Indennità di disponibilità. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: minimo tabellare; terzi elementi; ratei di tredicesima. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
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Samples: www.confederazionecnl.it
Indennità di disponibilità. Nel contratto Qualora il lavoratore si impegni a garantire la prestazione in caso di lavoro intermittente chiamata, il datore è stabilita la misura dell’indennità mensile tenuto a corrispondergli mensilmente una indennità di disponibilità. In questi casi, divisibile in quote orarie, che il contratto deve essere corrisposta altresì precisare sia il termine di preavviso per la chiamata sia l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità. L'importo minimo dell'indennità è pari al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svoltamensile. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: minimo tabellare; terzi elementi; ratei di tredicesima. L’indennità L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente di contratto ed collettivo. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di quanto sopra indicatominimale contributivo. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimentodell'impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità durante il quale non matura il diritto alla indennità all'indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità all'indennità per un periodo di quindici giorni, salva salvo diversa previsione del contratto individuale di lavoroindividuale. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con la restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato al rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un oltre al risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie arrecato al datore di indennità lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutatafino a concorrenza del medesimo importo.
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Indennità di disponibilità. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 2025% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: - minimo tabellare; terzi elementi- E.D.R.; - ratei di tredicesimatredicesima e premio presenza. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari supplementari, si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL C.C.N.L. e, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs.n.81/2015D.Lgs. n. 276/2003, un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali, l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell’azienda.
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Samples: Contratto a Tempo Parziale
Indennità di disponibilità. Nel Al lavoratore che si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro spetta, come più volte ricordato, l’indennità di disponibilità per i periodi nei quali garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro; nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie. La misura di questa indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura fissata ed aggiornata periodicamente, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: minimo tabellare; terzi elementi; ratei di tredicesimacomparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente di contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicatocollettivo. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a ad informare l’azienda preventivamente tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione. Nel ; nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità all’indennità di disponibilità. Ove Nel caso in cui il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, a questo adempimento perde il diritto alla indennità all’indennità di disponibilità per un periodo di quindici 15 giorni, salva salvo diversa previsione del contratto individuale di lavoroindividuale. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore che si sia obbligato contrattualmente a rispondervi può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il la risoluzione del contratto, con la restituzione della quota di indennità dell’indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato all’ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, nonché il pagamento di un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutatalavoro.
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Samples: www.provincia.cremona.it
Indennità di disponibilità. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la La misura dell’indennità dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta è pari al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione20% della paga oraria. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile L'indennità di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, assoggettata a contribuzione previdenziale per il livello suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di riferimento in base alla mansione svolta. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: minimo tabellare; terzi elementi; ratei di tredicesima. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicatominimale contributivo. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimentodell'impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità durante il quale non matura il diritto alla indennità all'indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità all'indennità per un periodo di quindici giorni, salva salvo diversa previsione del contratto individuale di lavoroindividuale. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con la restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato al rifiuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonchédi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell’indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutatafino a concorrenza del medesimo importo.
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