TRA
"/ SCHEMA DI / CONTRATTO ACCORDO QUADRO"
per l'esecuzione dei Lavori di ……………………………… ubicati nel tratto
………………………………. dell'Autostrada …………………….. – Codice Appalto n. …………… – Codice CIG ……………. – Codice CUP n………..–
Commessa n. …….. – Contratto SAP n. ………………….
TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 in appresso denominata "Committente", in persona ………………….. giusta i poteri a lui conferiti
E
……………………. con sede e domicilio legale in ……………………. , Via
……………………. - Codice Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. n………………….. in appresso denominata "Appaltatore", in persona di
………………….. // nat / o / a a …………………..il giusta i
poteri a lui / lei conferiti // - titolare // Codice fornitore ………………….. .
PREMESSO:
- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, delle Autostrade di competenza dei tronchi indicati in oggetto;
- che il Committente, pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici - il ,
ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art.
54 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data… / ed in data
…………. /;
- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria
l'Impresa… /che ha presentato l’offerta giudicata economicamente più
vantaggiosa;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot. ;
Nel presente Accordo Quadro s’intende:
- per “Operatore Economico” ciascun concorrente risultato aggiudicatario della procedura di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- per “Contratto Esecutivo” lo specifico intervento affidato all’operatore economico;
- per “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo
VALIDITÀDELLEPREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente ”Accordo Quadro”.
Articolo
OGGETTODELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri contratti esecutivi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, per tutto il periodo di validità de presente accordo, in riferimento agli interventi localizzati al fine di garantire ………………………..- come meglio definiti nel successivo art. "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - MODALITA' DI ATTUAZIONE". Inoltre vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti esecutivi contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati all’operatore economico aggiudicatario nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri etc., applicate al rapporto intercorrente tra le Parti.
Pertanto, il presente accordo quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva
entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
L’Accordo Quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all’affidamento all’Appaltatore dei contratti esecutivi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli appalti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.
I lavori verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti esecutivi, a supporto dei quali la Committente produrrà gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati tra l’altro: l’oggetto dell’intervento, l’importo, il termine utile e le modalità per l’esecuzione dei lavori.
Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:
1) Elenco Prezzi
2) Elenco Prezzi Unitari Sicurezza
3) Capitolato speciale d’appalto – parte prima
4) Capitolato speciale d’appalto – parte seconda: Norme Tecniche d’Appalto
5) Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia – edizione giugno 2017
6) Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev.06 del 15/01/2016
Articolo
DESCRIZIONE DEGLIINTERVENTI– MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ESECUTIVI
In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l’esatta tipologia dei lavori sarà determinata al momento in cui si definirà il singolo intervento mediante successivi contratti esecutivi. Pertanto il Committente provvederà, di volta in volta secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell’Accordo Quadro, ad affidare singoli interventi mediante specifici contratti esecutivi.
Tali contratti conterranno tutti i termini specifici dei lavori da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna dei lavori, la durata dell’esecuzione, il computo metrico, ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori.
E’ facoltà della Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralità di contratti esecutivi e resta in capo all’Appaltatore l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
Il Committente avrà cura di comunicare per iscritto all’Appaltatore il progetto per i lavori da eseguire, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dall’intervenuta comunicazione l’Appaltatore dovrà fornire le informazioni e le documentazioni richieste necessarie al successivo perfezionamento del contratto esecutivo, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti.
L’esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione per presa visione da parte dell’ Appaltatore del contratto esecutivo, fatte salve le consegna nelle ipotesi di lavori d’urgenza, i quali proseguiranno nelle more della firma del contratto.
L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro – si impegna in particolare:
- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l’offerta presentata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
- a sottoscrivere per accettazione il relativo contratto esecutivo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel contratto esecutivo e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da realizzare;
- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro, con obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.
Articolo
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L'importo complessivo massimo stimato degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad € ------ oltre IVA ove dovuta, di cui € per lavori ed €
……………. per oneri di sicurezza.
In merito alla quantificazione degli ONERI DI SICUREZZA si precisa che trattandosi di accordo quadro gli stessi saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto applicativo.
Tutte le lavorazioni oggetto del presente accordo rientrano nella categoria SOA OG03 I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa che, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine al futuro affidamento degli interventi di cui sopra e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto all’importo massimo previsto dal presente Accordo Quadro, l’Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.
Pertanto, l’importo complessivo massimo dell’appalto è da considerarsi indicativo e non comporta per la Committente l’obbligo di affidare in tutto o in parte i lavori in argomento fino alla concorrenza dello stesso, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere indennizzi, risarcimenti o compensi di sorta.
La Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l’appaltatore possa formulare pretese a riguardo.
Articolo
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
I corrispettivi dei lavori dei singoli interventi aggiudicati derivanti dall’Accordo
Quadro verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro - eventualmente integrati con ulteriori prezzi la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso offerto del ……% di cui al presente Accordo Quadro
Gli oneri di sicurezza verranno definiti nei Piani di sicurezza di cui al successivo art……sulla base del prezziario della sicurezza allegato……………
Articolo
ANTICIPAZIONE
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto esecutivo accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo del singolo contratto esecutivo.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria , costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali all’avanzamento dei lavori sui singoli SAL.
Nel caso l’avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterrà l’intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro sono fissi ed invariabili per tutta la
durata dello stesso.
Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 cod.civ.
Articolo
DOMICILIODELLEPARTIE COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.
Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo
RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ………quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo
RAPPRESENTANTEDELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente Accordo Quadro il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. …………….. nato a ………………….. il …………..
firmatario del presente atto nella sua qualità di …………………/ giusta procura allegata al presente Accordo Quadro. /
/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000 , nomina e delega suo rappresentante il Sig. ………………. nato a il
………………. giusta procura allegata al presente Accordo Quadro.
Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa
comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo./
Articolo
DIREZIONE LAVORI
La Direzione Lavori verrà effettuata da……………...
Articolo
CAUZIONEE COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione definitiva nella misura del …% (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice) dell'importo di € ……..del presente Accordo Quadro, pari, quindi, ad € …………. …...è stata prestata dall’Appaltatore mediante Si
conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
La Polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7
del Codice, dovrà essere costituita con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, con attivazione per ogni contratto esecutivo.
Tale copertura assicurativa prevede:
Sezione danni all’opera: la somma assicurata è pari all’importo del contratto esecutivo con:
limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.
Sezione responsabilità civile: massimale : € 5. 000.000,00.
Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.
La Polizza C.A.R.:
o considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
o considera assicurati oltre al Committente e l’appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.
Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo
TEMPISTICA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI
La durata del presente accordo quadro è fissata in giorni 180 decorrenti dalla data del primo contratto esecutivo.
E’ prevista l’opzione di una o più proroghe, sino ad un massimo di ulteriori 180
giorni, esercitabile esclusivamente dalla Committente e senza necessità di accettazione da parte dell’Appaltatore, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente atto.
Il presente accordo, altresì, si intenderà risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell’importo dell’appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione che saranno previsti nei singoli ordini attuativi.
Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.
Il tempo di esecuzione dei singoli interventi sarà indicato nei relativi contratti esecutivi.
Nella determinazione del tempo di esecuzione previsto nei singoli contratti esecutivi si terrà conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5.
Detti interventi saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento.
La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.
Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l’esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.
Le predette sospensioni – che non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – verranno compiutamente definite nei contratti esecutivi.
Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.
Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.
Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura / del 6,5%/ della metà delle spese generali indicate in sede di offerta (N.B. In caso di verifica dell’anomali dell’offerta)/ rapportata alla durata della sospensione;
- la lesione dell’utile, coicidente con la ritardata percezione dell’utile, è riconosciuta nella misura pari agli interessi legali calcolati sulla quota di utili/ del 10%/ indicati dall’Appaltatore in sede di offerta (N.B. In caso di verifica dell’anomali dell’offerta)/ rapportata alla durata della sospensione;
- le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferite alla consistenza della manodopera in cantiere, accertata dalla Direzione Lavori;
- il mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere ed accertati dalla Direzione Lavori, nella misura dei coefficienti annui fissati annualmente dalle relative norme fiscali.
Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori
ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa , sottoscritto anche dall’Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.
Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto per ogni singolo contratto esecutivo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del singolo contratto esecutivo. L’ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi.
Articolo
TRACCIABILITA’ DEIFLUSSIFINANZIARI– NULLITA’ ASSOLUTA
L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture anche con riferimento ai singoli contratti esecutivi.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010
s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Accordo, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’Appaltatore ovvero il proprio subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente.
Articolo
PAGAMENTI
I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all’Appaltatore in acconti con cadenza bimestrale.
La contabilizzazione dei lavori oggetto dei singoli contratti esecutivi, avverrà mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro da assoggettare al ribasso del ……%,
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza previsto in ogni singolo contratto esecutivo verrà corrisposto a misura.
Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, relativamente al contratto esecutivo il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di ogni stato di avanzamento lavori e
previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI.
Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso e previa emissione della fattura.
Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti
previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014.
Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.
Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare
IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe.
L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Le Parti si danno atto che il Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.
Articolo
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Fermo restando tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti esecutivi, sono comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore, compresi, per patto espresso, nei corrispettivi d’appalto, assumendo lo stesso con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad
integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dei lavori:
- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro necessario.
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l' esecuzione dei Lavori;
- l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni
eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;
- l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI;
- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
- l’illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- la demolizione della viabilità provvisionale, delle opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere;
- l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l’esecuzione dei Lavori, compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
- l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Società direttamente o tramite la Direzione Lavori, in ordine ad interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la
Società stessa, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di traffico ed in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- gli oneri per le interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori, nonché per la frammentarietà degli Interventi connessi alle esigenze di miglior esecuzione del Servizio autostradale;
- l’attivazione dei cantieri di lavoro previa adozione, delle misure di segnalazione come previste dalle vigenti normative. Le suddette misure potranno essere di volta in volta integrate da ulteriori prescrizioni della Direzione Lavori e/o della Direzione di Tronco e che la segnaletica di cantiere dovrà essere opportunamente presidiata da idoneo personale sia di giorno che di notte, nei tratti stradali ed autostradali interessati dai lavori.
- l’esecuzione di tutti i prelievi e le prove - ritenute necessarie dalla Direzione Lavori - da effettuarsi, secondo le prescrizioni e le modalità riportate nelle allegate Norme Tecniche d'Appalto, presso il laboratorio di Fiano Romano della Società, o presso altri laboratori indicati dalla Direzione Lavori, il cui costo sarà a carico della Società ad eccezione delle prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.).
- E' inoltre facoltà della Direzione Lavori di prescrivere all'Appaltatore l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso saranno a carico dello stesso Appaltatore tutte le spese per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali e il personale necessario al loro funzionamento;
- l'esecuzione degli Interventi oggetto del presente contratto, su richiesta della Società anche tramite la Direzione Lavori, il sabato e nei giorni festivi ed in doppi turni anche nelle predette giornate;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dal successivo art. 24;
- rispondere del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti sopra le gallerie, sotto i viadotti o nelle adiacenze delle opere autostradali, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- l’obbligo, fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla Società o dalla Direzione Lavori, di osservare tutte le disposizioni di legge, regolamenti e circolari ministeriali.
Sono altresì ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi gli stessi interamente compresi e compensati nella misura dei prezzi contrattuali, i seguenti ulteriori oneri:
- predisposizione di tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente, ed in genere a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni necessarie affinché l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non determini situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- mantenimento di tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Società dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso;
- munire tutto il personale occupato nelle aree di cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione all’accesso. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto prevedendo che la suddetta tessera contenga inoltre l’indicazione del Committente;
- consentire l’accesso alle aree di cantiere, in custodia all’Appaltatore dalla data di redazione del verbale di consegna, esclusivamente alle proprie maestranze o ai
dipendenti di eventuali subappaltatori per i quali sia già intervenuta la relativa autorizzazione da parte della Società ed ai soli fini dello svolgimento delle attività espressamente autorizzate;
L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c.
Articolo
ESECUZIONE INPRESENZA DITRAFFICO OBBLIGHI ED ONERIA CARICO DELL’APPALTATORE
Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada e sulla restante viabilità.
In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia (edizione giugno 2017)”, “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 06 del 15/01/2016”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.
L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.
L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere
nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.
Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio
con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.
In particolare all’Appaltatore non sarà concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di organizzare le lavorazioni in modo che sia preclusa l’apertura al traffico di una corsia all’interno dell’area di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All’uopo sarà onere dell’Appaltatore predisporre, contemporaneamente all’installazione della cantierizzazione, all’interno del cantiere l’apposita segnaletica idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.
Ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri ed la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore.
Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull’organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera.
Fermo restando tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti esecutivi, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei corrispettivi d’appalto, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico:
- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla
viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.;
- l’esecuzione dei Lavori in doppi, tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- l’installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori;
- le operazioni di pulizia della sede autostradale e/o stradale interessata dai lavori ogni qualvolta vengano rimossi i materiali e le attrezzature di cantiere allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico secondo le fasizzazioni riportate nel progetto;
- l’obbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
o preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza;
o comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di
effettuare operazioni e verifiche;
o comunicazione della rimozione del cantiere.
Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada, E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del Committente.
Articolo
MISUREDISICUREZZAEPROVVEDIMENTIDI VIABILITÀ CONSEGUENTI AILAVORI
L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi. L’Appaltatore dovrà, altresì, curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia nelle more dell’applicazione dei parapetti definitivi. Tale provvedimento deve essere preso sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e, comunque, all’esecuzione delle opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazione di strade pubbliche e private e di assicurare la continuità dei corsi d’acqua. Il tutto completo di opere di
protezione anche provvisorie.
Prima dell’inizio dei Lavori dovranno essere presi dall’Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.
Nei casi d’urgenza, però, l’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.
L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.
L’Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei
Lavori.
Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.
Qualora richiesto dal Committente, l’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.
L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.
Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all’esecuzione dei Lavori. Nello stesso modo l’Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà incontrare nell’esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.
Articolo
INTERFERENZE
Qualora nei singoli contratti affidati siano previste interferenze, le stesse verranno indicate nei contratti medesimi con indicazione della relativa disciplina.
L’Appaltatore si impegna sin d’ora a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore accetta espressamente, sin d’ora, che tutti gli oneri - ivi inclusi quelli economici, derivanti dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia contenuto
entro il limite di 30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza - rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.
Articolo
ESPROPRIAZIONI- OCCUPAZIONI
Le espropriazioni occorrenti per l’esecuzione degli interventi sono eseguite direttamente dal Committente.
Sono invece a carico dell’Appaltatore tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all’acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all’apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, cantieri, e piste di cantiere così come riportate negli elaborati di progetto, ivi compresa la richiesta e l’ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc.
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all’ esecuzione dei Lavori.
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le attività e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree che l’Appaltatore ritenga utile occupare ai fini dell’esecuzione dei Lavori.
Articolo
RESIDUI DA LAVORAZIONE- RIFIUTI
L’appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente , sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli
organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l’appaltatore, quale produttore, intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In caso di inosservanza della normativa al riguardo, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
Le attività di conferimento a discarica e/o ad impianto di recupero, dei materiali derivanti dalle lavorazioni di cui al presente appalto verranno remunerati per il tramite degli specifici prezzi inseriti nell’Elenco Prezzi allegato al presente contratto.
Il pagamento delle predette attività avverrà bimestralmente, nell’ambito del pagamento dei SAL dovuti per le lavorazioni eseguite.
I suddetti oneri verranno contabilizzati a cura delle Direzioni Lavori, secondo le modalità previste nell’Elenco Prezzi allegato al presente contratto.
Articolo
OBBLIGHI ED ONERIA CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell’ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.
In particolare l’Appaltatore è tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le
modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.
In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
In relazione a quanto sopra esposto l’Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
Articolo
PRESCRIZIONIATUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto esecutivo – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.
In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni riferite a ciascun contratto esecutivo verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avrà
il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.
Articolo
PREVENZIONEDEGLIINFORTUNI- PIANIDISICUREZZA
All'atto della consegna dei Lavori, l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R.
n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i.;
d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
f) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.
La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente contenente la valorizzazione dei relativi costi, che non sono soggetti a ribasso, è allegato ai singoli contratti esecutivi.
Entro dieci giorni dall’affidamento del singolo contratto esecutivo, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante dei singoli contratti esecutivi, ed eventuali violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori, il supporto informatico contenente:
1. Schede Sintetiche op. strada_REV.3_24.11.2009.pdf
2. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ARABO.pdf
3. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - INGLESE.pdf
4. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ROMENO.pdf
5. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - UCRAINO.pdf
I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in sommità e al piede secondo quanto previsto dal produttore.
Articolo
PRESCRIZIONI INMATERIA DI SICUREZZA
In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.
Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.
Il Committente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza.
A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause
di risoluzione del contratto.
Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa secondo le disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Al registrarsi di numerose o ripetute non conformità “minori”, ovvero violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i di minore rilevanza e per le quali non sussistono i presupposti di pericolo grave ed imminente, la Committente si riserva anche la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’evidenza di azioni migliorative del sistema di gestione e vigilanza della sicurezza e/o dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti.
In accordo a quanto previsto dal Piano di Qualità, l’Appaltatore dovrà infine comunicare al Coordinatore della Sicurezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”.
Articolo
MODIFICADURANTEILPERIODODIEFFICACIA
Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.
Articolo
SUBAPPALTIESUBCONTRATTI
/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./
/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:
(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)
Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero del singolo
contratto esecutivo, fatto salvo l’ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.
Resta espressamente inteso che l’importo dei lavori subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo contratto esecutivo e non in rapporto all’importo massimo contrattuale stabilito nel presente contratto quadro che rappresenta, peraltro, un ordine economico non vincolante neanche ai fini della percentuale di opere subappaltabili. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione della categoria prevalente ai fini del ricorso al subappalto, che sarà sempre quella indicata negli atti di gara.
É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo.
Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.
Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione
dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:
a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;
c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
e) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti:
per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;
l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;
in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;
di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto in oggetto;
la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M.
11.5.1991 n. 187:
I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
Si precisa infine che:
in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguano le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.
l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla
C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. SUBCONTRATTI
Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.
La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
3) descrizione particolareggiata delle attività che verranno effettuate con l’indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
5) dichiarazione di cui alla precedente lettera e).
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).
/ Articolo
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa….………alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c./
Articolo
COMPOSIZIONESOCIETARIA(D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMITECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé e per le eventuali imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella
propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti il servizio oggetto di appalto.
Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.
Articolo
DANNI DA FORZA MAGGIORE
Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.
Articolo
COLLAUDOE GARANZIE
Le opere oggetto dei singoli contratti esecutivi sono soggette a collaudo.
Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all’art. 102 del Codice.
Articolo
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non siano intervenute a cura dell’organo di collaudo le verifiche di
competenza, opportunamente verbalizzate in contraddittorio con l’Appaltatore, di ciascun Intervento, il medesimo Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare la manutenzione delle tratte oggetto di consegna per la realizzazione degli Interventi, a sua cura e spese.
Peraltro qualora le opere realizzate vengano prese in consegna anticipatamente dalla Società previa redazione di apposito verbale redatto e sottoscritto da un rappresentante della Società e dal Direttore dei Lavori oltre che da un Rappresentante dell’Impresa ed aperte al traffico, a partire dalla relativa data, cesserà l’obbligo di manutenzione da parte dell’Appaltatore anche in caso di mancato collaudo.
Tale attività, fatto salvo quanto sopra specificato, dovrà essere garantita anche in presenza del traffico esistente sull'autostrada già in fase di esercizio e senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni delle competenti Direzioni di Tronco della Società, restando al riguardo, e comunque fino alla relativa presa in consegna da parte della Società, a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale.
L'Appaltatore, pertanto, sarà tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.
Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
Articolo
PROPRIETÀ INDUSTRIALEE COMMERCIALE- BREVETTI
L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
L’impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.
L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
La Committente assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l’impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette
finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all’impresa, che ne deve sostenere gli oneri:
- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell’uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.
La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l’impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.
Articolo
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata di esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di quest’ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
Articolo
MANLEVA
L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare la Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo quadro, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata alla stessa Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’ Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.
Articolo
PUBBLICITÀ
Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.
L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai
sensi del presente articolo.
Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi.
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti
esecutivi di cui all’ articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.
La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i
singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016.
La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.
Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.
In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:
La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna
indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché
dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.
Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera.
L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.
Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.
Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.
Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
Articolo
RECESSO
La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente accordo, ovvero dai singoli contratti esecutivi, secondo le modalità di seguito precisate.
La Committente recederà dall’accordo quadro, ovvero dai singoli contratti esecutivi, attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti
Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA.
In tal caso, in relazione agli importi di cui al presente Accordo quadro e ai singoli contratti esecutivi, alla luce della natura eventuale degli stessi importi, non verrà corrisposta alcuna somma all’appaltatore, fatte salve quelle relative alle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione al netto delle eventuali trattenute in ragione di penali e/o risarcimenti.
Articolo
ESECUZIONE INDANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dei contratti esecutivi secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
Articolo
RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al
pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.
Articolo
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo
SPESEE REGIMEFISCALE
L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi, di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
Articolo
MOD. 231/2001 ECODICE ETICO
L'inosservanza dei principi indicati nel Modello adottato dal Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i., nonché, la violazione di quelli stabiliti nel Codice Etico
- entrambi i documenti sono visionabili sul sito internet del Committente xxx.xxxxxxxxxx.xx - costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio del Committente.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del contenuto dei documenti ivi indicati e di non avere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tali da incidere sul predetto Codice Etico.
Articolo
INFORMATIVAPER ILTRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l’Italia
S.p.A. da parte di Essediesse S.p.A., nominata Responsabile del trattamento da Autostrade per l’Italia S.p.A. medesima.
Le Parti del presente Accordo Quadro si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del suddetto Decreto. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente Accordo Quadro sono:
- per il Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A. così come costituita in testa del presente Accordo Quadro ed il Responsabile del trattamento è …………..………
di Autostrade per l’Italia S.p.A. ed Essediesse Società di Servizi S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00;
- per l’Appaltatore: ………………….., con sede in in
persona del suo legale rappresentante.
Articolo
/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I. Il
presente Accordo Quadro è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c. in relazione all’esito delle verifiche di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.
/
Articolo
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al
D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere dettratte in compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effetursi in favore dell’Appaltatore.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. L'APPALTATORE
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro:
Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo
Esecuzione in presenza di traffico – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Manleva, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risarcimento danni – indennizzi, Articolo Risoluzione delle controversie – Foro competente, Articolo Mod. 231/2001 e Codice Etico, Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., Articolo rimborso spese di pubblicazione