Risoluzione consensuale Clausole campione

Risoluzione consensuale. Il Contraente, a condizione che non si siano verificati sinistri, e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, ha la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto anche prima della sua naturale scadenza restituendo a Linear con lettera raccomandata quanto segue: - il certificato di assicurazione; - il contrassegno; - la Carta Verde; - dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Il contratto viene considerato risolto dalla data di spedizione dei documenti e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
Risoluzione consensuale. 1. L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3. Per le Regioni e le Province, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. 4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8.
Risoluzione consensuale. In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando a Linear la richiesta di risoluzione unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo clienti@ xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza. Il contratto viene considerato risolto dalla data di effetto dell’ appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo
Risoluzione consensuale. Lavoratore e Datore convengono di comune accordo di sciogliere il contratto di lavoro, ne definiscono le tempistiche e si liberano di ogni onere legato al periodo di preavviso.
Risoluzione consensuale. Il presente contratto può essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.
Risoluzione consensuale. L’azienda o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Risoluzione consensuale. Si ha ogniqualvolta il contratto sia risolto per mutuo consenso delle parti che lo hanno sottoscritto. Le Parti stesse concorderanno la data di effettiva cessazione, la regolamentazione dei termini di preavviso o la definizione della relativa indennità sostitutiva. Qualora la risoluzione consensuale, in seguito a comunicazione dell’intenzione di procedere al licenziamento, sia così rubricata con Accordo intervenuto presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente o al fine d’evitare un trasferimento ad oltre 50 km dalla sede abituale di lavoro, il lavoratore, con la disciplina oggi vigente, ha il diritto di richiedere l’indennità di disoccupazione, attualmente detta “NASpI”. Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni, reintrodotta dall’attuale legislazione, si rinvia all’art.26 del D. Lgs. n.151/2015.
Risoluzione consensuale. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e di contratto, tra i sigg.ri: - ……………………………………….. nato a …………………….. il ……………. In qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola ………………………………, C.F. …………………………………………… e - ……………………………………….. nato a …………………….. il ……………., C.F. …………………………………………. Nella loro qualità rispettivamente di datore di lavoro e lavoratore dipendente, con rapporto (O.T.D./O.T.I.) , le parti espressamente convengono la risoluzione consensuale, con effetto dalla data odierna, del contratto di lavoro tra di essi intercorrente. Le parti rinunciano reciprocamente al preavviso contrattuale. In fede. Luogo ……………………. Data ……………………… N.B. Si ricorda che sulla base del D.Lgs. n. 151/2015, le risoluzioni consensuali / dimissioni debbono essere confermate dal lavoratore a mezzo invio telematico; in caso di mancato rispetto, è prevista a carico del datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5..000,00 a € 30.000,00.
Risoluzione consensuale. Qualora il Contratto si risolva anticipatamente per mutuo consenso manifestato in forma scritta da entrambe le parti, l’Utilizzatore sarà comunque tenuto al versamento nei confronti del Concedente di un importo calcolato nel rispetto dei parametri descritti dal successivo art. 26.3.
Risoluzione consensuale. 1. L’Amministrazione o il dirigente scolastico possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 6.