Circostanze straordinarie. Se perturbazioni straordinarie sui mercati finanziari pregiudicano l’applicazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti si consultano e adottano congiunta- mente misure adeguate.
Circostanze straordinarie. Dovessero sorgere circostanze straordinarie, le quali non potevano essere previste dalle parti contraenti al momento della conclusione del contratto e che impediscono o rendono irragionevolmente oneroso il rispetto degli obblighi definiti dal contratto, le parti s’impegnano a negoziare in buona fede una soluzione concordata.