Common use of IMPEGNO DI RISERVATEZZA Clause in Contracts

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare usare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimiarticolo. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o eseguiteavrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi terzi, disegni di tipi, schemixxxxxx, fotografie, istruzioni del profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contrattodei lavori assunti.

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore 1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e ed a non utilizzare usare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili attinenti alla esecuzione del Contrattodell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiapparecchiature, macchine, fatti, atti macchine e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi quant’altro venga messo a sua disposizione dal Committente dalla stazione appaltante o di cui venga, comunque, egli stesso venisse a conoscenza durante l’esecuzione del Contrattoin occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo 2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore 3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane della stazione appaltante dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 6.4 4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente alla stazione appaltante tutti i danni che ad esso alla stessa dovessero derivare. 6.5 E’ . .5 fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore È di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committenteavrà compiute. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare usare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italianee dei danti/aventi causa di quest’ultimo, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dei danti/aventi causa di quest’ultimo dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimiarticolo. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o eseguiteavrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi terzi, disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fattaeccezioneper le necessità derivanti dall’esecuzione del Contrattonecessitàderivantidall’esecuzionedeilavoriassunti.

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Samples: Contratto Di Appalto

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare usare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimiarticolo. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o eseguiteavrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemixxxxxx, fotografie, istruzioni del profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contrattodei lavori assunti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italianedi danti/aventi causa di quest’ultimo, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dei danti/aventi causa di quest’ultimo dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente ed ai danti/aventi causa di quest’ultimo tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto.

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Samples: Appalto Di Forniture

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare usare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimiarticolo. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o eseguiteavrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contrattodei lavori assunti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore 15.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare usare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ItalianeCommittente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a l’Appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore 15.2. L’obbligo di riservatezza è vincolato all’obbligo di segretezza assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è l’Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore 15.3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo. 6.4 15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezzariservatezza, il Fornitore Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e l’Appaltatore è tenuto a risarcire al il Committente medesimo di tutti i danni che ad esso dovessero derivare.. Articolo 16 – Elezione di domicilio 6.5 E’ fatto divieto 16.1. Le parti eleggono domicilio: 16.2. Tuttavia, durante l’esecuzione dei Lavori e fino al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguitemantenimento degli uffici in cantiere, senza prima avere ottenuto il benestare scritto per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del Committente. 6.6 E’medesimo in cantiere, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto.con piena efficacia. Articolo 17 –

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori