX.xx. In altri termini, l’ammissione alla procedura La Corte di concordato preventivo apre una fase giudiziale in cui - nell’attesa che il ceto creditorio si esprima sulla proposta di concordato - il debitoreCassazione, che pur continua nel frattempo l’esercizio dell’impresaha optato per una applicazione “restrittiva” del concetto, è posto sotto la sorveglianza del commissario xxxxxxxxxx e del Tribunaleha osservato viceversa (con le sentenze prima ricordate) che l’atto di frode, affinché la gestione da lui svolta non leda l’integrità del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Tali previsioni inducono implicitamente a ritenere che, a seguito del provvedimento di ammissione al concordato preventivo ex art. 163 l.fall., il giudizio d’istruttoria prefallimentare diventi, in concreto, (temporaneamente) improcedibile, dovendosi sperimentare in linea prioritaria la procedura pattizia già ammessa, e potendosi soltanto successivamente (e su domanda dei soggetti legittimati) dichiarare il fallimento (ad esempio, oltre che nel citato caso della revoca per avere rilievo ex art. 173, anche nell’ipotesi comma 1, l.fall. deve essere “accertato” dal commissario xxxxxxxxxx, e quindi dallo stesso scoperto, essendo prima ignorato dal tribunale e dai creditori. Pertanto, nel concetto di “frode” non rientra (a dire dei giudici di legittimità) qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio e, quindi, risulta estraneo a tale qualificazione il comportamento del debitore che, già nel ricorso, abbia indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente esaminati dal commissario xxxxxxxxxx, siano ritenuti suscettibili di depauperare il detto patrimonio, così da scoraggiare l’acquisto degli immobili oggetto della cessione ai creditori, pregiudicando la fattibilità della proposta concordataria. Per la Corte “può in cui il Tribunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 180 l.fall., respinga il concordato). Ed ad eguale conclusione si deve, a maggior forza, pervenire allorché osservarsi che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sè qualificabile come atto di frode ma solo l’attività del proponente il concordato preventivo sia stato omologato dal Tribunale, fermo restando che la risoluzione del concordato per inadempimento, ovvero il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 l.fall., potrebbero aprire la strada - ma pur sempre su richiesta dei soggetti legittimati - volta ad un nuovo giudizio prefallimentare. La fattispecie oggi all’esame di questo Collegio, però, è caratterizzata dagli ulteriori, e senza dubbio peculiari, aspetti:occultarlo in modo da poter
Appears in 1 contract
Samples: Concordato Preventivo
IL XXXX.xx. In altri termini, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo apre Soltanto in data odierna è pervenuta una fase giudiziale in cui - nell’attesa che il ceto creditorio si esprima sulla proposta di concordato - il debitore, che pur continua nel frattempo l’esercizio dell’impresa, è posto sotto la sorveglianza del commissario xxxxxxxxxx e del Tribunale, affinché la gestione PEC da lui svolta non leda l’integrità del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Tali previsioni inducono implicitamente a ritenere parte della debitrice che, a seguito oltre ad essere tardiva e contenente allegati irrilevanti (non essendo certo questa la sede per discutere di tentativi di pagamento del provvedimento credito vantato dal soggetto istante che già in udienza il legale di ammissione altro creditore ha definito come potenzialmente contrari alla par condicio creditorum, né influendo sulle valutazioni una mera lettera di contestazione inviata al concordato preventivo MISE) contengono l’ammissione – neppure evidenziata dal sig. F. in udienza – dell’avvenuto prelievo della somma in assegni circolari di Euro 1.750.000 nonostante l’assenza di autorizzazione ex art. 163 l.fall.167 lf, determinando un ulteriore evento abusivo e comportante la revoca dell’ammissione alla procedura (e comunque in questa sede per semplicità il giudizio d’istruttoria prefallimentare diventirigetto dell’omologazione). Il che rafforza le considerazioni tutte già precedentemente svolte. Peraltro, sotto una diversa ottica, che si rappresenta in via sussidiaria rispetto alle considerazioni tutte che precedono, può anche convenirsi con quanto affermato da Tribunale di Treviso, 8 giugno 2015 che (sia pure con riferimento alla rinuncia ad un concordato “in bianco” in pendenza di istanza di fallimento) ha ritenuto in motivazione che “…è pur vero che il debitore in preconcordato è libero di rinunciare alla domanda, tuttavia, non è altrettanto libero di sottrarsi alle conseguenze che dalla rinuncia derivano, trattandosi pur sempre di un'anomala interruzione del procedimento equiparabile al suo esito negativo per mancata osservanza del termine, in concretocui comunque risulta l'illegittima, (temporaneamente) improcedibileo addirittura abusiva, dovendosi sperimentare in linea prioritaria fruizione del blocco delle azioni esecutive e cautelari per un certo tempo” con la procedura pattizia già ammessa, conseguenza che la rinuncia comporta l’inesigibilità di ulteriori termini a difesa e potendosi soltanto successivamente (e su domanda dei soggetti legittimati) dichiarare il fallimento (ad esempio, oltre che nel citato caso della revoca ex art. 173, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 180 l.fall., respinga il concordato). Ed ad eguale conclusione si devela necessaria, a maggior forzaquel punto, pervenire allorché il concordato preventivo sia stato omologato dal Tribunale, fermo restando che la risoluzione del concordato per inadempimento, ovvero il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 l.falldeclaratoria di fallimento., potrebbero aprire la strada - ma pur sempre su richiesta dei soggetti legittimati - ad un nuovo giudizio prefallimentare. La fattispecie oggi all’esame di questo Collegio, però, è caratterizzata dagli ulteriori, e senza dubbio peculiari, aspetti:
Appears in 1 contract
Samples: Concordato Preventivo