Common use of Incrementi retributivi Clause in Contracts

Incrementi retributivi. I nuovi minimi di retribuzione riportanti nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 31.1.98 e degli incrementi retributivi di seguito riportati. Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata: 2° semestre 1997 - e anno 1998 2,65% 1999 1,50% 2000 1,50% 1° semestre 2001 0,75% Premesso che l'IVC deve essere erogata fino al mese di gennaio 1998 a partire dall'1.2.98 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi: INCREMENTI RETRIBUTIVI LIVELLO 1.2.98 1.4.99 1.4.00 1.2.01 Totale a regime 1° A 100.000 60.000 60.000 47.000 267.000 1°B 85.000 50.000 50.000 41.000 226.000 2° 75.000 45.000 45.000 38.000 203.000 3° 70.000 40.000 40.000 33.000 183.000 4° 60.000 35.000 35.000 30.000 160.000 5°B 50.000 30.000 30.000 25.000 135.000 5° 45.000 28.000 28.000 22.000 123.000 6° 40.000 25.000 25.000 18.000 108.000 La somma forfetaria di £. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua dell'ex indennità di contingenza di cui alla legge n. 38/86. Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Incrementi retributivi. I nuovi minimi Le Parti confermano che, nel mese di retribuzione riportanti nelle tabelle allegategiugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, che fanno parte integrante del presente contratto2022, derivano dalla somma 2023 e 2024), è previsto l’adeguamento dei minimi tabellari (nonché dell’indennità di retribuzione trasferta e dell’indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata tramite “l’IPCA al 31.1.98 e netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai minimi stessi. Qualora l’importo relativo a tale adeguamento risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di seguito riportati. Ai sensi e riferimento per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia ogni singolo anno stabilito dalla presente ipotesi di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata: 2° semestre 1997 - e anno 1998 2,65% 1999 1,50% 2000 1,50% 1° semestre 2001 0,75% Premesso che l'IVC deve essere erogata fino al mese di gennaio 1998 a partire dall'1.2.98 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenzeaccordo, i seguenti incrementi retributivi corrispondenti ai tassi minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante. Si conviene che per la vigenza del presente contratto il TEM (trattamento economico minimo), oltre che per la dinamica IPCA, è incrementato di inflazione programmata sopra concordati un’ulteriore componente in considerazione della rilevante innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento. Le Parti hanno concordato un incremento retributivo a regime per i rispettivi periodiil nuovo livello C3 (precedente 5a categoria) pari a 112,00 euro, da corrispondere in 4 tranches: INCREMENTI RETRIBUTIVI LIVELLO 1.2.98 1.4.99 1.4.00 1.2.01 Totale a regime 1° A 100.000 60.000 60.000 47.000 267.000 1°B 85.000 50.000 50.000 41.000 226.000 2° 75.000 45.000 45.000 38.000 203.000 3° 70.000 40.000 40.000 33.000 183.000 4° 60.000 35.000 35.000 30.000 160.000 5°B 50.000 30.000 30.000 25.000 135.000 5° 45.000 28.000 28.000 22.000 123.000 6° 40.000 25.000 25.000 18.000 108.000 La somma forfetaria di £. 20.000 mensili, erogata,  25,00 euro a partire dal mese 1° giugno 2021;  25,00 euro a partire dal 1° giugno 2022;  27,00 euro a partire dal 1° giugno 2023;  35,00 euro a partire dal 1° giugno 2024. Gli importi degli aumenti del minimo tabellare mensile risultano i seguenti. Livello Aumenti a partire dal Totale A1 32,86 32,86 35,49 46,01 147,22 B3 32,10 32,10 34,66 44,93 143,79 B2 28,75 28,75 31,05 40,25 128,80 B1 26,80 26,80 28,94 37,52 120,06 C3 25,00 25,00 27,00 35,00 112,00 C2 23,34 23,34 25,21 32,68 104,57 C1 22,86 22,86 24,69 32,01 102,42 D2 22,38 22,38 24,17 31,33 100,26 D1 20,18 20,18 21,79 28,25 90,40 Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, i nuovi importi del minimo tabellare mensile risultano i seguenti: Livello Minimi al 31/05/2021 Minimi a partire dal A1 2.392,00 2.424,86 2.457,72 2.493,21 2.539,22 B3 2.336,02 2.368,12 2.400,22 2.434,88 2.479,81 B2 2.092,45 2.121,20 2.149,95 2.181,00 2.221,25 B1 1.950,39 1.977,19 2.003,99 2.032,93 2.070,45 C3 1.819,64 1.844,64 1.869,64 1.896,64 1.931,64 C2 1.699,07 1.722,41 1.745,75 1.770,96 1.803,64 C1 1.663,88 1.686,74 1.709,60 1.734,29 1.766,30 D2 1.628,69 1.651,07 1.673,45 1.697,62 1.728,95 D1 1.468,71 1.488,89 1.509,07 1.530,86 1.559,11 Viene stabilita l’estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di gennaio 1993andare in pensione. Inoltre, è consentita l’iscrizione anche ai lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa e maturato 2 anni di anzianità di iscrizione al Fondo continuativamente all’atto di andare in pensione entro la data di avvio della gestione separata pensionati. Il CdA di MètaSalute stabilirà l’importo a titolo di EDRtotale carico del pensionato, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua dell'ex indennità di contingenza di cui alla legge n. 38/86. Eventuali aumenti mensilile modalità del versamento del contributo e le prestazioni da erogare, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionaleconsiderate le indicazioni fornite dalle Parti istitutive.

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Samples: CCNL Metalmeccanico Industria

Incrementi retributivi. I nuovi minimi di retribuzione riportanti nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 31.1.98 e degli incrementi retributivi di seguito riportati. Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date dat e del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione d'inflazione programmata: 2° semestre 1997 - e anno 1998 2,65% 1999 1,50(6 mesi) 0,75% 2000 1,501,2% 1° semestre 2001 0,751,1% 2002 1,0% 2003 (6 mesi) 0,5% Premesso che l'IVC la IVC deve essere erogata fino al mese di gennaio 1998 30.6.99, a partire dall'1.2.98 dall'1.7.99 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra d'inflazione programmata, concordati per i rispettivi periodi: INCREMENTI RETRIBUTIVI LIVELLO 1.2.98 1.4.99 per iodi. liv. 1.7.99 1.4.00 1.2.01 Totale a regime 1° A 100.000 60.000 60.000 47.000 267.000 1°B 85.000 50.000 50.000 41.000 226.000 2° 75.000 1.4.01 1.6.02 totale 1 81.000 36.000 36.000 36.000 189.000 2 67.950 30.200 30.200 30.200 158.550 3Super 65.000 29.000 29.000 28.500 152.500 3 59.400 26.400 26.400 26.400 138.600 4 53.550 23.800 23.800 23.800 124.950 5 49.500 22.000 22.000 22.000 115.500 6 45.000 45.000 38.000 203.000 3° 70.000 40.000 40.000 33.000 183.000 4° 60.000 35.000 35.000 30.000 160.000 5°B 50.000 30.000 30.000 25.000 135.000 5° 45.000 28.000 28.000 22.000 123.000 6° 40.000 25.000 25.000 18.000 108.000 20.000 20.000 20.000 105.000 La somma forfetaria di £. 20.000 mensili, erogata, erogata a partire dal mese di gennaio 1993, 1993 a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa ste ssa stregua dell'ex indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.86 n. 38/8638. Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovodella stipula di questo primo CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli con correnza dagli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli . Nota a verbale. Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto d alle parti in data 3.8.92 e 3.12.92, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui alla successiva tabella B), anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese. In caso di scostam ento tra inflazione programmata e inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente. Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio d i ciascun anno (2001, 2002) allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di erogazione degli ammontari previsti. Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50% ; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso percentuale d'inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale sia superiore all'1% le parti s'incontreranno entro il mese di dicembre . Nel caso in cui gli atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da accordi integrativi pattuiti a livello regionalequelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le impr ese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Incrementi retributivi. I nuovi minimi di retribuzione riportanti nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 31.1.98 e degli incrementi retributivi di seguito riportati. Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata: 2° semestre 1997 - e anno 1998 2,651996-1997: 5,9% 1999 1,50- 1998: 1,8% 2000 1,50- 1999: 1,5% - 2000: 0,75% (semestre 2001 0,75% semestre) Per il 1996-97, le parti hanno assunto quale dato di riferimento, il tasso di inflazione reale. Premesso che l'IVC deve essere erogata fino al mese di gennaio 1998 a partire dall'1.2.98 tutto il 1997, a decorrere dall'1.1.98, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi: INCREMENTI RETRIBUTIVI LIVELLO 1.2.98 1.4.99 1.4.00 1.2.01 Livello 1.1.1998 1.1.1999 1.1.2000 Totale a regime 1° A Primo 117.000 100.000 42.000 259.000 Secondo 103.000 88.000 37.000 228.000 Secondo B 91.000 78.000 33.000 202.000 Terzo 85.000 72.000 30.000 187.000 Quarto 76.000 65.000 27.000 168.000 Quinto 70.000 60.000 60.000 47.000 267.000 1°B 85.000 50.000 50.000 41.000 226.000 2° 75.000 45.000 45.000 38.000 203.000 3° 70.000 40.000 40.000 33.000 183.000 4° 60.000 35.000 35.000 30.000 160.000 5°B 50.000 30.000 30.000 25.000 135.000 5° 45.000 28.000 28.000 22.000 123.000 6° 40.000 25.000 25.000 18.000 108.000 155.000 Sesto 63.000 54.000 23.000 140.000 La somma forfetaria forfettaria di £. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua dell'ex indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.86 n. 38/8638. Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNLccnl, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale. Livello in vigore al 1.9.1996 in vigore dal 1.1.1998 in vigore dal 1.1.1999 in vigore dal 1.1.2000 Primo 1.145.967 1.262.967 1.362.967 1.404.967 Secondo 1.013.954 1.116.954 1.204.954 1.241.954 Secondo B 911.775 1.002.775 1.080.775 1.113.775 Terzo 845.100 930.100 1.002.100 1.032.100 Quarto 758.239 834.239 899.239 926.239 Quinto 705.700 775.700 835.700 860.700 Sesto 640.443 703.443 757.443 780.443 Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3.8.92 e 3.12.92, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui alla tabella B), anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese. In caso di scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente. Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (1999-2000) allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di erogazione degli ammontari previsti. Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata e l'inflazione reale sia superiore all'1% le parti si incontreranno entro il mese di dicembre. Nel caso in cui gli atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente ccnl le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Incrementi retributivi. I nuovi minimi di retribuzione riportanti riportati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 31.1.98 31-1-1998 e degli incrementi retributivi di seguito riportati. Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale dell’Accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3.8.92 3 agosto e del 3.12.923-12-1992, le parti concordano, ai fini della definizione defi- nizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata: - Secondo semestre 1997 - e anno 1998 1998: 2,65% 1999 - 1999: 1,50% 2000 - 2000: 1,50% - Primo semestre 2001 2001: 0,75% Premesso che l'IVC l’I.V.C. deve essere erogata fino al mese di gennaio 1998 a partire dall'1.2.98 verranno dall’1-2-1998 ver- ranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi corrispondenti cor- rispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi: INCREMENTI RETRIBUTIVI LIVELLO 1.2.98 1.4.99 1.4.00 1.2.01 Incrementi retributivi Livelli 1-2-1998 1-4-1999 1-4-2000 1-2-2001 Totale a regime 1° A 100.000 60.000 60.000 47.000 267.000 1°° B 85.000 50.000 50.000 41.000 226.000 2° 75.000 45.000 45.000 38.000 203.000 3° 70.000 40.000 40.000 33.000 183.000 4° 60.000 35.000 35.000 30.000 160.000 5°° B 50.000 30.000 30.000 25.000 135.000 5° 45.000 28.000 28.000 22.000 123.000 6° 40.000 25.000 25.000 18.000 108.000 La somma forfetaria di £. lire 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDRE.d.r., sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua dell'ex della ex indennità di contingenza di cui alla legge L. n. 38/8638/1986. Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione pre- visione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNLC.C.N.L., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi inte- grativi pattuiti a livello regionale. Dichiarazione delle parti - Se per ragioni tecniche l’incremento retributivo relativo al mese di febbraio 1998, previsto dal presente C.C.N.L. non potrà essere erogato alla scadenza prevista, lo stesso sarà cor- risposto con la retribuzione del mese di marzo 1998. In tal caso l’I.V.C., qualora erogata nel mese di febbraio, sarà assorbita con la corresponsione dell’in- cremento salariale relativo al mese di marzo 1998. In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procede- re ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell’an- no precedente. Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (2000-2001) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti. A partire dal mese di gennaio 2000 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1998-1999. Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all’1% le parti si incontreranno entro dicembre 1999. Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra le parti sociali prevedano soluzioni diverse tra quelle pre- viste dal presente C.C.N.L., le parti firmatarie armonizzeranno sulla base del principio di salvaguar- dare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l’universo del mondo del lavoro dipendente. Nota a verbale - Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall’Accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3-8-1992 e 3-12-1992, per cui rispondono, ricompresi nell’unico importo di cui alla tabella allegata, anche all’esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall’ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi col- lettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Grafico Ed Editoria