Common use of Indennità sostitutiva della reintegrazione Clause in Contracts

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 11, il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002.

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Samples: CCNL Del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni E Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Dirigente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 118, il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina facoltà di cui all'artessere trasferito presso altro ente del comparto unico che vi abbia dato assenso. 31, comma 10, del CCNL del 10 aprile 1996, senza In tal caso il dirigente non ha obbligo di preavvisopreavviso né di nullaosta dell’amministrazione di appartenenza. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La disciplina del presente disciplina articolo trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002Testo unico.

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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 1118 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: · 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; · 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; · 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; · 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; · 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; · 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, 30 del CCNL d.lgs. n. 165 del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Entealtra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 11, il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 : a) sette mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; • 6 ; b) sei mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; • 5 ; c) cinque mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; • 4 ; d) quattro mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; • 3 ; e) tre mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; • 2 ; f) due mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento da parte del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazionereintegrazione nei ruoli. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente l’amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza l’ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, 30 del CCNL del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavvisod. lgs. n. 165/2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Entealtra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente o l’agenzia o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 1113 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente l'ente o l’agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, 30 del CCNL D.Lgs. n. 165 del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. 2001 e s.m.i.. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Entealtra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002.

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Samples: Codice Disciplinare Per I Dirigenti

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 11, il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: + 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; + 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; + 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; + 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; + 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; + 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità sostitutiva della reintegrazione. 1. L’ente o l’agenzia o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 1113 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Ente l'ente o l’agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, 30 del CCNL D.Lgs. n. 165 del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Entealtra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.13 del CCNL del 12.2.2002.

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Samples: CCNL