Indennità per ritardo in arrivo Clausole campione

Indennità per ritardo in arrivo. Fermo restando il diritto al trasporto, il Passeggero ha diritto a un indennizzo da parte di ITALO in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione finale relativi al servizio di trasporto ferroviario indicati sul Titolo di trasporto per il quale non gli è stato rimborsato il costo in conformità del paragrafo 16.1 lett. a) delle presenti CGT per rinuncia al viaggio. L’indennizzo in caso di ritardo in arrivo sarà pari al: a) 25% del prezzo del Titolo di trasporto in caso di ritardo compreso tra i 60 minuti ed i 119 minuti; b) 50% del prezzo del Titolo di trasporto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. L’indennizzo è calcolato in relazione al prezzo pagato dal Passeggero per il servizio di trasporto offerto da ITALO che ha maturato un ritardo in arrivo. Sono esclusi dal calcolo dell’indennizzo:  i servizi accessori che esauriscono la propria efficacia prima della partenza treno oggetto del ritardo in arrivo;  le penali di regolarizzazione di cui all’Allegato I. I Passeggeri non hanno diritto a indennizzi se sono informati del ritardo prima dell'acquisto o del Cambio del Titolo di trasporto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. ITALO non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione è dovuto o intrinsecamente legato a: a) circostanze straordinarie esterne all'esercizio ferroviario, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l'impresa ferroviaria, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare; oppure b) colpa del viaggiatore; oppure c) un comportamento di terzi che l'impresa ferroviaria, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo. Gli scioperi del personale di ITALO, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria e gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni e delle infrastrutture non sono coperti dalla deroga di cui alla precedente lettera c).
Indennità per ritardo in arrivo. In tutti i casi di arrivo in ritardo del treno nella stazione di destinazione finale risultante dal titolo di trasporto e qualora il Passeggero non abbia già richiesto il rimborso di cui al precedente paragrafo 16.4, lett. a) per rinuncia al viaggio, allo stesso verrà riconosciuto da NTV il pagamento di un indennizzo pari: a) al 25% del prezzo del titolo di trasporto in caso di ritardo compreso tra i 60 minuti ed i 119 minuti; b) al 50% del prezzo del titolo di trasporto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. L’indennizzo è calcolato in relazione al prezzo pagato dal Passeggero per il servizio di trasporto in ritardo in arrivo, al netto di quanto versato per i servizi accessori e per eventuali integrazioni e penali. Il Passeggero non ha diritto all’indennizzo qualora sia stato informato del ritardo prima dell’acquisto del titolo di trasporto mediante pubblicazione sui tabelloni arrivi e partenze presenti in stazione o sul Sito Internet o tramite Pronto Italo oppure, se ha già acquistato il titolo di trasporto, qualora il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.