Indennità di reperibilità. 1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è: a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali; b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato; c) non può essere superiore 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratrice; d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%; e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato; f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o, se richiesto dal lavoratore, con equivalente riposo compensativo; g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento del salario accessorio a consuntivo. 2. Il lavoratore, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione. 3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrisposta. 4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti: a) servizio di vigilanza urbana, b) servizio pronto intervento palazzi comunali, c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblica. 5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la produttività collettiva.
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Indennità di reperibilità. 1. L'indennità Al fine di reperibilitàsoddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, in applicazione della disciplina dell'articolo 23 anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del CCNL 14 settembre 2000 come integrata servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 11 1 del CCNL del 5.10.2001, èpresente c.c.n.l.:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;Le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1.
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso La programmabilità dei turni di reperibilità cadentesu base superiore al trimestre anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, in giornata festiva turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;delle disponibilità individuali.
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratrice;
d) se il servizio è frazionato, comunque L'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore seguito di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario oai sensi del successivo comma 5, se richiesto dal lavoratore, con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del salario accessorio luogo e a consuntivo.
2. Il lavoratore, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazionequelle dei servizi da assicurare.
3. Per quanto non previsto In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del terzo mese da valere per il trimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrispostaarticolo.
4. I servizi turni di reperibilità sono obbligatori e in cui ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, otto giorni per singolo dipendente interessato.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è stata istituita la pronta tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di intervento su chiamata secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore un'indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezza di retribuzione individuale maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali ricade. La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, non è computabile nei trattamenti di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità e normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguentiseguenti misure differenziate:
a) servizio € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di vigilanza urbana,turno programmato di lavoro normale;
b) servizio pronto intervento palazzi comunali,€ 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblica€ 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
58. Gli L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto di lavoro, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro
9. Le eventuali risparmi derivanti dall'applicazione ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali ricade.
10. Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 9, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili al fine della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
11. In attuazione degli artt. 7 e 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003 il riposo giornaliero dei lavoratori chiamati a prestare servizio di reperibilità può essere ripartito in più periodi distinti, di cui almeno uno obbligatorio della durata di 6 ore consecutive; ove il riposo anche discontinuo risulti comunque inferiore alle undici ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a corrispondenti riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore da godersi di norma nell'ambito della prestazione lavorativa ordinaria della settimana successiva. Resta fermo in tal caso il pagamento delle sole maggiorazioni previste dall'art. 19 sulle ore prestate durante il servizio di reperibilità.
12. Le disposizioni del presente articolo verranno portati decorrono dal 1° aprile 2017.
13. Sono fatti salvi gli accordi sul servizio di reperibilità eventualmente in aumento alle somme finalizzate atto a compensare la produttività collettivalivello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
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Indennità di reperibilità. (articolo 23 CCNL 14 settembre 2000)
1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'articolo dell'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratricedipendente da comunicarsi, preventivamente all’inizio del mese;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o, o con equivalente riposo compensativo se richiesto dal lavoratore, con equivalente riposo compensativodipendente;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento del salario accessorio a consuntivodello stipendio.
2. Il lavoratoredipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigentevigente di cu all’art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrisposta.
4. I servizi in cui è stata istituita la La pronta reperibilità e le non può essere istituita nel periodo temporale della giornata lavorativa in cui, di norma, il servizio è attivo. Le Parti concordano che l’attivazione di servizi di reperibilità è soggetta al previo accordo sulle risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:
a) servizio del fondo di vigilanza urbana,
b) servizio pronto intervento palazzi comunali,
c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblicacui all’art. 15 CCNL 01/04/99 da destinare agli stessi.
5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la produttività collettivaLa corresponsione della relativa indennità è prevista per i seguenti servizi: Stato civile, Servizio tecnico e gestione dei servizi cimiteriali.
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Samples: Contratto Decentrato Integrativo
Indennità di reperibilità. 1. L'indennità Al fine di reperibilitàsoddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, in applicazione della disciplina dell'articolo 23 anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del CCNL 14 settembre 2000 come integrata dall'artservizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. 11 In tale premessa, costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo con i soggetti sindacali competenti individuati dall’art.1 del CCNL del 5.10.2001, èpresente CCNL:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenzialile modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso la programmabilità dei turni di reperibilità cadentesu base superiore al trimestre anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, in giornata festiva turistiche ecc. del luogo – tenendo conto anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnatodelle disponibilità individuali;
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratrice;
d) se il servizio è frazionato, comunque l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore seguito di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario oai sensi del successivo comma 5, se richiesto dal lavoratore, con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del salario accessorio luogo e a consuntivo.
2. Il lavoratore, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazionequelle dei servizi da assicurare.
3. Per quanto non previsto In relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati – ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori – la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del terzo mese da valere per il trimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrispostaarticolo.
4. I servizi turni di reperibilità sono obbligatori e in cui ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, 8 giorni per singolo dipendente interessato.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è stata istituita la pronta tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.
6. In caso di intervento su chiamata secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore un’indennità di chiamata. L’importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un’ora e mezza di retribuzione individuale maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali ricade. La predetta indennità è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, non è computabile nel trattamenti di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all’indennità di reperibilità e normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguentiseguenti misure differenziate:
a) servizio € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di vigilanza urbana,turno programmato di lavoro normale;
b) servizio pronto intervento palazzi comunali,€ 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblica€ 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
58. Gli L’indennità di reperibilità è comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamenti di fine rapporto di lavoro, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro
9. Le eventuali risparmi derivanti dall'applicazione ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell’Azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali ricade.
10. Fatto salvo il computo del tempo dell’eventuale lavoro effettivo di cui al comma 9, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fine della durata dell’orario legale e/o contrattuale di lavoro.
11. In attuazione degli artt. 7 e 17 comma 1 del D. Lgs n. 66/2003 il riposo giornaliero dei lavoratori chiamati a prestare servizio di reperibilità può essere ripartito in più periodi distinti, di cui almeno uno obbligatorio della durata di 6 ore consecutive; ove il riposo anche discontinuo risulti comunque inferiore alle undici ore nelle 24 , il lavoratore ha diritto a corrispondenti riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore da godersi di norma nell’ambito della prestazione lavorativa ordinaria della settimana successiva. Resta fermo in tal caso il pagamento delle sole maggiorazioni previste dell’art. 19 sulle ore prestate durante il servizio di reperibilità.
12. Le disposizioni del presente articolo verranno portati decorrono dal 01/04/2017.
13. Sono fatti salvi gli accordi sul servizio di reperibilità eventualmente in aumento alle somme finalizzate atto a compensare la produttività collettivalivello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
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Indennità di reperibilità. 1. L'indennità di reperibilità, reperibilità viene corrisposta e riconosciuta in applicazione della disciplina dell'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali, èed in particolare:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratricedipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo suH'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o, se richiesto dal lavoratore, o con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento del salario accessorio a consuntivo.
2. Il lavoratoredipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione.
3. Per quanto Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque nella giornata di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigenteè chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. In caso La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrispostalavoro settimanale.
4. I servizi in cui è stata istituita la Ad oggi le aree di pronto intervento individuate dall’Ente nelle quali é istituito il servizio di pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguentisono:
a) Servizi Demografici, limitatamente alle attività connesse al servizio di vigilanza urbana,reperibilità;
b) servizio pronto intervento palazzi comunali,Servizi di Protezione Civile, in caso di allerta;
c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblica.
5Polizia Municipale, limitatamente all’attività richiesta dall’autorità giudiziaria, interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori e agli Ispettori di vigilanza ' ' ' ....................... e , . Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la produttività collettiva.. . . . . ' del
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