Common use of Impegno al rilascio della garanzia definitiva Clause in Contracts

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Di Copertura Assicurativa

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.iiD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contrattocontratto (garanzia definitiva), di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Nel caso di cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, invece, deve essere prodotto come documento autonomo. In caso di fideiussione, l’Impegno può essere contenuto all’interno della garanzia fideiussoria. L’impegno deve essere prodotto anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da PMI. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all'operatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159159 e smi. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della La garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve dovrà essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre checorredata: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, Roma Capitale si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; iii) ovverooppure, in luogo dell’autodichiarazione, alternativa - da autentica dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. Fermo restando la produzione di apposita autodichiarazione o della dichiarazione notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatariola garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni Roma Capitale provvederà a richiedere la regolarizzazione di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanziaquanto presentato.

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Samples: www.comune.roma.it

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.iiD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Nel caso di cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, invece, deve essere prodotto come documento autonomo. In caso di fideiussione, l’Impegno può essere contenuto all’interno della garanzia fideiussoria. L’impegno non deve essere prodotto dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all'operatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/ConsorzioRaggruppamento / Consorzio con tutte le imprese che ne fanno parte; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. In tal caso, ogni offerente dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte richiesta del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanziae comunque non prima dell’aggiudicazione definitiva.

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Samples: www.cira.it

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.iiD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Nel caso di cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, invece, deve essere prodotto come documento autonomo. In caso di fideiussione, l’Impegno può essere contenuto all’interno della garanzia fideiussoria. L’impegno non deve essere prodotto dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all'operatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: - da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’AgID si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa - da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. Ferma la produzione di apposita autodichiarazione o della dichiarazione notarile, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’AgID provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 7, del D.Lgs.n.50/2016D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. In tal caso ogni offrente dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale res dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); l’agenzia si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; . - in caso di partecipazione in Consorzi Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione D. Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante L’Agenzia svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. L’Agenzia può procedere allo svincolo anche con l’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari. La garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del Codice, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo” secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) ), del D.Lgs.n.82/2005 D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005D. Lgs. n. 82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - IT68T056960321100030000X31 intestato all’AgID; (ii) dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre nella medesima sezione i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia.

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Samples: trasparenza.agid.gov.it

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzia. In caso di partecipazione a più lotti, qualora il concorrente presenti una garanzia di importo cumulativo per i lotti per cui intende partecipare, tale garanzia dovrà essere allegata nella busta amministrativa in corrispondenza di ciascun lotto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.iiD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Nel caso di cauzione in titoli del debito pubblico, invece, deve essere prodotto come documento autonomo. In caso di fideiussione, l’Impegno può essere contenuto all’interno della garanzia fideiussoria. L’impegno non deve essere prodotto dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all'affidatario del servizio o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 7, del D.Lgs.n.50/2016D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previstepreviste ; - in caso di partecipazione in Consorzi Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione D. Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo” secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) ), del D.Lgs.n.82/2005 D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005D. Lgs. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzian. 82/2005.

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Samples: www.adm.gov.it

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Impegno al rilascio della garanzia definitiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.n.385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-mandataria- capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che: - in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; - in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa: - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n.82/2005. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzia.:

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