Common use of IMPEGNO DI RISERVATEZZA Clause in Contracts

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Xxxxxxxx o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. L’Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Xxxxxxxx per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire a Ferrovie tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore deve eseguire o avrà compiute. E' pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Ferrovie senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Ferrovie stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

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IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed e a non usare utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione all’esecuzione del contratto, contratto le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiatureapparecchi, macchine e quant'altro macchine, ecc. che vengano messe messi a sua disposizione da Xxxxxxxx dal Committente o di cui egli stesso venisse l'Appaltatore venga comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione durante l’esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l’Appaltatore vincolante l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione di esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla e si estende anche oltre la sua conclusione, fintantoché conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali lo stesso l’Appaltatore è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. L’Appaltatore L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Xxxxxxxx del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimiquest’ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza anzidettidi cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l’Appaltatore segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire a Ferrovie al Committente tutti i danni che alla stessa a quest’ultimo dovessero derivare. E' È fatto divieto all’Appaltatore all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare che da terzi vengano fatte a fare pubblicazioni sulle progettazioni opere che l’Appaltatore l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. E' pure È, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore sia all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Ferrovie al Committente senza prima avere aver ottenuto il suo benestare scritto, sia nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Ferrovie stessedel Committente, tranne che fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assuntedei Lavori assunti.

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Samples: Accordo Quadro"

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Xxxxxxxx “Ferrovie” o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. L’Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Xxxxxxxx “Ferrovie” per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire a Ferrovie “Ferrovie” tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore deve eseguire o avrà compiute. E' pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Ferrovie “Ferrovie” senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Ferrovie “Ferrovie” stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

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