Common use of Informazione Clause in Contracts

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data resa preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o dagli Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) ), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 5 (Confronto) e 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. 6. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’art. 6, o negli enti che non lo costituiscano entro i termini di cui al comma 43 dello stesso articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale di cui all’art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale. 67. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 201821.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data resa preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o dagli Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) ), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 5 (Confronto) e 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgsD.lgs. n. 165/2001 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. 6. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’art. 6, o negli enti che non lo costituiscano entro i termini di cui al comma 43 dello stesso articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale di cui all’art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale. 67. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 201821.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali un livello di relazione sindacale che assicura trasparenza e dei suoi strumenti. Pertantopartecipazione, essa è data preventivamente si realizza comunicando e in forma scritta dalle Aziende o Enti trasmettendo documentazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolosindacali. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia L’Azienda informa periodicamente le parti sindacali firmatarie del presente contratto sulle seguenti ma- terie , previste dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del CCNL 3.11.2005 : − atti di trasparenza previsti dalle disposizioni valenza generale, anche finanziari, che riguardano il rapporto di legge vigenti, lavoro − l’organizzazione degli uffici − la gestione complessiva delle risorse umane − la costituzione dei fondi contrattuali 3. In linea generale l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, dovrebbe avvenire almeno una volta all’anno al fine di consentire loro assicurare un’ampia partecipazione alla vita aziendale e ,comunque, in presenza di prendere conoscenza della questione trattata iniziative riguardanti: − l’innovazione tecnologica − gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione, con particolare riferimento agli impatti che questi hanno sull’organizzazione e condizione di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali lavoro; − i criteri generali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.attività dei dirigenti 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono L’informazione è sempre preventiva nelle materie oggetto di informazione tutte le contrattazione integrativa , concertazione e consultazione : successiva nelle altre materie fra quelle di cui al punto precedente. L’informazione av- viene per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativaiscritto attraverso i mezzi ritenuti più idonei a tal fine , costituendo presupposto per la loro attivazioneivi compresi quelli telematici . 5. Sono altresì oggetto L’informazione, qualora ciò si renda necessario ovvero qualora le parti ne ravvisino l’opportunità, può essere resa anche negli incontri di sola informazione trattativa . 6. L’Azienda si impegna a trasmettere gli elenchi degli atti deliberativi adottati , di organizzazione degli uffici norma nei 20 giorni successivi alla seduta : su richiesta scritta di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il uno o più soggetti sindacali e secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di diritto d’accesso, l’Azienda rilascia copia di informativa alle XX.XXsingoli atti deliberativi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta . 7. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto contratto non può in ogni caso derogare rispetto alla vigente disciplina di informazione legge in materia di cui al comma 4accesso agli atti e di riservatezza . 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali un livello di relazione sindacale che assicura trasparenza e dei suoi strumenti. Pertantopartecipazione, essa è data preventivamente si realizza comunicando e in forma scritta dalle Aziende o Enti trasmettendo documentazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolosindacali. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia L’Azienda informa periodicamente le parti sindacali firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie previste dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del C.C.N.L. 3.11.2005: a) atti di trasparenza previsti dalle disposizioni valenza generale, anche finanziari, che riguardano il rapporto di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarlalavoro; b) l’organizzazione degli uffici; c) la gestione complessiva delle risorse umane; d) la costituzione dei fondi contrattuali. 3. L’informazione deve essere data nei tempiIn linea generale l’informazione dovrebbe avvenire almeno una volta all’anno al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla vita aziendale e ,comunque, nei modi in presenza di iniziative riguardanti: a) l’innovazione tecnologica; b) gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali trasformazione, con particolare riferimento agli impatti che questi hanno sull’organizzazione e condizione di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materielavoro; c) i criteri generali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposteattività dei dirigenti. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono L’informazione è sempre preventiva nelle materie oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazioneconcertazione e consultazione e successiva nelle altre materie fra quelle di cui al punto precedente. L’informazione avviene attraverso i mezzi ritenuti più idonei a tal fine, ivi compresi quelli telematici. 5. Sono altresì oggetto L’informazione, qualora ciò si renda necessario ovvero qualora le parti ne ravvisino l’opportunità, può essere resa anche negli incontri di sola informazione trattativa. 6. L’Azienda si impegna a trasmettere gli elenchi degli atti deliberativi adottati , di organizzazione degli uffici norma nei 20 giorni successivi alla seduta, su richiesta scritta di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il uno o più soggetti sindacali e secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di diritto d’accesso, l’Azienda rilascia copia di informativa alle XX.XXsingoli atti deliberativi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. 7. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto contratto non può in ogni caso derogare rispetto alla vigente disciplina di informazione legge in materia di cui al comma 4accesso agli atti e di riservatezza. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale

Informazione. 1. L’informazione è L’ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il presupposto per il corretto esercizio confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 913, comma 32 sugli atti organizzativi di valenza generale, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei professionisti, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e materie) secondo quanto previsto la costituzione dei fondi previsti dal presente articolocontratto. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigentiNelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione, l’informazione consiste nella è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l’informazione è preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarlasuccessiva. 3. L’informazione deve essere data nei tempiAi fini di una più compiuta informazione, nei modi le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di cui all’art. 9dismissione, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti esternalizzazione e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e propostetrasformazione degli stessi. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5L’informazione preventiva è data, sono oggetto di informazione tutte in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto integrativa o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto concertazione o la consultazione; b) durata degli incarichi di coordinamento dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996; c) definizione delle aree di applicazione per la loro attivazione.partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attività didattica di docenza, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del CCNL 14/4/1997; 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale d) individuazione dei servizi ove la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma presenza medica deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli attigarantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, ai sensi dell’art. Resta fermo quanto previsto dal 89, comma 2 dell’Art. 6 (Confronto3; e) per le materie oggetto piano triennale dei fabbisogni di informazione di cui personale e relativi aggiornamenti annuali, con riferimento al comma 4personale dell’area medica ed al personale dell’area dei professionisti. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9…., comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto .…(Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 11 Lazio Innova assicura, direttamente e attraverso i Soggetti erogatori, che siano fornite tutte le dovute informazioni per garantire l’accesso da parte dei destinatari finali al sostegno di Fondo Futuro 2014- 2020. 2 Al fine di garantire che siano rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità definiti all'articolo 115 del RDC in conformità con quanto previsto all’allegato XII del RDC ed al capo II del Regolamento delegato (UE) n. 821/14, negli accordi fra Lazio Innova e i Soggetti erogatori si dispone in particolare che: a) i Soggetti erogatori diano opportuna visibilità al pubblico del cofinanziamento dell’Unione e del FSE che lo sostiene mediante l’opportuna visibilità del logo del POR FSE sui loro siti ed, in particolare, sulle pagine dedicate all’attuazione di Fondo Futuro 2014-2020, nelle strutture fisiche appositamente indicate come front office (sportelli territoriali, etc.), nella modulistica, negli atti contrattuali e nelle comunicazioni con i destinatari finali; b) i siti dei Soggetti erogatori descrivano Fondo Futuro 2014-2020, comprese le sue finalità, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione; c) i Soggetti erogatori raccolgano le informazioni, acquisendo l’obbligatorio consenso dei destinatari o degli altri soggetti coinvolti, previste per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. L’informazione è 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza sui vantaggi economici riconosciuti a valere su risorse pubbliche e, ove ricorra il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertantocaso, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 31, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materielettera c) secondo quanto previsto dal presente articolodel RGE. 23 Tutti i dati e le informazioni raccolte da Lazio Innova nella gestione di Fondo Futuro 2014-2020 possono essere da questa o dalla Regione Lazio riutilizzate, salvo il rispetto del D. Lgs. Xxxxx restando gli obblighi 196/2003 in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, personali ovvero informazioni preventivamente e motivatamente definite come riservate e da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarlanon divulgare. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Addendum to the Convention, Addendum to the Financing Agreement

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali L’Azienda garantisce periodica e dei suoi strumentitempestiva informazione su tutte le materie previste dall’art. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 96, comma 31, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti lett. A) del CCNL 3.11.2005, e materie) secondo quanto previsto dal presente articolosu ogni altra materia rispetto alla quale si ritenga utile un confronto con le XX.XX. trattanti. 2. Xxxxx restando gli obblighi L’Azienda fornisce, in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigentiparticolare ai fini del presente articolo, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata la documentazione attinente alla programmazione annuale e di esaminarlapluriennale. 3. L’informazione deve essere data nei tempiavviene, nei modi di norma, mediante comunicazione scritta alle delegazioni sindacali trattanti, corredata di ogni elemento utile a garantirne esaustività e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e propostecompletezza. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5L’informazione è: a. preventiva, sono oggetto di informazione tutte le nelle materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione e la consultazione. Essa viene avviata, di norma, nei termini previsti dai precedenti artt. 4, 5 e 6. b. successiva, mediante: soggetti ⇒ periodico invio di documentazione attinente allo stato di attuazione del Piano aziendale ⇒ pubblicazione sul sito internet aziendale dell’elenco degli atti deliberativi e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativadelle determinazioni dirigenziali assunte, costituendo presupposto per la loro attivazione.in subordine invio cartaceo dei suddetti elenchi ⇒ invio, entro cinque giorni dalla richiesta scritta, di copia dei provvedimenti aventi carattere generale di cui al precedente punto 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa Relativamente alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione successiva, ai sensi del precedente comma, l’Azienda incontra la parte sindacale su espressa richiesta della stessa, da formularsi, di cui al comma 4norma, entro 5 giorni dal ricevimento dell’informazione. La riunione è convocata, di norma, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Informazione. 1. L’informazione preventiva costituisce elemento qualificante del sistema di partecipazione dell’Agenzia. 2. L’informazione preventiva è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti fornita ai soggetti sindacali di cui all’artall’Art. 9, comma 31, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. del CCNL, sulle materie indicate dall’Art. 6, lettera A, comma 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia , sub 1), dello stesso CCNL, di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigentinorma per posta elettronica, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarlanonché sui piani aziendali. 3. A livello regionale l’informazione preventiva è fornita alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL sulle seguenti materie: a. definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b. introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’Agenzia; c. programmi di formazione del personale; d. piani di attività; e. verifica periodica della produttività. 4. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire preventiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all’artall’Art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita 2 del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4CCNL, sulle materie indicate dall’Art. Fermo restando quanto previsto dal 6, lettera A, comma 52, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativasub 2), costituendo presupposto per la loro attivazionedello stesso CCNL. 5. Sono altresì L’ Agenzia, nelle materie aventi per oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale gestione adottati e la legge preveda il diritto di informativa verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un’informazione successiva alle XX.XXorganizzazioni sindacali interessate in almeno due incontri annuali o su specifica richiesta delle organizzazioni sindacali. 6. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione successiva di cui al comma 45 è fornita ai soggetti sindacali di cui all’Art. 9, comma 1, del CCNL sulle materie indicate dall’Art. 6, lettera A), comma 3, sub 1), dello stesso CCNL. 7. A livello regionale l’informazione successiva di cui al comma 5 è fornita alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL sulle seguenti materie: a) stato dell'occupazione e politiche degli organici; b) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; c) attuazione dei programmi di formazione del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario; e) mobilità del personale. 8. L’informazione successiva di cui al comma 5 è fornita ai soggetti sindacali di cui all’Art. 9, comma 2, del CCNL sulle materie indicate dall’Art. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione, lettera A), comma 3, sub 2) del CCNL del 21 maggio 2018CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, sindacali di cui al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data comma 1 nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti una conoscenza approfondita della questione trattata e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposteassumere, prima della loro definitiva adozione. 43. Fermo restando quanto previsto dal comma 54, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (ConfrontoConfronto aziendale) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 54. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva, da rendersi almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti: a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione .; l’informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle relative modalità di attuazione (ivi incluse le progressioni tra le aree) è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui al presente all’art. 9, comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie); b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio delle singole voci di alimentazione dell’anno di competenza; c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all’art. Resta fermo quanto previsto dal 86 del CCNL 2.11.2022 (Copertura assicurativa per la responsabilità civile); d) la quantificazione delle risorse di cui all’art. 66, comma 2 dell’Art13 (Destinatari dei processi della formazione) del CCNL del 2.11.2022. 5. 6 (Confronto) per le materie Sono altresì oggetto di informazione successiva, con cadenza annuale, il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell’anno precedente con indicazione degli importi di cui al comma 4eventuali differenziali economici di professionalità in godimento di ciascun dipendente cessato e, con cadenza semestrale, il dettaglio delle voci di utilizzo dei fondi aziendali dell’anno di competenza. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 5 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 20182.11.2022.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto) Al fine di favorire l’affermazione del modello partecipativo, essa è data l’Amministrazione fornisce preventivamente e tempestivamente tut- ti gli atti a valenza generale , anche di carattere finanziario, inerenti il rapporto di lavoro, la gestione delle risorse umane, l’ organizza- zione del lavoro, dei servizi e degli uffici, le politiche occupazionali, le forme e modalità di accesso al lavoro, l’ individuazione o la ride- finizione dei fabbisogni di personale, le attività formative, le politi- che per la tutela, la salvaguardia e la prevenzione in materia di ambiente e sicurezza, la trasformazione, la riorganizzazione e la cessione a terzi, anche tramite appalti, di servizi.. 2) L’informazione potrà anche avvenire, su richiesta di parte sindaca- le, con la programmazione di appositi incontri, prima che le deci- sioni siano definite, ancorché non siano oggetto di contrattazione o concertazione. 3) Il materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito, in linea di massima, in forma scritta dalle Aziende e/o Enti ai soggetti sindacali su supporto informatico. La docu- mentazione dovrà essere fatta pervenire alla sede della RSU e, di cui all’artnorma, ad ogni singolo membro della R.S.U. e alle sedi provinciali delle XX.XX. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal firmatarie del presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposteCCDI. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5) Prima dell’avvio della contrattazione integrativa dovranno, sono oggetto in parti- colare, essere messi a disposizione i seguenti dati: la spesa per il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relati- ve ai fondi previsti dai contratti collettivi di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) lavoro nazionale e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti de- centrato, la consistenza delle dotazioni organiche del personale in servizio e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazionedistribuzione nei servizi, la posizione d’inquadramento di tutto il personale e le rilevazioni inerenti l’anzianità di servizio, la distribuzione e le modalità di utilizzo del lavoro straordinario e degli altri istituti contrattuali. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’amministrazione, ai soggetti sindacalisindacali di cui all’art. …., comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97comma 2, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 i successivi artt. (Confronto) e 9 (: materie – Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) )……, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti preventiva le materie di organizzazione degli uffici cui agli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 165/2001. 5. I soggetti sindacali di cui all’art. 6 7 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l’Organismo paritetico per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione l’innovazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli attiall’art. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di informazione tutto il personale di cui al comma 4all’art. …( Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione preventiva costituisce elemento qualificante del sistema di partecipazione dell’Agenzia. 2. L’informazione preventiva è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti fornita ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 31, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. del CCNL, sulle materie indicate dall’art. 6, lettera A, comma 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia , sub 1), dello stesso CCNL, di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigentinorma per posta elettronica, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarlanonché sui piani aziendali. 3. A livello regionale l’informazione preventiva è fornita alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL sulle seguenti materie: a. definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b. introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’Agenzia; c. programmi di formazione del personale; d. piani di attività; e. verifica periodica della produttività. 4. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire preventiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita 2 del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4CCNL, sulle materie indicate dall’art. Fermo restando quanto previsto dal 6, lettera A, comma 52, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativasub 2), costituendo presupposto per la loro attivazionedello stesso CCNL. 5. Sono altresì L’ Agenzia, nelle materie aventi per oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un’informazione successiva alle organizzazioni sindacali interessate in almeno due incontri annuali o su specifica richiesta delle organizzazioni sindacali. 6. L’informazione successiva di cui al comma 5 è fornita ai soggetti sindacali di cui all’art. 6 9, comma 1, del d.lgsCCNL sulle materie indicate dall’art. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX6, lettera A), comma 3, sub 1), dello stesso CCNL. 7. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione A livello regionale l’informazione successiva di cui al comma 45 è fornita alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL sulle seguenti materie: a) stato dell'occupazione e politiche degli organici; b) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; c) attuazione dei programmi di formazione del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario; e) mobilità del personale. 8. L’informazione successiva di cui al comma 5 è fornita ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2, del CCNL sulle materie indicate dall’art. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione, lettera A), comma 3, sub 2) del CCNL del 21 maggio 2018CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. PertantoLe parti individuano nell’istituto dell’informazione lo strumento principale per rendere trasparente e costruttivo il confronto, essa è data preventivamente a tutti i livelli delle relazioni sindacali; la stessa si svolge con le modalità e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali sulle materie indicate dalla normativa contrattuale vigente, fermo restando le disposizioni ed i principi di cui all’artal D.Lgs. 9n.165/2001 e s.m.i.. L’Area Vasta 3 (ASUR) informa i componenti della delegazione di parte sindacale, comma 3almeno annualmente e comunque tempestivamente, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, riguardanti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane, la costituzione e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2l’utilizzo dei fondi contrattuali. Su richiesta, le parti si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi, processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’Azienda, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempiSono in ogni caso oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, nei modi e nei costituendo presupposto per la loro attivazione. A tal fine l’Area Vasta 3 (ASUR) informa preventivamente i soggetti sindacali di cui al precedente art. 1 lett. b) mediante comunicazione scritta avente ad oggetto i contenuti degli atti a da adottare o degli argomenti da trattare al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5Le informative sindacali vengono inoltrate, sono oggetto via posta elettronica, agli indirizzi comunicati dai soggetti sindacali. Relativamente alle funzioni proprie dell’ASUR in tema di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) amministrazione del personale ai sensi della L.R. 21 marzo 2017, n. 8 di modifica della L.R. 20 giugno 2003, n. 13, da attuarsi con atti regolamentari, di indirizzo e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativacoordinamento, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto disciplina di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di partecipazione sindacale, la Direzione Generale ASUR provvederà alla necessaria informazione preventiva ai componenti delle delegazioni di cui al comma 4parte sindacale di ogni Area Vasta (R.S.U. e dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle XX.XX. di categoria firmatarie del CCNL), direttamente o per il tramite delle Direzioni di Area Vasta, nonché ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali Regionali accreditati presso l’ASUR. L’eventuale confronto avviene in Area Vasta. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Informazione. 1. L’informazione L’ informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data resa preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione l’ informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione L’ informazione deve essere data resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 5 (Confronto) e 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per 165/2001, ivi incluso il quale la legge preveda il diritto piano triennale dei fabbisogni di informativa alle XX.XXpersonale. L’informazione L’ informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio c.c.n.l. 12 febbraio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di uno strumento con cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi l’Amministrazione rende formalmente note alla compagine sindacale le proprie decisioni in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni ambiente di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata lavoro e di esaminarla. 3gestione del rapporto di lavoro. L’informazione deve può essere data nei tempi, nei modi preventiva e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’artsuccessiva. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4Il modello relazionale dell’informazione preventiva è stato potenziato attraverso l’introduzione della concertazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di informazione tutte le L’informazione preventiva è necessaria sulle materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’artindicate nell’art. 6 del d.lgsCCNL 16/2/1999, come integrato e modificato dall’art. n. 165/2001 ed ogni altro atto 4, commi 1 e 2 CCNL 14/9/2007, cioè a grandi linee, in tutte quelle materie caratterizzate da una grossa carica conflittuale se demandate all’unilaterale gestione dell’Amministrazione; si pensi alla determinazione dei carichi di lavoro alle riorganizzazioni delle Amministrazioni e dei Dipartimenti, all’organizzazione degli uffici, alla introduzione di nuove tecnologie con riflessi sull’organizzazione del lavoro,ai programmi di formazione del personale, alle misure in materia di igiene e sicurezza, ai programmi relativi ai processi di esternalizzazione e reinternalizzazione. Il Contratto Collettivo Integrativo della Difesa specifica che l’informazione dovrebbe essere data per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XXiscritto una settimana prima dell’emanazione dell’atto o della sua definizione formale (Titolo II, capo 3°). L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per In particolare si segnalano le seguenti precisazioni rese dall’Aran: In tutte le materie oggetto di informazione, tanto preventiva quanto successiva ai sensi dell’art. 6, comma 3 CCNL 16/02/1999, nel quadro del complesso coordinamento fra gli artt. 22 e ss. della Legge 241 del 1990 con la Legge 675 del 1996 la giurisprudenza, sempre che non si discuta di “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 della Legge 675 del 1996, ritiene il diritto di accesso prevalente sulla riservatezza in quanto posto a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa; si ritiene, inoltre, che l’esercizio del diritto di accesso sia una prerogativa strumentale alle difese delle libertà sindacali e non può tradursi in nessun caso in una sorta di controllo sull’azione amministrativa. In particolare circa la distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni, si ricorda che il principio dell’informazione va sempre contemperato con quello della riservatezza. Spesso, infatti, le sigle tendono a richiedere elenchi nominativi dei dipendenti che hanno beneficiato di straordinario con indicazione delle ore prestate e dei compensi percepiti. Tali richieste non possono essere accolte, poiché non necessarie per l’esercizio delle prerogative delle OO. SS. Peraltro, il Garante della Privacy, nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” con provvedimento del 14/6/2007 ha espressamente disposto al punto 5.2: “ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo preveda espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l’amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. E’ il caso, ad esempio,delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all’erogazione dei trattamenti accessori. La violazione dell’obbligo di informazione costituisce condotta antisindacale sanzionabile all’interno di cui al comma 4un procedimento giurisdizionale di tipo cautelare disciplinato dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. L’informazione oltre che preventiva può essere successiva; quest’ultima è prevista per tutte quelle attività amministrative sulle quali risulta doveroso un controllo a consuntivo; si ha riguardo non solo a tutte quelle materie oggetto di informazione preventiva, ma anche a tutti quegli argomenti di natura statistica che vanno dall’argomento generale della mobilità del personale, alla formazione, alla distribuzione dell’orario di lavoro. L’attività oggetto d’informazione successiva, è, comunque, accessibile ai sensi degli artt. 22 e successivi della Legge 241/1990, restando ininfluente in proposito l’avvenuta privatizzazione del pubblico impiego. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Relazioni Sindacali

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9…., comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.3 nonché 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. .. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali un livello di relazione sindacale che assicura trasparenza e dei suoi strumenti. Pertantopartecipazione, essa è data preventivamente si realizza comunicando e in forma scritta dalle Aziende o Enti trasmettendo documentazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolosindacali. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia L’Azienda informa periodicamente le parti sindacali firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie previste dall’articolo n. 6, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 3.11.2005: a) atti di trasparenza previsti dalle disposizioni valenza generale, anche finanziari, che riguardano il rapporto di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarlalavoro; b) l’organizzazione degli uffici; c) la gestione complessiva delle risorse umane; d) la costituzione dei fondi contrattuali. 3. L’informazione deve essere data nei tempiIn linea generale l’informazione dovrebbe avvenire almeno una volta all’anno al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla vita aziendale e ,comunque, nei modi in presenza di iniziative riguardanti: a) l’innovazione tecnologica; b) gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali trasformazione, con particolare riferimento agli impatti che questi hanno sull’organizzazione e condizione di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materielavoro; c) i criteri generali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposteattività dei dirigenti. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono L’informazione è sempre preventiva nelle materie oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazioneconcertazione e consultazione e successiva nelle altre materie fra quelle di cui al punto precedente. L’informazione avviene attraverso i mezzi ritenuti più idonei a tal fine, ivi compresi quelli telematici. 5. Sono altresì oggetto L’informazione, qualora ciò si renda necessario ovvero qualora le parti ne ravvisino l’opportunità, può essere resa anche negli incontri di sola informazione trattativa. 6. L’Azienda si impegna a trasmettere gli elenchi degli atti deliberativi adottati, di organizzazione degli uffici norma nei 20 giorni successivi alla seduta, su richiesta scritta di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il uno o più soggetti sindacali e secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di diritto d’accesso, l’Azienda rilascia copia di informativa alle XX.XXsingoli atti deliberativi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. 7. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto contratto non può in ogni caso derogare rispetto alla vigente disciplina di informazione legge in materia di cui al comma 4accesso agli atti e di riservatezza. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Informazione. 1. L’informazione è costituisce il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolosindacali. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, L’informazione è data dall’Azienda con modalità tali da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte. 3. In particolare, l’informazione di norma deve essere data alle Organizzazioni Sindacali con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi rispetto alla materia trattata; qualora l’informazione riguardi l’adozione di uno specifico provvedimento, unitamente alla bozza dello stesso sono trasmessi anche tutti i dati ed elementi conoscitivi che consentano alle organizzazioni sindacali di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma Tutti gli atti oggetto di informazione sono trasmessi per posta elettronica agli indirizzi appositamente indicati da ciascuna organizzazione sindacale. 5. L’Amministrazione mette a disposizione, sono tramite gli opportuni strumenti tecnici, uno spazio riservato on line per l’archiviazione degli atti aziendali ritenuti dalle organizzazioni sindacali di loro interesse. 6. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il Ccnl prevede il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo costituendo, presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) , nonché le materie per le materie oggetto quali l’informazione sia prevista da disposizione di informazione legge, tra le quali, senza vincolo di cui al comma 4esaustività, sono comprese: - prevenzione nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008, articolo 50); - cessione d’azienda (decreto legislativo 165/2001, articolo 31); - trasferimento d’azienda (legge 428/1990, articolo 47); - tutele assicurative previste dall’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data resa preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 l’art. 5 (Confronto) e 9 l’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per 165/2001, ivi incluso il quale la legge preveda piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché il diritto numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell’anno precedente con indicazione degli importi di informativa alle XX.XXeventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun dipendente cessato. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 L’informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (Confrontoivi incluse le progressioni tra le aree) per le materie oggetto è seguita da un incontro di informazione approfondimento con i soggetti sindacali di cui al comma all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3 o, per gli enti con sede unica, 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 9 maggio 20182022.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. (ART. 5 CCNL 2016/2018) 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigentivigenti e dal CCNL, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Entedell’amministrazione, ai soggetti sindacali, sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata delle questioni inerenti alle materie di confronto e di esaminarlacontrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. 32. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9sindacali, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 43. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli i successivi articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 4. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 Nelle Istituzioni scolastiche ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione educative l’informazione di cui al comma 44 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. 6. Il presente articolo disapplica Sono oggetto di informazione ai sensi del comma 5, oltre agli esiti del confronto e sostituisce l’artdella contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:  Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola ( art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.22,

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto

Informazione. I criteri e le regole per l’informazioni sono stabiliti dall’art. 7 del C.C.N.L. del 1/4/1999 e successive modificazioni . 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai ) L’Ente informa tempestivamente i soggetti sindacali di cui ci all’art. 910, comma 2 del C.C.N.L. del 01/04/1999, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane; 2) Nel caso in cui si tratti di materia per le quali il presente C.C.N.L. prevede la concertazione o la contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva; 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo Negli altri casi l’informazione sarà trasmessa entro 10 giorni dall’adozione degli atti. Pertanto l’informazione potrà essere di due tipologie ❖ Informazione successiva; ❖ Informazione preventiva. Oltre a quanto previsto dal presente articolo. 2dall’art. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita 7 del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, CCNL 1998/2001 sono oggetto di: ⮚ Informazione successiva (trasmessa entro 10 giorni dall’adozione degli atti): a) Elenco mensile degli atti adottati dall’ente inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la definizione delle dotazioni e della variazione delle dotazioni organiche; b) Tutti gli atti che interessano l’attività sindacale; c) Le attività messe in atto per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di informazione tutte le lavoro ⮚ Informazione preventiva: nelle materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto presente C.C.D.I. prevede la contrattazione decentrata integrativa o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma concertazione l’informazione deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli attipreventiva. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie Per gli argomenti oggetto di informazione di cui preventiva, l’amministrazione invierà alle organizzazioni sindacali la proposta che si intende realizzare, senza darne esecutività. Solo al comma 4termine della contrattazione o della concertazione, eventualmente richiesta, l’amministrazione potrà procedere operativamente nella realizzazione della proposta formulata. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Decentrato