Informazione. 1. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. 2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. 3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: a. linee di organizzazione dei servizi; b. innovazione tecnologica degli stessi; c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. 4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.
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Samples: Contrattazione Integrativa, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Informazione. 1. L’Ente informa periodicamente Ciascuna amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e tempestivamente la RSU e costruttivo il confronto tra le XX.XX territoriali parti a tutti i livelli di relazioni sindacali, fornisce, ai soggetti sindacali, di cui all’artall'art. 108 della presente Parte prima, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 tutte le informazioni sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.
2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui Nel casi di materie per le materie sono previste dal contratto nazionale, dal quali il presente contratto CCNL prevede la contrattazione integrativa o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva.
3. Su richiesta di una L'informazione è fornita nelle materie indicate nelle apposite sezioni per ciascuna delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei serviziAmministrazioni del comparto.
4. Relativamente alla RSU Per l’informazione sarà indirizzata di cui al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazionepresente comma sono previsti almeno due incontri annuali, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificataorganizzazioni sindacali interessate.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Informazione. 1. L’Ente informa periodicamente L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e tempestivamente la RSU dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le XX.XX territoriali di cui all’art. 10parti, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto.
23. L’informazione deve essere preventiva data nei tempi, nei modi e scritta nel caso in nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui le materie sono previste dal contratto nazionaleal precedente comma, dal presente contratto o di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione adottare ed esprimere osservazioni e consultazione.
3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei serviziproposte.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’AmministrazioneSono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli XXX prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificatacostituendo presupposto per la loro attivazione.
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Samples: Accordo Sindacale, Rinnovo Contratto Di Lavoro
Informazione. (art. 4 CCNL 21/05/2018)
1. L’Ente informa periodicamente Per il corretto esercizio delle relazioni sindacali, l’informativa è il presupposto di uno strumento che delinea le modalità relazionali tra la parte datoriale e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umanei sindacati.
2. L’informazione deve essere preventiva consiste nella trasmissione dei dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazioneesaminarla.
3. Su richiesta L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di una cui al successivo art. 8 comma 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizimisure che l’ente intende adottare.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt.5 e 6 prevedano il confronto o posta elettronica certificatala contrattazione integrativa.
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Informazione. 1. L’Ente L'ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 10, comma 21, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale generale, anche di carattere finanziario finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel Nel caso in cui si tratti di materie per le materie sono previste dal contratto nazionale, dal quali il presente contratto prevede la concertazione o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazionela contrattazione collettiva decentrata integrativa, concertazione e consultazionel'informazione deve essere preventiva.
3. Su Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di una delle particiascuna di esse, a si incontrano con cadenza almeno annuale, le parti si incontrano annuale ed in ogni caso in presenza di di: iniziative concernenti:
a. concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b. innovazione ; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
c. ; eventuali processi di dismissione, esternalizzazionedi esternalizzazione e di trasformazione, trasformazione tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei servizicomparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.
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Informazione. 1. L’Ente informa periodicamente Ciascuna amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e tempestivamente la RSU e costruttivo il confronto tra le XX.XX territoriali parti a tutti i livelli di relazioni sindacali, fornisce, ai soggetti sindacali, di cui all’artall'art. 108 della presente Parte prima, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 tutte le informazioni sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.
2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui Nel casi di materie per le materie sono previste dal contratto nazionale, dal quali il presente contratto CCNL prevede la contrattazione integrativa o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva.
3. Su richiesta di una L'informazione è fornita nelle materie indicate nelle apposite sezioni per ciascuna delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei serviziAmministrazioni del comparto.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata Per l'informazione di cui al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazionepresente comma sono previsti almeno due incontri annuali, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informa-zioni sulle predette materie alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificataorganizzazioni sindacali interessate.
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