Imballo dei Prodotti Clausole campione

Imballo dei Prodotti. Il Cliente dichiara di essere edotto del tipo di imballaggio standard utilizzato dal Fornitore e di ritenerlo adatto alle proprie esigenze, ai fini del trasporto, del deposito e dello stoccaggio dei Prodotti. Il Cliente sarà il solo ed unico responsabile del trasporto, del deposito e dello stoccaggio dei Prodotti a far data dal momento della consegna dei medesimi da parte del Fornitore al vettore/spedizioniere, e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Fornitore a far data dalla consegna dei Prodotti a tali soggetti. Il Cliente sarà responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi “a perdere” usati eventualmente dal Fornitore. L’eventuale utilizzo di imballi “a recupero” dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti e, anche in tal caso, il Cliente sarà l’unico responsabile del corretto uso e della corretta manutenzione di tale imballo. L’eventuale adozione di imballi diversi rispetto a quelli standard potrà essere concordata di volta in volta tra le Parti e dovrà in ogni caso avvenire a spese del Cliente.
Imballo dei Prodotti. Il Fornitore dovrà fornire il prodotto imballato nel rispetto delle specifiche indicate per iscritto dal Committente e, se previsto, con utilizzo degli imballaggi forniti dallo stesso. In difetto di indicazione scritta da parte del Committente delle specifiche da adottare e/o di fornitura degli imballaggi da utilizzare, il Committente dichiara espressamente di essere edotto delle specifiche e del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore, di approvarli e di ritenerli adatti alle proprie esigenze ai fini della corretta movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto, esonerando il Fornitore da qualsiasi responsabilità al riguardo. Salvo patto scritto contrario, il Committente sarà l’unico responsabile della movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto consegnato, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire la conservazione dell’integrità e delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di utilizzo di imballaggi o contenitori diversi da quelli utilizzati dal Fornitore o per errata movimentazione, deposito o stoccaggio dei prodotti. La movimentazione e il caricamento dei prodotti sui mezzi del primo vettore, anche qualora eventualmente effettuato in concreto dal Fornitore, avviene a esclusivo rischio e pericolo del Committente. Tale movimentazione e caricamento avverrà con adozione delle normali modalità solitamente utilizzate nell’effettuazione di tali operazioni di prodotti simili o, se comunicate dal Committente, secondo le specifiche dettagliate da quest’ultimo indicate per iscritto. Qualora il Committente richieda l’esecuzione di tali operazioni secondo particolari modalità o con adozione di specifiche cautele aggiuntive, dovrà formulare richiesta dettagliata al Fornitore il quale avrà diritto di porre a carico del Committente tutti gli eventuali maggiori oneri e costi conseguenti. Il Committente sarà, inoltre, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi “a perdere” usati eventualmente dal Fornitore. Il Fornitore e il Committente potranno concordare per iscritto l’utilizzo di imballi “a recupero” per contenere il prodotto fornito. Anche in tal caso il Committente sarà unico responsabile del corretto uso e manutenzione degli imballi stessi nonché del rispetto della normativa vigente.
Imballo dei Prodotti. La merce fornita dovrà essere opportunamente imballata al fine di evitare deterioramenti o perdita del contenuto. Il costo dell’imballo (se non diversamente concordato per iscritto), verrà considerato incluso nelle quotazioni degli articoli forniti. L’imballo dovrà essere riciclabile, con la simbologia di sicurezza e accatastamento UNI EN 20780. Nel caso gli imballaggi siano di cartone dovranno riportare la marcatura “RESY” e “COMIECO” . Ogni collo dovrà essere identificato con una etichetta ove dovranno essere indicati: codice e descrizione prodotto, quantità contenute, il lotto/data di produzione del Fornitore, nominativo e codice del Fornitore. In fattura dovrà essere indicato l’assolvimento del contributo CO.NA.I
Imballo dei Prodotti. Il Fornitore dovr‡ fornire il Prodotto imballato nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene. Il Cliente dichiara espressamente di essere edotto del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore e di ritenerlo adatto alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio. Il Cliente sar‡ il solo responsabile per un corretto deposito e stoccaggio del Prodotto, attivit‡ che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilit‡ potr‡ essere imputata al Fornitore in caso di utilizzo di imballi o contenitori diversi da quelli utilizzati dal Fornitore o per cattivo deposito o stoccaggio. Il Cliente sar‡, infine, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi ìa perdere” usati eventualmente dal Fornitore. Il Fornitore e il Cliente potranno concordare líutilizzo di imballi ìa ricupero” per contenere il Prodotto fornito. Anche in tal caso il Cliente sar‡ unico responsabile del corretto uso e manutenzione degli imballi stessi
Imballo dei Prodotti. MECAVIT S.r.l., salvo diversa espressa e concordata richiesta del Cliente, fornisce il Prodotto imballato nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene. I prodotti sono confezionati in scatole di cartone di diverse dimensioni con chiusura a colla, aventi un peso massimo di 15 kg; le scatole vengono poste su pallet in legno EPAL. Su ogni scatola viene apposta etichetta riportante marcatura e dati identificativi del lotto di produzione. Il Cliente dichiara espressamente di essere informato del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato da MECAVIT S.r.l. e di ritenerlo adatto alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio. Il Cliente sarà il solo responsabile per un corretto deposito e stoccaggio del Prodotto, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a MECAVIT S.r.l. in caso di utilizzo di imballi o contenitori diversi da quelli utilizzati da MECAVIT S.r.l. o per cattivo deposito o stoccaggio. Il Cliente sarà, infine, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi “a perdere” usati da MECAVIT S.r.l. MECAVIT S.r.l. e il Cliente potranno concordare l’utilizzo di imballi “a recupero” per contenere il Prodotto fornito. Anche in tal caso il Cliente sarà unico responsabile del corretto uso e conservazione degli imballi stessi.

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  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.