Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la SUAM ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAM. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. 2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta 3. situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto. 4. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili. 5. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAM. Ai fini del presente atto la SUAM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE 6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a: a. intrecci personali tra gli assetti societari b. valore delle offerte in generale c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili d. provenienza territoriale delle offerte e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura. 7. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAM, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 21, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione MarcheAziendale del committente, adottato con deliberazione della Giunta regionale determina n. 64 in data 27 gennaio 2014288/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizionidal “Codice” stesso. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizionidel “Codice”, la SUAM il committente ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/. L’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAMdel committente. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione MarcheAziendale del committente, adottato con deliberazione della Giunta regionale determina n. 64 in data 27 gennaio 2014288/2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM del committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
43. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
54. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAM. Ai fini del presente atto la SUAM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE
6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM il committente sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari
b. valore delle offerte in generale
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. provenienza territoriale delle offerte
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
75. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAMdel committente, tutti i pagamenti eseguiti dati su qualsiasi pagamento eseguito riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
86. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM al committente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la SUAM Regione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxxxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx- Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali#Codice-disciplinare-e-di-condotta. Identici impegno, consapevolezza ed accettazione devono intendersi estesi agli analoghi atti approvati dalla Regione e liberamente accessibili all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAMRegione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
43. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
54. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM Regione e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM Regione relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAMRegione. Ai fini del presente atto la SUAM Regione ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE.
65. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM Regione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari.
b. valore delle offerte in generale.
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili.
d. provenienza territoriale delle offerte.
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
76. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAMRegione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L’operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare gli adempimenti connessi con la compilazione e la consegna del cosiddetto modello GAP – subappaltatori di cui alla circolare dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa protocollo AC/2109/1/10/4263 in data 28/3/1989.
8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM all’ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2), del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate precedenti disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizionidel “Codice”, la SUAM l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore L’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle si impegna a comunicare le predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAMcollaboratori. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
43. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
5. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAM. Ai fini del presente atto la SUAM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE
6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari
b. valore delle offerte in generale
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. provenienza territoriale delle offerte
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
74. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAMdell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la SUAM Regione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxxxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx- generali. Identici impegno, consapevolezza ed accettazione devono intendersi estesi agli analoghi atti approvati dalla Regione e liberamente accessibili all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx- generali. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAMRegione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
43. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
54. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-economico- finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM Regione e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che Luogo di emissione Ancona Numero: 236/CTC Data: 09/08/2016 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM Regione relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAMRegione. Ai fini del presente atto la SUAM Regione ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE.
65. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM Regione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari
b. valore delle offerte in generale
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. provenienza territoriale delle offerte
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
76. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAMRegione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L’operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare gli adempimenti connessi con la compilazione e la consegna del cosiddetto modello GAP – subappaltatori di cui alla circolare dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa protocollo AC/2109/1/10/4263 in data 28/3/1989.
8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM all’ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizionidal “Codice” stesso. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizionidel “Codice”, la SUAM l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx. Con la sottoscrizione L’operatore economico si impegna a trasmettere copia del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni “Codice” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAMcomunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 201462, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
43. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non sub appalterà subappalterà e non sub affiderà subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti subappalti e sub affidamenti subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
54. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAM. Ai fini del presente atto la SUAM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE
6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50al D.Lgs 50/2016, l’operatore economico dichiara di essere è consapevole ed accettare accetta che la SUAM l’Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. : ⋅ intrecci personali tra gli assetti societari
b. ; ⋅ valore delle offerte in generale
c. ; ⋅ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. ; ⋅ provenienza territoriale delle offerte
e. ; ⋅ modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. ; ⋅ modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
75. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAMdell’Amministrazione , tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico. 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 21, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione MarcheAziendale del committente, adottato con deliberazione della Giunta regionale determina n. 64 in data 27 gennaio 2014288/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizionidal “Codice” stesso. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizionidel “Codice”, la SUAM il committente ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/. L’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su RE richiesta della SUAMdel committente. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione MarcheAziendale del committente, adottato con deliberazione della Giunta regionale determina n. 64 in data 27 gennaio 2014288/2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM del committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
43. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
54. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAM. Ai fini del presente atto la SUAM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. RE
6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM il committente sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari
b. valore delle offerte in generale
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. provenienza territoriale delle offerte
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
75. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAMdel committente, tutti i pagamenti eseguiti dati su qualsiasi pagamento eseguito riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
86. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM al committente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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