Common use of Informazione Clause in Contracts

Informazione. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10 comma 2 CCNL del 01.04.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: • linee di organizzazione dei servizi; • innovazione tecnologica degli stessi; • processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Del Personale Dipendente Del Comune Di Covo Per

Informazione. L’Ente ■ L’azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’art. 10 10, comma 2 del CCNL del 01.04.1999 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131), sugli atti organizzativi di valenza generale va- lenza generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’informazione deve ■ Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazio- ne è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’ informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta ■ Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed, le parti si incontrano in presenza ogni caso, in presen- za di iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l’innovazione tecnologica degli stessi; • processi nonché per gli eventuali pro- cessi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro De

Informazione. L’Ente  L’azienda o l’ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’art. 10 9, comma 2 CCNL del 01.04.1999 2, sugli atti di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione deve essere preventiva  Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e scritta nel la consultazione, l’informazione è preventiva.  Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in cui presenza di: iniziative concernenti le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: • linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, esternalizzazionedi esternalizzazione e di trasformazione, trasformazione tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUcomparti di contrattazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001

Informazione. L’Ente L’azienda o l’ente allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 10 9, comma 2 (Composizione delle delegazioni) CCNL del 01.04.1999 7 aprile 1999, sugli atti di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione deve essere preventiva * Nel caso di materie per le quali il CCNL del 7 aprile 1999 prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e scritta nel la consultazione, l’informazione è preventiva. * Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in cui presenza di: iniziative concernenti le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: • linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, esternalizzazionedi esternalizzazione e di trasformazione, trasformazione tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUcomparti di contrattazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Aziendale 2017

Informazione. L’Ente □ L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 10 10, comma 2 del CCNL del 01.04.1999 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’informazione deve □ Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta □ Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed, le parti si incontrano in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l'innovazione tecnologica degli stessi; • nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell'area Della Dirigenza Medico Veterinaria Del Servizio Sanitario Nazionale

Informazione. L’Ente L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 10 (pag. 31), comma 2 2, (Composizione delle delegazioni), del CCNL del 01.04.1999 dell’8 giugno 2000, I biennio economico, sugli atti organizzativi di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’informazione deve • Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta • Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed, le parti si incontrano in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l'innovazione tecnologica degli stessi; • nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: www.crob.it

Informazione. L’Ente L’azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’art. 10 10, comma 2 CCNL del 01.04.1999 2, sugli atti organizzativi di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’informazione deve * Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’ informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta * Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed, le parti si incontrano in ogni caso, in presenza di di: iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l’innovazione tecnologica degli stessi; • nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Quadriennio 1998 2001 Dell’area Della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Ed Amministrativa Del Servizio Sanitario Nazionale Parte Normativa Quadriennio 1998 2001 E Parte Economica Biennio 1998 1999

Informazione. L’Ente ● L’azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’art. 10 10, comma 2 CCNL del 01.04.1999 2, sugli atti organizzativi di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’informazione deve ● Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’ informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta ● Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed , le parti si incontrano in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l’innovazione tecnologica degli stessi; • nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione. L’Ente  L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 10 12, comma 2 CCNL del 01.04.1999 2, sugli atti organizzativi di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal Contratto. L’informazione deve  Nelle materie per le quali il Contratto prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta  Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed, le parti si incontrano in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l'innovazione tecnologica degli stessi; • nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: www.omceomi.it

Informazione. L’Ente L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 10 10, comma 2 CCNL del 01.04.1999 C.C.N.L. 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e uffici, la gestione complessiva delle risorse umaneumane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’informazione deve Nelle materie per le quali il presente C.C.N.L. prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazionesuccessiva. Su richiesta Ai fini di una delle più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annualeannuale ed, le parti si incontrano in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti: • concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione servizi ovvero per l'innovazione tecnologica degli stessi; • nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUdegli stessi.

Appears in 1 contract

Samples: www.universita.cisl.it

Informazione. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e L’amministrazione deve fornire (anche a richiesta), ai rappresentanti delle XX.XX. di categoria, della RSU, tutte le XX.XX territoriali di cui all’art. 10 comma 2 CCNL del 01.04.1999 informazioni sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il aventi riflessi sul rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umanelavoro dei propri dipendenti. L’informazione può essere “preventiva” o “successiva” . L’informazione preventiva deve essere preventiva e scritta nel caso fornita - inviando almeno 15 giorni prima, la documentazione necessaria, attraverso il sito intranet - nelle medesime materie per le quali le vigenti norme del CCNL prevedono la concertazione / consultazione / contrattazione Integrativa . L’ informazione successiva deve essere fornita nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati unilateralmente dall’azienda (in cui quanto non rientranti tra le materie sono previste dal contratto nazionalesottoposte a concertazione / consultazione / contrattazione Integrativa) oppure adottati nell’ambito -ed a seguito- di specifico accordo già stipulato (onde permettere la verifica dei relativi risultati) . A parte l’invio di adeguata documentazione cartacea per i casi suindicati, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazionel’informazione deve anche esplicarsi in almeno un incontro annuale, concertazione e consultazione. Su anche su richiesta motivata -e condivisa- di una delle parti, a cadenza almeno annualenel quale l’amministrazione espone, in via generale, le parti proprie politiche di gestione secondo quanto previsto dall’art. 6 del C.C.N.L. 1998/2001 ultimo comma. Tale richiesta di riunione informativa può essere separatamente inoltrata anche quando si incontrano in presenza tratti di iniziative concernenti: • linee ottenere approfondite delucidazioni su specifici orientamenti gestionali dell’azienda aventi riflessi sul rapporto di organizzazione dei servizi; • innovazione tecnologica degli stessi; • processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUlavoro del personale dipendente .

Appears in 1 contract

Samples: 3.flcgil.stgy.it

Informazione. L’Ente L’azienda o l’ente ­ allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’art. 10 9, comma 2 CCNL del 01.04.1999 2, sugli atti di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione deve essere preventiva Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e scritta nel la consultazione, l’informazione è preventiva. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in cui presenza di: iniziative concernenti le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: • linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • innovazione iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, esternalizzazionedi esternalizzazione e di trasformazione, trasformazione tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSUcomparti di contrattazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001

Informazione. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10 comma 2 CCNL del 01.04.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: • linee di organizzazione dei servizi; • innovazione tecnologica degli stessi; • processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione L’ Ente individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Del Personale Dipendente Del