IMPORTO E DURATA DELLA MOBILITÀ Clausole campione

IMPORTO E DURATA DELLA MOBILITÀ. La borsa di studio è erogata dall'Area per l'Internazionalizzazione – Settore Mobilità extra UE e accordi didattica internazionale (ARI) ed è pari a 700€ netti al mese per i primi 5 mesi di mobilità. A partire dal 6° mese di mobilità, l'importo è fissato a 500€ netti al mese, come da delibera del CdA. n 426/19 emanata in data 17.12.2019. La durata della mobilità non potrà essere inferiore a 3 mesi (90 giorni) e non superiore a 12 mesi (2 semestri consecutivi). Per durate superiori ai 3 mesi, è riconosciuto l'intero contributo mensile a partire dal 16° giorno di permanenza presso l'Università ospitante. Il conteggio dei giorni trascorsi presso l'Università ospitante sarà effettuato in modo automatico dall'applicativo di gestione della mobilità, che terrà in considerazione la durata di ogni mese come avente 30 giorni e non quella solare. La seguente tabella riassume i contributi corrispondenti alla durata della mobilità: Per mobilità di un semestre per studio (3, 4, 5 o 6 mesi), eventuali prolungamenti di mobilità potranno essere concessi ma senza contributo. La mobilità per ricerca tesi finanziabile è di un minimo di 3 mesi e fino a un massimo di 4. Per mobilità di due semestri consecutivi, previsti dall'accordo bilaterale sottoscritto con l'Università ospitante, la durata della mobilità deve essere almeno di 9 mesi e 16 giorni. Per maggiori dettagli, si prega di prendere visione delle norme di dettaglio alla seguente pagina del di Sapienza: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).