Common use of Indennità di ritardato pagamento e morosità Clause in Contracts

Indennità di ritardato pagamento e morosità. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti artt. 37 e 38 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti: - Trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all’interesse legale sull’importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di 2.5 euro; - Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all’addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali. Nel caso di reclamo o richiesta di chiarimenti da parte dell’Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l’indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.

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Samples: www.elabor.eu, www.acquevenete.it, www.comune.vicenza.it

Indennità di ritardato pagamento e morosità. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti artt. 37 e 38 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti: - Trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all’interesse legale sull’importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di 2.5 euro; - Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all’addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali. Nel caso di reclamo o richiesta di chiarimenti da parte dell’Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l’indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.

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